CITTà DI BASSANO DEL GRAPPA – Ordinanza 26/5/1998

Ordinanza di divieto di installazione o accensione di sorgenti luminose.
R.O.n. 138 P.G.n. 9455 P.M.: R.O.n. 66 Prot. n. 1753
IL SINDACO

VISTO l’art. 23, comma 1, del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni il quale prescrive che lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare … sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità od efficacia ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, produrre abbagliamento o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
VERIFICATO che è ormai consolidata e diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano o irradiano verso l’esterno o verso la volta celeste fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati ad identificare e localizzare la presenza dei locali stessi ed a catturare l’attenzione dei cittadini e degli utenti della strada;
VISTO che questi fari non rientrano nelle “sorgenti luminose” definite dall’art. 47, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.;
CONSTATATO però che essi, proprio in relazione alla loro natura, alle specificità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo o abbagliamento a quanti percorrono le strade nonché distrarne l’attenzione con conseguente grave pericolo per la sicurezza della circolazione;
VISTA la L.R. 27.06.1997 n. 22 – Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso – che prevede la predisposizione del Piano Regionale per la Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.);
CONSIDERATO che il P.R.P.I.L. non è ancora stato adottato;
RAVVISATA, comunque, la necessità di VIETARE su tutto il territorio comunale l’installazione e l’uso di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo così come previsto dall’art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada nonchè fonti di disturbo, oltretutto, per le attività professionali svolte nell‘atmosfera;
VISTO il T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773;
VISTO l’art. 23 del Nuovo Codice della Strada;
VISTO l’art. 38 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
O R D I N A
in via cautelativa l’immediato divieto di installazione su tutto il territorio comunale di nuove sorgenti luminose roteanti o fisse, proiettanti verso l’esterno o verso la volta celeste, tali da costituire pericolo, disturbo o abbagliamento o distrazione agli utenti della strada, nonchè alle attività professionali svolte nell’atmosfera ovvero, nel caso di sorgenti già installate, l’immediato divieto di accensione; la rimozione delle sorgenti luminose installate prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio; per le violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 150.000 a Lire 1.000.000 con l’osservanza della procedura di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. in combinato disposto con la Legge 24.11.1989 n. 689.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la suestesa ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Am ministrativo regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Bassano del Grappa, lì 26 Mag. 1998
FIRMATO IL SINDACO
(prof. Lucio GAMBARETTO)

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