La Suprema Corte stabilisce che e’ reato produrre inquinamento luminoso in aree protette: commento alla sentenza

La recente pubblicazione delle motivazioni della Sentenza n° 9353 del 9/3/2020, emessa dalla 3^ Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 8/1/2020, sull’inquinamento luminoso e sonoro nelle aree protette, ci offre l’opportunità di fare il punto della situazione non solo sulla legislazione in tema di light-pollution ma anche sul pronunciamento dei giudici, sia di merito che di legittimità, sull’argomento – (Rivista Penale n. 3/2020, pag. 285).

L’Avv. Mario di Sora, Past President dell’Unione Astrofili Italiani e Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, nonché membro di spicco di CieloBuio e IDA Italia ha perciò redatto un argomentato commento alla recente sentenza e ne riportiamo di seguito le conclusioni, rimandandovi alla lettura dell’intero testo.

“Ritengo che si possa condividere l’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, sul caso portato al suo vaglio, aggiungendo le seguenti considerazioni:

  1. viene riconosciuta anche in sede penale, forse con maggior approfondimento tecnico-scientifico rispetto ai precedenti pronunciamenti in sede civile, l’esistenza e la dannosità dell’inquinamento luminoso per vari tipi di ecosistemi;
  2. viene riconosciuto il ruolo delle leggi regionali, approvate in questi anni, come forma integrativa e rafforzativa di tutela ambientale rispetto la L. 391/1994, con cui è possibile quindi trovare un momento di raccordo e coordinamento e non già di contrapposizione. Viene pertanto svilita, implicitamente, qualsiasi ipotesi di presunta illegittimità costituzionale delle legislazioni regionali, come pure prospettato in passato, a mio avviso infondatamente, dai detrattori delle stesse;
  3. le violazioni alle norme sull’inquinamento luminoso, quantomeno all’interno di aree protette nazionali e regionali, integrano automaticamente le fattispecie di reato di cui agli artt. 6 e 30 della L. 391/1994. Indubbiamente una buona notizia non solo per la salvaguardia dell’ambiente, in senso lato, ma anche per la protezione del cielo notturno di tutti quegli Osservatori che operano e ricadono nel perimetro delle prefate aree;
  4. è auspicabile che pari considerazione possa essere riservata alle fasce di tutela poste a protezione degli Osservatori astronomici dai singoli provvedimenti regionali.”

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