Alto Adige: stop all’illuminazione di negozi, insegne e monumenti

La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha approvato nei giorni scorsi una importante delibera sul tema del risparmio energetico in ambito di illuminazione pubblica.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 477 del 05/07/2022:
Criteri per il contenimento dell’inquinamento luminoso
e per il risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna pubblica

In attuazione della legge provinciale n. 4/2011, la delibera fissa i criteri tecnici per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti pubblici esistenti; inoltre, stabilisce i criteri tecnici per lo spegnimento dell’illuminazione delle insegne, delle insegne e scritte dotate di  illuminazione propria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, dell’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne.

Il testo della delibera, in formato pdf, è disponibile qui; ne riassumiamo i contenuti più importanti:

Art. 4 – Piano Luce

  • I Comuni ed i gestori o proprietari di impianti di illuminazione esterna con più di 100 apparecchi di illuminazione,  devono redigere un piano luce.

Art. 5 – Illuminazione stradale

  • La temperatura di colore delle sorgenti luminose di nuova installazione non deve superare i 3000 K.
  • Le sorgenti luminose dovranno essere provviste di dispositivo di riduzione del flusso luminoso, con riduzione dell’emissione di flusso luminoso tra le ore 23:00 e le ore 6:00 di almeno il 50%.
  • Obbligo di elaborazione del progetto illuminotecnico per interventi che coinvolgano più di 10 apparecchi di illuminazione.

Art. 6 – Aree sportive

  • Per l’illuminazione di aree sportive, piste da sci o altri sport invernali sono da rispettare le seguenti norme tecniche:
  • apparecchi full cut-off con temperatura di colore degli apparecchi di illuminazione non superare i 3000 K (ammessi i 4000 K in casi particolari).
  • Spegnimento al termine delle attività.

Art. 7 – Illuminazione di vetrine di esposizione

  • L’illuminazione delle vetrine deve essere spenta tra le ore 23:00 e le ore 6:00, con adeguamento degli impianti  esistenti entro un anno.

Art. 8 – Illuminazione a scopo decorativo, illuminazione di edifici e di beni architettonici e artistici

  • Spegnimento tra le ore 23:00 e le ore 6:00, luminanza delle aree illuminate non superiore 2 cd/m², temperatura di  colore massima di 3000 K.

Art. 9 – Insegne luminose

  • L’illuminazione delle insegne e scritte o loghi non dotati di illuminazione propria deve avvenire dall’alto verso il  basso utilizzando apparecchi schermati; le insegne luminose non possono avere luce intermittente, né abbagliante.
  • Spegnimento almeno tra le ore 23:00 e le ore 6:00

Art. 10 – Divieti

  • È vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi (skybeamer), sia mobili che fissi, anche in occasione di manifestazioni temporanee.

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