CieloBuio e la Norma UNI 10819

Articolo storico superato dalla revisione della UNI10819 del 2020

LA POSIZIONE DI CIELOBUIO
IN MERITO ALLA NORMA UNI 10819

La norma UNI 10819 non risponde
ai criteri:
della legge regionale della Abruzzo n.12 del 3 marzo 2005
della legge regionale della Campania n.12 del 25 luglio 2002
della legge regionale dell’Emilia Romagna n.19 del 29 settembre 2003
della legge regionale della Lombardia n°17 del 27 marzo 2000,
della legge regionale del Lazio n°13 del 13 aprile 2000,
della legge regionale delle Marche n°10 del 24 luglio 2002,
della legge regionale della Puglia n°15 del 23 novembre 2005,
della legge regionale Toscana n° 37 del 21 marzo 2000,
della legge regionale della Umbria n°20 del 28 febbraio 2005,
della legge regionale del Veneto n° 22 del 27 giugno 1997,

almeno per quanto riguarda i valori di emissione luminosa oltre i 90°.

In tale senso non può essere applicata
sull’intero territorio delle regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Detta norma, infatti,
consente percentuali di flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedenti 0cd /klm del flusso totale emesso dalla sorgente, come invece previsto dalla legge regionale della Lombardia 17/00 (oppure alle analoghe limitazioni previste dalle leggi delle regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto), in tutto il territorio regionale.

Inoltre, all’interno dei
confini regionali, non esistono aree 1, 2 o 3, come previsto dalla norma UNI 10819, ma sono individuate solamente aree protette di pertinenza degli Osservatori astronomici.

Tutti perciò, anche i privati, sono tenuti al rispetto di quanto previsto:

all’art.4, della L.R.Abruzzo 12/05
all’art.5, della L.R.Campania 12/02
all’art.5, della L.R.Emilia Romagna 19/03
all’art. 6, della L.R.Lombarda 17/00
agli artt. 5 e 12, della L.R.Lazio 13/00
all’allegato b, della L.R.Marche 10/02
all’art. 5 della L.R.Puglia 15/05
all’art. 5, della L.R.Toscana 37/00
all’art. 2 della L.R.Umbria 20/05
all’art. 9 allegato C, della L.R.Veneto 22/97

 

Pertanto, l’esecuzione di impianti di illuminazione rispondenti alla norma UNI 10819 in discussione, ma non a quanto previsto dalla legge della regione: Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Marche, Toscana e Veneto sono da ritenersi FUORI LEGGE in particolare in queste regioni.
Essendo inoltre la norma UNI 10819 presunzione minima della “Regola dell’arte” gli impianti realizzati a norma delle leggi sopra citate SONO eseguiti anche a “Regola d’arte”.

Tale norma, é da applicare semmai, solo ed esclusivamente nelle zone sprovviste di un qualsiasi regolamento comunale, o nelle Regioni senza alcuna legge regionale, che regoli l’emissione della dispersione luminosa oltre un certo angolo.

 

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