Orinanza per la prevenzione dell’inquinamento luminoso Comune di NEGRAR
Provincia di Verona
Ufficio Ecologia – Area Tecnica
Prot. N. 11877 del 03/07/2002
ORDINANZA N. 458
Oggetto: Spegnimento sorgenti luminose e divieto d’installazione o accensione di sorgenti luminose secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 1° del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 recante il uovo Codice della Strada e prescrizioni sull’uso di sorgenti luminose esterne agli edifici secondo quanto stabilito dalla L.R. 27 Giugno 1997 n. 22 recante norme per la prevenzione dell’Inquinamento Luminoso.
IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.
RICHIAMATO l’art. 23 del Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sue modifiche ed integrazioni secondo cui, per effetto del comma 1° lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare “sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensioni, forma, colori e disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
ACCERTATO che è oramai consolidata e diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali che rimangono aperti fino a notte inoltrata, potenti fari che nel periodo serale e notturno spingono verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati ad identificare e localizzare la presenza dei locali medesime a catturare l’attenzione dei cittadini e di quanti percorrono le strade;
CONSTATATO che essi, proprio in relazione alla loro natura, alle specialità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
CONSTATATO inoltre che tali fari impediscono l’osservazione notturna del cielo e che il Comune di Negrar rientra nell’elenco dei comuni soggetti a vincoli stabiliti dalla Legge Regionale 27 giugno 1997 n. 22 recante “Norme per la prevenzione dell’Inquinamento Luminoso”;
RAVVISATA la necessità di vietare, su tutto il territorio comunale, l’installazione e uso di tali sorgenti luminose al fine di rispettare la L.P. n.22/97 ed evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e pericolo per l’incolumità dei cittadini così come previsto dall’art, 23 comma 1° del Nuovo Codice della Strada;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000
ORDINA
· In via cautelativa, l’immediato divieto d’installazione di nuove sorgenti luminose del tipo a fari rotanti direzionali ovvero, nel caso dio sorgenti già installate, l’immediato divieto di accensione dal momento della notifica del presente provvedimento;
· La rimozione delle sorgenti luminose in contrasto con la normativa citata, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, ovvero dalla notifica alle ditte che hanno installato tali sorgenti luminose prima dell’emissione del presente provvedimento,
INFORMA
· Che per la violazione delle presenti disposizioni, sarà comminata la sanzione prevista dal Codice della Strada;
· Che ai sensi dell’art. 3 comma IV della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
DEMANDA
Al Comando della Polizia Municipale e agli organi di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 285/92 per quanto di competenza la verifica del rispetto del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.
Geom. Giuseppe Bellorio