PDL Camera dei Deputati n.1906

Disposizioni per la prevenzione e l’ eliminazione dell’ inquinamento luminoso, per il corretto impiego delle risorse energetiche e per la tutela dei siti degli osservatori astronomici e astrofisici
11 Marzo 2002
Iniziativa Parlamentare: On. Michele Cossa (Misto)
Assegnazione: Assegnato alle Commissioni riunite 8^ Ambiente, territorio e lavori pubblici, 10^ Attività produttive, commercio e turismo in sede referente in data 11 Marzo 2002. Assegnazione annunciata nella seduta n.113 del 11 Marzo 2002.
Pareri della 1^ Affari costituzionali; 2^ Giustizia (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera); 5^ Bilancio, tesoro e programmazione; 7^ Cultura, scienza e istruzione; 9^ Trasporti, poste e telecomunicazioni; Commissione parlamentare per le questioni regionali

XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE – N. 1906

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge prescrive misure per la riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio nazionale al fine di:

a) favorire la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell’efficienza luminosa degli impianti;

b) tutelare e migliorare l’ambiente, salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli animali;

c) preservare gli equilibri ecologici all’interno e all’esterno delle aree naturali protette;

d) ridurre i fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati dall’inquinamento ottico, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

e) tutelare i siti in cui sono ubicate le stazioni astronomiche e le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

2. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la volta celeste;

b) inquinamento ottico, qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su soggetti o oggetti che non è richiesto illuminare.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) alle installazioni di impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;

b) agli impianti privati di illuminazione esterna costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.

Art. 2.
(Requisiti degli impianti
di illuminazione esterna).

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, devono essere adeguati alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso.
2. Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell’emisfero superiore.
3. I capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

1. Sono compiti dello Stato:

a) la funzione d’indirizzo generale delle attività di progettazione, produzione, installazione ed uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale;
b) la funzione di diffusione delle problematiche oggetto della presente legge anche in collaborazione, sotto il profilo promozionale, con altri enti competenti in materia di produzione energetica, di ricerca o di produzione di illuminazione;

c) il controllo notturno del territorio nazionale con cadenza annuale per monitorare l’andamento del fenomeno dell’inquinamento luminoso nonché lo stato di applicazione della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso, di seguito, denominato “RPIL” con il quale sono definiti:

a) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;

b) le norme tecniche per la progettazione, l’installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati;

c) i criteri per l’individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e astrofisici di cui all’articolo 5;

d) le misure minime da applicare nelle zone di protezione di cui all’articolo 5;

e) le misure minime da applicare nelle aree naturali protette.

3. Le competenze di cui al comma 1 sono demandate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che può svolgerle di concerto con altri Ministeri o enti.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

1. Le regioni, in coerenza con la normativa in materia di efficienza energetica, con la presente legge ed il RPIL, divulgano a livello regionale le problematiche relative all’inquinamento luminoso e ottico ed incentivano l’adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.
2. Le regioni individuano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli osservatori astrofisici professionali, nonché gli osservatori astronomici e astrofisici non professionali da tutelare.
3. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL, individuano le zone di protezione degli osservatori astrofisici professionali, nonché gli osservatori astronomici e astrofisici non professionali di cui all’articolo 5 e adottano:

a) le misure da applicare nelle zone di protezione;

b) le misure da applicare nelle aree naturali protette;

c) le modalità e i termini per l’adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b).

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL, determinano, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre funzioni agli enti locali nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata l’esercizio delle funzioni medesime, di efficienza ed economicità, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni conferite, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
5. Il Governo, qualora le regioni non esercitino nei termini fissati le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 richiede l’adempimento, ponendo un termine non inferiore a due mesi. Decorso inutilmente tale termine provvede il Governo, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Tale provvedimento perde efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali di riforma economica e sociale contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di osservatori
astronomici e astrofisici).

1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione.
2. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL, individuano mediante cartografia in scala adeguata le zone di particolare protezione degli osservatori astrofisici professionali, nonché degli osservatori astronomici e astrofisici non professionali di cui all’articolo 4, comma 2, inviando ai comuni territorialmente interessati copia della documentazione cartografica.
3. L’elenco degli osservatori di cui all’articolo 4, comma 2, è aggiornato annualmente, anche su proposta della Società astronomica italiana e dell’Unione astrofili italiani, con apposito provvedimento ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione.
4. Gli osservatori astronomici:

a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l’intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;
b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze.

Art. 6.
(Sanzioni amministrative).

1. In caso di installazione o di modifica degli impianti di illuminazione esterna in violazione delle relative norme tecniche ed in caso di mancato adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti nei termini e secondo le modalità indicate dagli articoli 3 e 4, sono applicate sanzioni amministrative i cui proventi sono impiegati nelle attività necessarie all’applicazione della presente legge.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 2001, di 258.229 euro per il 2002 e di 258.229 euro per il 2003.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Commenti chiusi