Regione Puglia: progetto di Legge

Assessorato all’Ambiente

Schema di disegno di Legge
Norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento luminoso a tutela dell’ambiente, per il risparmio energetico nelle illuminazioni esterne e per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali”
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge ha come finalità:

a) la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, sul territorio regionale;
b) la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali, ed in particolare delle rotte migratorie dell’avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
c) il miglioramento dell’ambiente, conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali protette ai sensi della legge 6/12/91 n. 394;
d) la riduzione dei fenomeni di abbagliamento ed affaticamento visivo prodotti da inquinamento ottico, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;
e) la tutela dall’inquinamento luminoso dei siti degli osservatori astronomici professionali ed amatoriali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti;
f) il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali ed architettonici;
g) la drastica riduzione dei costi di costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti di illuminazione.

2. Per il perseguimento di dette finalità, con la presente legge, la Regione prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso e dell’inquinamento ottico sul territorio regionale derivante dall’uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a carattere pubblicitario.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente legge viene considerato “inquinamento luminoso” la rottura dell’equilibrio naturale luce/buio – giorno/notte; e, comunque, ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, e, in particolar modo, verso la volta celeste. Si intende per “inquinamento ottico” qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare.

Articolo 3
Competenze della Regione
Alla Regione compete:

1. L’adozione del Regolamento Regionale per la Riduzione e Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso, di seguito denominato R. R., di cui al successivo art. 6 della presente legge.

2. La tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici professionali e non professionali e l’individuazione delle relative zone di particolare protezione di cui all’art. 9.

3. La divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all’art. 11.

4. La concessione di contributi ai Comuni per l’incentivazione all’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna preesistenti alle norme tecniche previste dal Regolamento di cui all’art. 6; e, per il restante territorio regionale, l’erogazione di contributi ai sensi delle leggi 9/1/91 n. 9 e 9/1/91 n. 10 e di altri provvedimenti in materia.

5. L’incentivazione dell’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alle leggi 9/1/91 n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale – Aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9/1/91 n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale.

6. La funzione di indirizzo, promozione e coordinamento per le iniziative di aggiornamento scientifico, tecnico e professionale, in collaborazione sia con i vari enti di settore, nei confronti di tutti i soggetti che hanno competenze e responsabilità nella produzione, progettazione, realizzazione ed installazione nel settore dell’illuminazione esterna di qualsiasi tipo, sia con i gestori degli osservatori astronomici professionali ed amatoriali, sia con le associazioni di astrofili dislocate sul territorio regionale.

7. L’adeguamento ai criteri della presente legge dei regolamenti nei singoli settori edili ed industriali e gli eventuali capitolati relativi al settore dell’illuminazione esterna di qualsiasi tipo entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali, e su proposta di Province e Comuni.

9. Il controllo nei confronti dei Comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 e dal Regolamento Regionale, in caso di inosservanza da parte dei Comuni dei termini e delle modalità, previsti dal Regolamento stesso, per gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 2, lettere e) ed f), il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 4
Competenze delle Province
Alle Province competono:

1. La redazione e la pubblicazione, su indicazione dell’International Dark Sky Association (di seguito denominata IDA) e dell’Unione Astrofili Italiani (di seguito denominata UAI), dell’elenco dei Comuni nel cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare o altra porzione di territorio soggetta a protezione, secondo quanto indicato dall’art. 1, entro 150 (centocinquanta) giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Tale elenco comprende anche i Comuni al di fuori dal territorio provinciale, purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate al successivo art. 14.

2. L’istituzione di uno sportello di supporto informativo tecnico – finanziario ai soggetti privati ed alle Aziende, per l’adeguamento degli impianti non rispondenti ai requisiti previsti dai successivi artt. 13 e 14 e dal Regolamento Regionale.

Articolo 5
Competenze dei Comuni
Ai Comuni competono:

1. La stesura e l’approvazione del Regolamento Comunale di cui all’art. 7 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. L’integrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Comunale, del Regolamento Edilizio con disposizioni che disciplinino le nuove installazioni nel rispetto degli artt. 13 e 14 della presente legge e del Regolamento Comunale.

3. Il controllo che l’installazione di nuovi impianti, compresi quelli a scopo pubblicitario, potenzialmente inquinanti, o le modifiche sostanziali di impianti esistenti, non avvengano senza la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco.

4. La promozione e l’incentivazione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici professionali e non professionali e con le locali associazioni di astrofili, dell’adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna alle norme transitorie di cui agli artt. 13 e 14 ed al R. R..

5. La vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal R. R. e dalle norme transitorie di cui all’art. 6, all’art. 13 ed all’art. 14.

6. Gli ulteriori atti eventualmente previsti dall’art. 6 e dall’art. 15;

7. L’emissione di apposite ordinanze, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il contenimento sia dell’inquinamento luminoso sia dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie.

8. La collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso.

9. L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 12, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.

Articolo 6
Regolamento Regionale per la Riduzione e Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso

1. Il R. R. disciplina l’attività della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di compatibilità ambientale dell’illuminazione esterna.

2. Entro 12 (dodici) mesi dalla data d’entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta il R. R., il quale definisce:
a) le norme tecniche per la progettazione, l’installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;
c) i criteri per l’individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici di cui all’art. 9 comma 3;
d) le misure da applicare nelle zone di protezione di cui all’art. 9 comma 3;
e) le modalità ed i termini per l’adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);
f) i termini e i criteri per l’integrazione dei regolamenti edilizi comunali con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.
g) i criteri per la predisposizione del Regolamento Comunale dell’illuminazione pubblica e privata di cui all’art. 7.

3. L’approvazione del R. R. comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli precedentemente approvati.

4. Il R. R. viene aggiornato di norma ogni 3 (tre) anni.

5. Le modifiche alle norme tecniche del R. R. di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo sono apportate mediante deliberazione della Giunta Regionale, su proposta della Commissione tecnica di cui al successivo art. 8.

6. Il R. R. potrà accogliere e integrare le norme tecniche dettate dai successivi artt. 13 e 14, fermi restando i valori massimi di emissione luminosa di cui agli artt. 13 e 14.

7. Le norme tecniche contenute negli artt. 13 e 14 sono considerate le misure minime atte all’efficace contenimento dell’inquinamento luminoso e al risparmio energetico, pertanto il R. R. non potrà adottare misure meno restrittive.

8. In difetto di presentazione del R. R. nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, restano valide le norme transitorie di cui gli artt. 13 e 14. Resta salvo l’aggiornamento periodico degli elenchi di cui all’art. 9 della presente legge.

9. Gli artt. 13 e 14 cessano di avere efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del R. R. di cui al presente articolo.

10. Dell’adozione del R. R. di cui al comma 2 è data notizia nel BURP, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove, chiunque sia interessato, possa prendere visione e consultare la documentazione.

11. Il R. R. di cui al comma 2 è depositato presso gli uffici regionali, nonché presso le sedi delle Province e dei Comuni, ed è disponibile per la consultazione nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell’avvenuta adozione nel BURP.

Articolo 7
Regolamento Comunale dell’illuminazione pubblica e privata

1. Il Regolamento Comunale dell’illuminazione pubblica e privata programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel R. R., perseguendo i seguenti obiettivi:
a) tutela degli osservatori astronomici, della ricerca e della divulgazione dell’Astronomia;
b) risparmio energetico;
c) sicurezza delle persone e del traffico veicolare;
d) miglioramento della compatibilità ambientale dell’illuminazione esterna;
e) miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali ed architettonici;
f) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

2. Il Regolamento Comunale dell’illuminazione pubblica e privata indica, altresì, le modalità ed i termini per l’adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alle norme di compatibilità ambientale.

Articolo 8
Commissione tecnica

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituita, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Commissione tecnica per la redazione e i successivi aggiornamenti del R. R. di cui al precedente art. 6. Alla Commissione tecnica è demandata, inoltre, l’individuazione delle zone di particolare protezione di cui all’art. 9 comma 1 e dei relativi limiti.

2. La Commissione è composta da:
a) l’Assessore all’Ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il Direttore Generale dell’ARPA, o suo delegato, con funzioni di segretario;
c) un funzionario del Settore Tutela Beni Paesistico Culturali ed Ambientali della Regione Puglia;
d) un rappresentante dell’AIDI;
e) un rappresentante dell’Osservatorio Astronomico dell’Università degli Studi di Lecce;
f) un rappresentante dell’UAI;
g) un rappresentante dell’IDA;
h) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste e protezioniste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ed operanti in Puglia;
i) un tecnico esperto designato dall’Assessorato all’Ambiente.

3. La Commissione dura in carica per l’intera legislatura e fino all’insediamento della successiva. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione è nominata entro 30 (trenta) giorni dalla sua entrata in vigore.

4. In caso di mancata designazione di parte dei membri, detta Commissione è convocata con i membri già designati purché essi siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale.

5. Ai componenti della Commissione compete un’indennità forfettaria di L.100.000 per seduta fino ad un massimo di 4 (quattro) sedute mensili.

Articolo 9
Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge è istituito, presso il Settore Ecologia della Regione Puglia, l’elenco delle aree da sottoporre a particolare protezione, in cui sono indicati:
a) gli osservatori astronomici professionali di cui all’Allegato A, che forma parte integrante della presente legge;
b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione culturale e scientifica di rilevante interesse regionale di cui all’allegato B, che forma parte integrante della presente legge;
c) i Parchi naturali e le aree protette sottoposte a tutela di cui all’allegato C che forma parte integrante della presente legge.

2. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul BURP. L’aggiornamento è effettuato ogniqualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta l’anno, sentita la competente Commissione tecnica di cui all’art. 8; su proposta, rispettivamente, dell’Università degli Studi di Lecce per gli osservatori astronomici professionali di cui all’Allegato A; dell’IDA e dell’UAI, attraverso le Associazioni ad essa aderenti in qualità di Delegazioni di cui all’allegato D e successivi aggiornamenti, per i siti di osservazione e gli osservatori astronomici non professionali di cui all’Allegato B. L’elenco di cui all’Allegato C viene automaticamente aggiornato ad ogni nuova istituzione di aree protette. L’elenco di cui all’allegato D viene aggiornato su proposta dell’UAI e dell’IDA.

3. La Commissione tecnica, sentito anche il parere dei Comuni interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del R. R., individua, mediante cartografia in scala 1: 25.000, le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturali protette indicate negli Allegati A, B e C istituiti ai sensi del comma 1 e i relativi limiti. Tale elenco viene adottato mediante delibera della Giunta Regionale e pubblicato sul BURP. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.

4. La zona di particolare protezione non potrà, comunque, essere inferiore a quanto disposto dall’art. 14 comma 1.

Articolo 10
Contributi regionali ai comuni e alle aree naturali protette

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del R. R., la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell’art. 20, previa determinazione con deliberazione di Giunta Regionale di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l’adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti. La Regione provvede, altresì, a rifinanziare periodicamente la presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria:
a) ai Comuni che alla data di entrata in vigore del R. R. hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
b) ai Comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all’interno delle zone di particolare protezione individuate ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 3;

3. La Regione può concedere contributi agli Enti gestori dei parchi naturali e delle altre aree protette di cui all’art. 9 comma 1 lettera c) per la realizzazione degli spazi e per l’acquisto della strumentazione da destinare all’osservazione astronomica di cui all’art. 11 comma 4. Tali contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto, non possono superare il cinquanta percento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non possono essere concessi per un importo superiore a lire 25 milioni per ogni area.

4. Per ottenere i contributi di cui al comma 1, i Comuni e gli Enti di cui al comma 3 del presente articolo presentano domanda alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno con l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, la Giunta Regionale determina i criteri e le modalità di concessione, ai fini del riparto dei contributi.

Articolo 11
Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso

1. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all’inquinamento luminoso e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione dell’inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare campagne promozionali, convegni, e seminari ed a promuovere altre iniziative di carattere divulgativo, anche in collaborazione con i Comuni, con gli osservatori astronomici professionali e non professionali, con le associazioni di astrofili attive in Regione con particolare rilievo per le Delegazioni UAI di cui all’allegato D e con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’illuminazione.

2. Per contribuire alla sensibilizzazione della popolazione alle problematiche relative all’inquinamento luminoso, su richiesta dei responsabili degli osservatori e delle associazioni di astrofili di cui agli allegati A, B e D, in coincidenza con particolari fenomeni astronomici e comunque per non più di 10 (dieci) giorni l’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e dell’ordine pubblico, nelle zone di protezione di cui all’art. 9, lo spegnimento integrale oppure la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

3. L’elenco aggiornato delle associazioni di astrofili presenti sul territorio regionale viene fornito dall’UAI ai Comuni e alle Scuole che ne facciano richiesta. L’attuale è allegato alla presente legge (allegato D).

4. Gli Enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette di cui all’allegato C possono individuare, avvalendosi anche della collaborazione delle locali associazioni di astrofili, nel territorio di loro competenza delle apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astronomica. In tali aree verranno istituiti centri visita o centri didattici dotati di strumentazione astronomica per consentire, anche mediante convenzioni con le locali associazioni di astrofili di cui all’allegato D, lo svolgimento di visite guidate, di osservazioni scientifiche, di attività didattiche e di corsi rivolti alle scuole nonché ai visitatori dei parchi. Per l’allestimento di tali aree gli enti gestori delle aree protette potranno richiedere contributi alla Regione secondo le modalità indicate nell’art. 10 comma 3 e succ.

Articolo 11
Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso

5. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all’inquinamento luminoso e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione dell’inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare campagne promozionali, convegni, e seminari ed a promuovere altre iniziative di carattere divulgativo, anche in collaborazione con i Comuni, con gli osservatori astronomici professionali e non professionali, con le associazioni di astrofili attive in Regione con particolare rilievo per le Delegazioni UAI di cui all’allegato D e con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’illuminazione.

6. Per contribuire alla sensibilizzazione della popolazione alle problematiche relative all’inquinamento luminoso, su richiesta dei responsabili degli osservatori e delle associazioni di astrofili di cui agli allegati A, B e D, in coincidenza con particolari fenomeni astronomici e comunque per non più di 10 (dieci) giorni l’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e dell’ordine pubblico, nelle zone di protezione di cui all’art. 9, lo spegnimento integrale oppure la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

7. L’elenco aggiornato delle associazioni di astrofili presenti sul territorio regionale viene fornito dall’UAI ai Comuni e alle Scuole che ne facciano richiesta. L’attuale è allegato alla presente legge (allegato D).

8. Gli Enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette di cui all’allegato C possono individuare, avvalendosi anche della collaborazione delle locali associazioni di astrofili, nel territorio di loro competenza delle apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astronomica. In tali aree verranno istituiti centri visita o centri didattici dotati di strumentazione astronomica per consentire, anche mediante convenzioni con le locali associazioni di astrofili di cui all’allegato D, lo svolgimento di visite guidate, di osservazioni scientifiche, di attività didattiche e di corsi rivolti alle scuole nonché ai visitatori dei parchi. Per l’allestimento di tali aree gli enti gestori delle aree protette potranno richiedere contributi alla Regione secondo le modalità indicate nell’art. 10 comma 3 e succ.

Articolo 12
Sanzioni amministrative

1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di accertamento di violazione della presente legge, ed in particolare di quanto previsto dalle disposizioni transitorie, di cui ai successivi artt. 13 e 14, il Comune applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni per impianti fino a 30 punti luce, da lire 2 milioni a lire 10 milioni per impianti oltre i 30 punti luce, di lire 3 milioni se la violazione riguarda l’impiego di giostre luminose o fasci laser. La sanzione verrà applicata sia ai progettisti degli impianti sia ai gestori/proprietari degli impianti di illuminazione fuorilegge. L’accertamento di cui sopra è effettuato dall’ARPA o dall’U. T. C., anche in seguito a segnalazione da parte dell’IDA o dell’UAI o loro delegazioni sul territorio e dei gestori degli osservatori astronomici, secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2.

2. In caso di mancato adeguamento nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all’art. 6 ed all’art. 15, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, alle norme tecniche ivi contenute, il Comune applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni per impianti fino a 30 punti luce, da lire 2 milioni a lire 10 milioni per impianti oltre i 30 punti luce, di lire 3 milioni se la violazione riguarda l’impiego di giostre luminose o fasci laser. La sanzione verrà applicata sia ai progettisti degli impianti sia ai gestori/proprietari degli impianti di illuminazione fuorilegge.

3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo introitati dai Comuni, sono prioritariamente impiegati dai Comuni stessi per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche degli artt. 13 e 14 e del R. R..

4. Nel caso la violazione accertata riguardi l’impiego di giostre luminose o fasci laser o proiettori di immagini sul cielo/territorio/edifici, viene disposto, altresì, il fermo immediato e il sequestro dell’impianto.

5. I gestori/proprietari degli impianti oggetto di sanzione devono provvedere alla messa a norma, nel rispetto dei disposti di cui agli artt. 6, 13, 14 e 15, entro 90 (novanta) giorni dall’irrogazione della sanzione.

Articolo 13
Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del R. R., per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 comma 2 per le zone di particolare protezione di cui all’art. 9, comma 3 riportate negli allegati A, B e C, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° – 0 cd/klm a 95° ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° – 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90° – 5 cd/klm a 100°;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90° – 0 cd/klm a 95° ed oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23.00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24.00 nel periodo di ora legale;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24.00, oppure, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni l’anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del Comune;
g) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24.00;
h) per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24.00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all’orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: divieto di illuminazione dal basso verso l’alto;
i) divieto assoluto, per meri fini pubblicitari o di richiamo e se non giustificato da motivi di ordine pubblico, dell’uso di fasci luminosi fissi o roteanti di qualsiasi tipo e potenza o di proiezione di immagini sul cielo o sul territorio o sugli edifici;
j) divieto assoluto di illuminare a scopo pubblicitario gli edifici.

2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24.00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 90.

Articolo 14
Misure minime di protezione per la compatibilità ambientale dell’illuminazione esterna degli osservatori astronomici

1. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui all’art. 9 comma 3 sono individuate in chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali e sono pari, rispettivamente, a 25 chilometri per gli osservatori professionali di cui all’allegato A, a 10 chilometri per gli osservatori non professionali e i siti di cui all’allegato B, ai confini amministrativi dei comuni in cui ricadono in tutto o in parte le aree naturali protette di cui all’allegato C. I Comuni, il cui territorio sia compreso anche solo in parte nelle zone di particolare protezione, dovranno estendere le norme tecniche relative a tutto il territorio comunale.

2. Nelle zone di particolare protezione di cui all’art. 9, comma 3, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90° – 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90° – 5 cd/klm a 95°;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l’alto con obbligo di spegnimento alle ore 24.00 luminanza massima 1 cd/mq;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria a sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall’alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23.00 nel periodo di ora solare e alle ore 24.00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;
g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23.00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24.00 nel periodo di ora legale;
h) divieto assoluto, per meri fini pubblicitari o di richiamo e se non giustificato da motivi di ordine pubblico, dell’uso di fasci luminosi fissi o roteanti di qualsiasi tipo e potenza o di proiezioni di immagini sul cielo o sul territorio o sugli edifici;
i) divieto assoluto di illuminare a scopo pubblicitario gli edifici.

2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dall’art. 13 comma 1 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23.00 e con l’uso di sole lampade al sodio.

3. Fino alla data di cui all’art. 13 comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all’art. 9, comma 3, riportate negli allegati A, B e C, i Comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili di cui all’allegato D, l’adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui al comma 2 ed all’art. 13 commi 1 e 2.

Articolo 15
Regime autorizzativo

1. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per esterni o il rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese anche le insegne pubblicitarie, anche al fine dell’adeguamento degli impianti alle norme di cui agli artt. 6, 13 e 14, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare all’U. T. C. (Ufficio Tecnico Comunale) apposito progetto, redatto da professionista competente. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge.

2. L’U. T. C. entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di cui al comma 1, autorizza o meno l’esecuzione dell’opera. Il diniego dovrà essere circostanziatamente motivato.

3. Al termine dei lavori, l’impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire all’U. T. C. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati dalla presente legge regionale, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

4. L’impresa installatrice dovrà rilasciare al committente/appaltante un’apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti luminose ai criteri indicati dalla presente legge. La certificazione avrà valore legale di corrispondenza dell’impianto alla presente legge, onde evitare le sanzioni di cui all’art. 12.

5. Al fine di formulare pareri, i soggetti di cui agli elenchi Allegati A, B e D e successive modifiche, nonché gli enti preposti alla gestione delle aree protette di cui all’Allegato C e successive modifiche possono, a richiesta, ottenere copia della documentazione delle autorizzazioni rilasciate dall’U. T. C. e delle relative certificazioni.

Articolo 16
Monitoraggio

1. Il controllo statistico riguardo alla conformità dell’esecuzione di nuovi impianti alle norme di cui agli artt. 6, 13 e 14 è affidato all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

2. Esclusi i casi di violazione certa accertati dall’U. T. C., o comunque ammessa dal progettista/gestore dell’impianto di illuminazione per esterni, su richiesta degli Uffici Tecnici Comunali o dell’IDA o dell’UAI o loro delegazioni sul territorio, dei gestori degli osservatori astronomici, l’ARPA interviene ad accertare la violazione alle norme della presente legge od al Regolamento Regionale.

3. Sono inoltre demandati all’ARPA:
a) la formulazione di pareri ed indicazioni su richiesta di Enti Pubblici e privati;
b) la raccolta e l’esame della documentazione in merito all’applicazione della presente legge;
c) il monitoraggio dello stato del cielo notturno attraverso misure fotometriche della brillanza di fondo cielo, di concerto con l’IDA e l’UAI;
d) il controllo aerofotogrammetrico, anche per mezzo di satelliti, dello stato dell’illuminazione esterna sul territorio regionale. Tale operazione è svolta con il supporto tecnico e la supervisione del Sistema Informativo Ambientale della Regione Puglia.

4. Le operazioni previste alle lettere c) e d) del comma precedente sono eseguite, di norma, periodicamente. Tuttavia, esse possono essere compiute su richiesta dei gestori degli osservatori astronomici di cui agli allegati A e B, dell’IDA e dell’UAI, delle associazioni di astrofili di cui all’allegato D, delle associazioni ambientaliste e dei privati cittadini per verificare lo stato di applicazione della presente legge.

5. Qualora, in seguito ai controlli di cui ai commi 2 e 3, risultassero superati i limiti previsti dal R. R. e dei valori previsti dagli artt. 13 e 14, l’ARPA comunica ai Comuni interessati l’avvenuta effrazione, con l’indicazione delle sorgenti luminose non in regola.

Articolo 17
Deroghe

Non sono soggette alle disposizioni degli artt. 13 e 14 le seguenti installazioni:
a) Sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, ed, in generale, installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto.
b) Sorgenti di luce, non a funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre 2 (due) ore dal tramonto del Sole.
c) Impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo, per un limite massimo di 3 (tre) giorni al mese per ogni Comune interessato, purché senza giostre luminose e proiettori laser.
d) Impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.
e) Porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea.

Articolo 18
Fonti energetiche alternative e rinnovabili

Al fine di mettere in pratica in modo ottimale il dettato della presente legge, la Regione Puglia, unitamente alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, promuove l’utilizzo di fonti alternative e rinnovabili per la produzione dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, presenti sul proprio territorio.
A tale scopo, gli Enti Locali operanti sul territorio regionale si avvalgono del supporto tecnico dell’IDA, dell’UAI, dell’AIDI e delle Associazioni di astrofili Delegazioni UAI, nonché dell’ENEA e di Associazioni di categoria, operanti nel settore del risparmio energetico e delle fonti energetiche alternative e rinnovabili, quali la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) ed ISES Italia.
Alle Province è demandato l’obbligo di istituire degli appositi sportelli per l’informazione tecnico – finanziaria dei soggetti privati e le Aziende, di cui all’art. 4 comma 2.

Articolo 19
Norme finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione 2001 della Regione, denominato: “Interventi per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso”, con lo stanziamento di lire 3 miliardi.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo numero …………… del bilancio di previsione del 2001 della Regione.

3. Per gli esercizi per gli anni successivi, gli stanziamenti saranno determinati in lire 3 miliardi annui.

ALLEGATO “A”
Osservatori astronomici professionali.

Osservatorio Astronomico dell’Università degli Studi di Lecce
c/o Dipartimento di Fisica
Via Arnesano, s. n.
73100 – Lecce (LE)

ALLEGATO “B”
Osservatori astronomici non professionali.

1. Osservatorio “Opera S. Antonio”
Contrada Barbadangelo
Via Barletta, 2
70031 – Andria (BA)

2. Osservatorio Comunale di Acquaviva delle Fonti
70021 – Acquaviva delle Fonti (BA)

3. Osservatorio Astronomico “Apollo”
Via F. Burdi, 15
70019 – Triggiano (BA)

4. Osservatorio Neretino “Galassia”
Contrada Pagani
Via Gallipoli, 88
73048 – Nardò (LE)

5. Osservatorio Astronomico “Galileo Galilei”
Via G. Carducci, 172
73050 – Salve (LE)

6. Osservatorio Didattico “Isaac Newton”
Via Lizzano, 50
74020 – Uggiano Montefusco (TA)

7. Osservatorio “Mira”
Via V. Emanuele, 53
74028 – Sava (TA)

ALLEGATO “C”
ELENCO AREE PROTETTE NELLA REGIONE PUGLIA

ALLEGATO “D”
ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI NELLA REGIONE PUGLIA E LORO TERRITORIO DI COMPETENZA

1. ASSOCIAZIONI DELEGAZIONI U. A. I.
a) Associazione Amici dell’Astronomia “N. Copernico”
Via Mazzini, 15 – 70010 – Casamassima (BA);
b) Associazione Acquavivese Astrofili “Hertzsprung – Russel”
Via Corso, 41 – 70021 – Acquaviva delle Fonti (BA);
c) Gruppo Astrofili Lega Navale Italiana
Sezione Lega Navale – Molo di Tramontana – 71043 – Manfredonia (FG);
d) Associazione Culturale “I. Newton”
Via Lizzano, 50 – 74020 – Uggiano Montefusco (TA);
e) Gruppo Astrofili “Arthur Eddington”
Via P. Ferraro, 18 – 73030 – Diso (LE);
f) Gruppo Astrofili “La Nuova Selene”
Via De Deo, 21 – 72015 – Fasano (BR);
g) Associazione per lo Studio e la Ricerca Astronomica “A. ST. R. A.”
Via G. Carducci, 172 – 73050 – Salve (LE);
h) Osservatorio Neretino “Galassia”
Contrada Pagani – Via Gallipoli, 88 – 73048 – Nardò (LE)

2. ALTRE ASSOCIAZIONI
a) Associazione Barese Astrofili “Guido Horn D’Arturo”
Via Fanelli, 206/M – 70125 – Bari (BA);
b) Centro Studi e Osservazioni Astronomiche “Galileo Galilei”
Via Bavaro, 41 – 70123 – Bari (BA);
c) Associazione Biscegliese Astrofili “Orsa Maggiore”
Via Porta Nuova, 31 – 70052 – Bisceglie (BA);
d) Associazione Divulgazione e Informazione d’Astronomia
Piazza Aldo Moro, 12 – 70044 – Polignano a Mare (BA);
e) Associazione Casamassimese Astrofili “J. Keplero”
Via delle Fonti, 1 – 70010 – Casamassima (BA);
f) Gruppo Astrofili Altamura
Via già Corte d’Appello, 32 – 70022 – Altamura (BA);
g) Centro Ricerche Astronomiche Brindisi “CRAB Nebula”
Presso Biblioteca Provinciale – Viale Commenda, 1 – 72100 – Brindisi (BR);
h) Centro Ricerche Astronomiche “I. Newton”
Via Mangionello, 31 – 73100 – Lecce (LE);
i) Associazione Salentina Astrofili “E. Hubble”
Via Cialdini, 10 – 73012 – Campi Salentina (LE);
j) Associazione Astrofili “Pegasus”
Via S. D’Acquisto, 2 – 73040 – Aradeo (LE);
k) Gruppo Astrofili Jonici “Filolao”
Via F. Crispi, 39 – 74100 – Taranto (TA).

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