Statuto di CieloBuio

ASSOCIAZIONE CIELOBUIO
COORDINAMENTO PER LA PROTEZIONE DEL CIELO NOTTURNO
senza scopo di lucro
(atto pubblico rog. Notaio dr. Andrea Bellini 13/5/2000 – reg. a M erate il 19/5/2000 al n° 906 serie I)
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1) é costituita l’Associazione “CieloBuio Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno”.
Articolo 2) Essa ha sede in Luvinate (Va) località Campo dei Fiori, presso l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli
Articolo 3) L’associazione è apartitica e senza fine di lucro ed ha lo scopo di: opporsi alle multiformi manifestazioni di degrado della qualità della vita e degli equilibri degli habitat; sostenere ogni iniziativa volta a coinvolgere le Autorità civili, religiose, politiche ed accademiche in ogni forma di attività mirata alla salvaguardia della visione della volta stellata immune dall’inquinamento prodotto da innumerevoli luci, proiettori, fari, palloni, satelliti e quant’altro in futuro fosse sviluppato dall’uomo, che produca simili effetti di inquinamento luminoso; incoraggiare con ogni forma di incentivo, benemerenza e sostegno possibile la sperimentazione e commercializzazione di prodotti illuminotecnici aventi la massima efficacia illuminante verso i luoghi cui sono diretti, impedendo al contempo la radiazione luminosa verso l’atmosfera e verso la volta stellata; promuovere la diffusione, la più vasta possibile ed in forma gratuita, dei programmi e delle azioni dell’associazione finalizzate allo scopo suddetto, anche tramite la Rete Telematica Mondiale e la Posta Elettronica; tenere rapporti di collaborazione con qualsiasi associazione italiana ed estera che si prefigga il medesimo scopo, affinchè non venga mai meno l’azione propulsiva culturale, tecnica e scientifica per la graduale eliminazione dell’inquinamento luminoso, il miglioramento della qualità dell’ambiente naturale e della vita umana.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva che venissero costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalle quote sociali;
– dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o di partecipazioni ad esse;
– da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, ivi comprese oblazioni volontarie di soci, benefattori, Enti pubblici o privati, purchè dette oblazioni non costituiscano condizionamento ostativo al raggiungimento dello scopo dell’associazione.
Articolo 5) L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

SOCI
Articolo 6) Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accolta dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
Articolo 7) I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e partecipare ad ogni sua iniziativa e manifestazione; sono obbligati al versamento della quota annuale.
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, morosità nel versamento della quota annuale dichiarata dal Consiglio o indegnità sancita dall’Assemblea.

AMMINISTRAZIONE
Articolo 8) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni: in caso di morte, di decadenza o di dimissioni di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.
Articolo 9) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea.
Ai membri del Consiglio non è dovuto alcun compenso.
Articolo 10) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno, per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all’ammontare della quota associativa annuale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il consigliere che non sia presente a quattro riunioni consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dal Consiglio alla sua successiva adunanza, nella quale il Consiglio stesso provvederà a sostituirlo, secondo la disciplina dettata al precedente Articolo 8).
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente: in assenza di entrambi è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri presenti.
Delle adunanze del Consiglio verrà redatto a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Articolo 11) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione dell’Associazione, senza limitazioni.
Articolo 12) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio: nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima adunanza, da convocarsi senza ritardo.

ASSEMBLEA
Articolo 13) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta rivolta personalmente a ciascun socio con qualsiasi mezzo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato Italiano.
Articolo 14) L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant’altro ad essa demandato dalla Legge.
Articolo 15) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale: i soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni relative a responsabilità dei consiglieri.
Articolo 16) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vice-Presidente ed in mancanza di entrambi da uno dei presenti all’uopo designato: chi presiede l’Assemblea nomina un segretario, che redige il relativo verbale.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento: delle riunioni è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Articolo 17) Per i quorum costitutivi e deliberativi, si richiamano le disposizioni dell’articolo 21 del Codice Civile.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 18) La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei soci: i Revisori dovranno verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali da sottoporre unitamente a questi all’Assemblea, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Articolo 19) La funzione di consulenza tecnico-scientifica è affidata ad un Comitato Tecnico-Scientifico, che dura in carica due anni. Il comitato è composto da cinque membri, nominati dall’Assemblea ed alle sue riunioni possono partecipare non più di due esperti estranei all’associazione, che siano ritenuti dai membri del comitato portatori di grande cultura e preparazione specifiche.
Ad ogni riunione del comitato, i membri provvederanno a nominare un moderatore, che ne diriga i lavori.
In caso di grave impedimento, il comitato potrà di volta in volta valutare di accettare la partecipazione anche a mezzo di posta elettronica. Tutte le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti, i verbali delle riunioni saranno trascritti in apposito registro e sottoscritti da tutti i membri presenti del comitato.
ATTESTATI E DIPLOMI D’ONORE
Articolo 20) L’Associazione attribuirà ogni anno un attestato o diploma d’onore alla Autorità, Sindaco, Presidente di Provincia o Presidente di Regione che abbia conseguito, a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico, l’alto merito di atti rilevanti per la lotta all’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.
Lo stesso riconoscimento potrà essere attribuito alla personalità scientifica od allo studioso che si sia distinto con atti rilevanti a favore del conseguimento dello scopo dell’associazione.

REGISTRO D’ONORE
Articolo 21) Per le aziende impiantistiche ed illuminotecniche e per gli studiosi del settore, è prevista l’iscrizione nell’albo d’onore dell’associazione, qualora i prodotti realizzati grazie alla loro collaborazione siano dichiarati di pieno gradimento anti-inquinamento da parte del Comitato Tecnico-Scientifico.
L’assemblea potrà inoltre deliberare di concordare anche con altre istituzioni italiane ed estere di assegnare premi od attestati di merito, da stabilire in sessione comune.

SCIOGLIMENTO
Articolo 22) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice Civile dall’Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

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