CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 10-04-2000

INQUINAMENTO LUMINOSO E CONSERVAZIONE DELLA TRASPARENZA E STABILITÀ ATMOSFERICA DEI SITI DI UBICAZIONE DI STAZIONI ASTRONOMICHE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 27 del 15 aprile 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

ARTICOLO 1

1. La presente legge contiene norme volte a ridurre sul territorio della Regione Basilicata l’inquinamento luminoso ed il rispetto delle condizioni metereologiche, di trasparenza e stabilità dell’atmosfera, quindi l’eliminazione di umidità che possano intervenire da aumento delle acque o da invasi naturali e artificiali. Ciò al fine di salvaguardare gli equilibri ecologici delle aree naturali e favorire, mediante la tutela dei siti in cui sono ubicate le Stazioni Astronomiche, le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici.

ARTICOLO 2
1. Agli effetti della presente legge, si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste, avendo altresì riguardo agli effetti dannosi e distorcenti prodotti dagli stessi impianti di illuminazione.

ARTICOLO 3
1. Le Province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio per la trasparenza e stabilità dell’atmosfera, provvedendo inoltre a divulgare i principi stabiliti dalla presente legge.

ARTICOLO 4
1. Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati, si applicano le misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso e dall’inquinamento ottico stabilite dal presente articolo.
2.È fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro una distanza di settecento metri dai confini degli osservatori astronomici e dei siti tutelati, con esclusione degli osservatori astronomici situati all’interno di centri urbani.
3.Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento ottico e luminoso avente un’estensione di raggio di un chilometro a conservazione della trasparenza e stabilità dell’atmosfera entro la quale sono vietati, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti dalla medesima. Gli impianti esistenti, non rispondenti a tali requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione degli apparecchi di illuminazione ovvero mediante installazione di appositi schermi sull’armatura o sostituzione dei vetri di protezione nonché delle lampade.
Per gli osservatori astronomici di interesse internazionale il raggio di tale zona di particolare protezione si estende per cinque chilometri.
4.Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è comunque istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso, la cui estensione è fissata con deliberazione della Giunta Regionale.
5.A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo entro trenta chilometri dagli osservatori professionali, tali fasci devono essere orientati ad almeno 90gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.
Per tutti gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata da parte dei comuni la rispondenza all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30aprile 1992, n.285, e successive modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del presente comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e quelli di enti militari.
6.Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di trenta giorni all’anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

ARTICOLO 5
1.A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500mila a lire 2 milioni.
2.Il Sindaco ordina d’ufficio, a spesa del titolare dell’impianto, la disinstallazione o la riduzione dell’impianto a conformità in relazione alle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.
3.In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell’illuminazione, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 500mila a lire 5milioni per ciascun impianto.
4.In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell’illuminazione o delle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, previa diffida del Sindaco a provvedere entro quindici giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2milioni a lire 15milioni per ciascun impianto.
5.Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500 mila a lire 5milioni qualora gli impianti di cui al presente articolo costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
6.I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri stabiliti dalla presente legge.

ARTICOLO 6
1.Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’esercizio 2000 in L.10.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal cap.7465 concernente “Fondo globale per le funzioni normali – Spese correnti” del Bilancio di Previsione 2000e istituzione nello stesso di un nuovo capitolo avente la denominazione “Spese per la lotta all’inquinamento luminoso e per la conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni
astronomiche”.
2.Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

ARTICOLO 7
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Note:
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 38/2.30.02

L.R. concernente: “Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni
astronomiche”.

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi all’art.127 della Costituzione.
Con l’occasione il Governo ha comunicato di aver preso atto della rettifica dell’errore materiale contenuto nell’art.5, comma 3, così come comunicato dal Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata con nota n.2249del 23marzo 2000.

Potenza, 30 marzo 2000.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Fusco DINARDO
Formula Finale: Potenza, 10 aprile 2000.

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