COMUNE DELLA SPEZIA – Regolamento Comunale

Regolamento comunale per il miglioramento dell’illuminazione cittadina COMUNE DELLA SPEZIA
AREA SERVIZI TECNICI E OO.PP.
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI
UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO:

Deliberazione n° ____ / 2001

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
– che l’eccesso di illuminazione pubblica e privata esterna determina nei centri urbani, oltre ad uno spreco ingente ed inutile d’energia, una ridotta efficienza del servizio reso, nonché fenomeni di inquinamento luminoso che ostacolano gravemente, tra l’altro, l’osservazione astronomica, impedendo talvolta la possibilità di visione della volta celeste, anche con effetti di abbagliamento ottico per gli automobilisti e disturbi psico-fisici per i cittadini;
– che è presente nel territorio del Comune della Spezia l’Osservatorio Astronomico di M.te Viseggi attivo nel campo della ricerca e della pubblica divulgazione gestito della Associazione Astrofili Spezzini;
– che, senza il ricorso a particolari accorgimenti tecnici, il 20 / 25% del flusso luminoso impegnato per l’illuminazione esterna viene inutilmente disperso verso l’alto con un dispendio economico annuale ingente;
– che per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione dell’uso, delle forme e del tipo delle sorgenti di luce esterna finalizzata al:

1. Contenimento del consumo energetico derivante dall’illuminazione esterna pubblica e privata;
2. Miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e là dove serve effettivamente ai cittadini;

RITENUTO OPPORTUNO esercitare un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;

VISTE le raccomandazioni per la progettazione di impianti di illuminazione esterna elaborate dall’Unione Astrofili Italiani, dalla Associazione Astrofili Spezzini e dall’Associazione Cielo Buio.

VISTO l’articolo n° 23 del Nuovo Codice della Strada, nonché gli art. 47 e 51 del D.P.R. 495 del 16.12.92 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada;

PRESO atto della Norma UNI 10819 ” Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”, nonché della Norma UNI 10439 ” Requisiti illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato”;

PRESO altresì atto che l’uso di alcune sorgenti luminose, data la presenza in esse dell’elemento mercurio, aggrava il problema già complesso e dispendioso dello smaltimento dei rifiuti speciali.

VISTO il Regolamento per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna elaborato dall’U.T.C., contenente norme per il contenimento del consumo energetico e dell’inquinamento luminoso, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

RITENUTO detto Regolamento meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. Approvare Il “Regolamento per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso” allegato alla presente deliberazione redatto in collaborazione tra il Comune della Spezia e l’Associazione Astrofili Spezzini.

2. Rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 gg. dalla esecutività della presente deliberazione.

REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L’ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

ART. 1 – Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

a) Gli impianti di illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore del seguente Regolamento, in caso di ricostruzione radicale di tutto l’impianto o sostituzione anche parziale dei corpi illuminanti, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all’art.2.

b) Gli impianti di illuminazione, particolarmente inquinanti od abbaglianti, costituiti ad esempio da corpi illuminanti tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, ritenuti tali dall’Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.), allo stesso segnalati dal Corpo di P.M. o dalle locali associazioni di astrofili, se costituenti impianti di Pubblici Illuminazione dovranno essere sostituiti con gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili della Civica Amministrazione, se destinati ad altri scopi dovranno essere rimossi o resi conformi alle prescrizioni del presente regolamento entro e non oltre 360 gg. dalla data di segnalazione dell’ U.T.C. al titolare dell’impianto. Le sostituzioni o le modifiche dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all’art.2 seguente.

c) Entro gg. 60 dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutte le insegne e cartelli luminosi presenti nel territorio comunale dovranno essere spenti alla mezzanotte.
Sono esclusi: il periodo dal 1° Giugno al 31 Agosto, il periodo invernale dal 15 Dicembre al 10 Gennaio dell’anno successivo, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque riconosciute dall’amministrazione Comunale.
Fanno comunque eccezione le insegne e cartelli luminosi riguardanti la sicurezza o dedicate ad indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza notturna ( es. farmacie).
La riaccensione delle insegne è comunque consentita all’orario mattutino di riapertura dell’attività.

d) Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, viene assolutamente vietato l’uso di fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto, quali i fari, fari “Laser” e le giostre luminose. E’ vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale o sullo stesso territorio, sia di giorno sia di notte.

ART. 2 – Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

a) Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la progettazione degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno essere improntati al raggiungimento del massimo risparmio energetico ed al rispetto primario della normativa antinquinamento luminoso del presente Regolamento.
Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione e motivate dal progettista dell’impianto con apposita relazione da presentarsi all’U.T.C.
Le prestazioni illuminotecniche degli impianti esterni di illuminazione dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche dell’attuale Norma UNI 10439 “Requisiti illuminotecnica delle strade con Traffico Motorizzato” o successive modificazioni, nonché della Norma UNI 10819 “Requisiti per la limitazione dell’inquinamento luminoso” e successive modificazioni.

b) E’ vietato installare sorgenti luminose che provochino l’abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo. é vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all’interno di immobili, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitino.

c) È vietato l’uso di lampade al mercurio, agli alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse le lampade agli alogenuri, ma solo per applicazioni particolari quali quelle previste al comma 2H o al comma 2L, le lampade a vapori di mercurio, ad alogenuri o le lampade elettroniche a basso consumo per l’illuminazione di aree “a verde”, viali, giardini ecc. ma con gli accorgimenti tecnici di cui al comma 2F.

d) Tutte le lampade dei lampioni stradali e non, dovranno essere al sodio ad alta pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 80 lumen/watt e con potenza nominale non superiore a 250 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza superiore laddove esistano condizioni ambientali particolari come incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali, fluviali, lagunari, purché opportunamente giustificate dal progettista dell’impianto con apposita relazione da presentarsi all’U.T.C. Sono, altresì, ammesse le lampade al sodio a bassa pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali, fluviali, lagunari, purché opportunamente giustificate dal progettista dell’impianto con apposita relazione da presentarsi all’U.T.C.
È’ lasciata libera scelta circa l’uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione, pur ritenendo preferibili le lampade al sodio a bassa pressione per le zone periferiche, depositi o scali, svincoli autostradali, industrie, cimiteri, distributori di benzina.

e) I fari su palo, su torre o su parete debbono essere asimmetrici e con l’ottica parallela al terreno. E’ ammessa deroga per i fari simmetrici purché l’ottica sia rivolta verso il basso ed abbia un’inclinazione massima di 30° rispetto alla verticale al terreno.

f) È vietato l’uso di apparecchi di illuminazione altamente inquinanti quali globi luminosi e lanterne non schermate, ottiche aperte, insegne luminose con fascio luminoso verso l’alto.
Sono ammessi globi luminosi o lanterne dotati di opportuni riflettori, rifrattori o schermature atti ad impedire o comunque limitare la diffusione della luce verso l’alto.
Sia per i globi che per le lanterne schermate è obbligatorio l’uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al punto 2.D di potenza minore o uguale a 150 W.
In deroga, ma comunque oltre un raggio di mt. 1.000 in linea d’aria rispetto all’osservatorio di Monte Viseggi, per detti corpi illuminanti installati ad altezza max. non superiore a mt. 4 dal piano di calpestio, è consentito l’uso di lampade a vapori di mercurio, ad alogenuri od elettroniche a basso consumo per l’illuminazione di aree a verde, giardini o viali, fermo restando l’obbligo di inserimento in corpi illuminanti dotati di adeguate schermature come sopra descritte.
Tutte le deroghe devono comunque essere autorizzate dall’U.T.C..

g) Le insegne a muro o verticali su parete o palo potranno essere realizzate in forme o lettere scatolate, realizzate con materiali opachi e semiopachi.
Sono altresi’ autorizzate le installazioni di insegne realizzate con lampade a catodo freddo.
Le insegne a giorno o cartelli , non dotati di luce propria, dovranno essere illuminati dall’alto verso il basso, con una inclinazione delle ottiche dei faretti non superiore a 30° rispetto alla verticale al terreno; è consigliabile ed auspicabile l’uso di tubi fluorescenti in alternativa ai faretti.

h) Per l’illuminazione monumentale è consentita la tecnica di illuminazione radente dall’alto verso il basso con lampade del tipo del punto 2.D. È ammessa l’illuminazione dal basso verso l’alto solo per monumenti /o aree di particolare valore storico/artistico/architettonico, nel qual caso i fasci di luce dovranno comunque essere proiettati con precisione sulle superfici da illuminare (il flusso non interessato dall’edificio o da altri ostacoli fissi deve essere inferiore al 10 % del flusso emesso dagli apparecchi illuminanti); in questo caso si potranno usare lampade agli alogenuri.
La luminanza massima ammessa è di 1 cd/m2.
Nei casi particolari per i quali non si riesce a rientrare nel 10 % a causa della particolare forma del soggetto da illuminare, il progettista dovrà motivare il superamento di tale valore con apposita relazione da presentarsi all’U.T.C.

i) È vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto, quali i fari, fari “Laser”, giostre luminose. E’ vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale o sul territorio stesso, sia di giorno sia notte.

l) I campi sportivi e gli stadi devono essere illuminati con fari asimmetrici con l’integrazione di fari simmetrici (inclinati verso il basso, direzionali e muniti di appositi schermi atti a ridurre al massimo l’emissione di luce verso l’alto e fuori dalla struttura sportiva), laddove i fari asimmetrici non riescano ad illuminare a sufficienza tutta l’area richiesta.
L’uso di lampade ad alogenuri deve essere preventivamente autorizzato dall’ U.T.C..

m) Le zone adiacenti il cimitero Comunale ed il cimitero stesso, vista la sacralità ed austerità del luogo, dovranno essere illuminate esclusivamente con lampade al sodio a bassa pressione od in via subordinata con lampade al sodio ad alta pressione e con corpi illuminanti di cui al comma 2E (sono escluse le torri faro ed i fari). I valori di luminanza (cd/m2) non possono superare il valore di 0,5 cd/m2

ART. 3 – Caratteristiche fotometriche dei corpi illuminanti. Ulteriori prescrizioni.

Nella scelta dei corpi illuminanti dovranno comunque essere rispettate le seguenti caratteristiche fotometriche:

a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature per illuminazione stradale:
curva fotometrica avente massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° – 0 cd/klm a 95° ed oltre;

b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne:
curva fotometrica avente massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° – 0 cd/klm a 95° ed oltre;

c) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo:
curva fotometrica avente massima emissione luminosa consentita 35 cd/klm a 90° – 5 cd/klm a 100° ed oltre;

d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari con ottica asimmetrica e simmetrica, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro:
curva fotometrica avente massima emissione luminosa consentita 10 cd/klm a 90° – 0 cd/klm a 95° ed oltre;

e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico:
impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro e le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento dopo le 24, nel periodo di ora solare e dopo le 01 nel periodo di ora legale.

f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti:
rispetto alle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento dopo le 01 , ovvero in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze oltre tale orario previa espressa autorizzazione dell’U.T.C..

g) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare:
flusso rivolto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento e riduzione della potenza dopo le 24, nel periodo di ora solare e dopo le 01 nel periodo di ora legale.

ART. 4 – Regime autorizzativo.

a) Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi illuminazione di cui agli artt. 1 e 2, ubicati in un raggio di mt. 1.000 dall’osservatorio astronomico di Monte Viseggi, i soggetti privati o pubblici devono predisporre ed inviare all’U.T.C. apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti del presente Regolamento. E’ facoltà dell’U.T.C. autorizzare la deroga alle norme del presente regolamento comunale.
b) L’U.T.C., nel caso di impianti di illuminazione con particolare emissione luminosa, potra’ trasmettere copia del progetto alle locali associazioni di astrofili per un parere consultivo, che dovrà essere espresso entro 15 giorni dalla data di invio, trascorsi i quali, in caso di mancato riscontro, detto parere dovrà intendersi favorevole.
Successivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta l’U.T.C. autorizza o meno l’esecuzione dell’opera. Il diniego dovrà essere circostanziatamente motivato.
c) In sede di rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie, l’Ufficio Tecnico dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti d’illuminazione esterna e di eventuali insegne pubblicitarie previsti nei progetti con gli stessi vincoli.
d) Al termine dei lavori, l’impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire all’Ufficio Tecnico competente entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.
e) L’impresa installatrice dovrà rilasciare al committente/appaltante un’apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento. La certificazione avrà valore legale di corrispondenza dell’impianto al presente Regolamento nel caso di controllo da parte del Corpo di Polizia Municipale o dell’U.T.C..

ART. 5- Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso.

Per la migliore conversione degli impianti il Comune e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), dalla associazione Cielobuio o dalla Sezione Italiana dell’International Dark-Sky Association (IDA).
In particolare, le locali Associazioni di astrofili, possono provvedere alla comunicazione all’Ufficio Tecnico e/o al Comando Polizia Municipale di eventuali anomalie riscontrate.
Il controllo dell’applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato all’U.T.C., al Corpo di Polizia Municipale di loro propria iniziativa o su segnalazione delle locali Associazioni sopra menzionate.
Il Comune, anche di concerto con le Associazioni locali di astrofili, l’associazione Cielobuio, con la Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso dell’Unione Astrofili Italiani, con Sezione Italiana dell’International Dark-Sky Association (IDA) ed altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.

ART. 6 – Sanzioni e disposizioni finali

a) Il titolare di un’impianto di illuminazione che contravviene alle norme degli articoli 1 e 2, incorre nella sanzione amministrativa da Lire 150.000 a Lire 900.000 per ogni punto luce. Se trattasi di impianti di cui ai commi 1D e 2J, oltre la suddetta sanzione, è d’obbligo spengere l’impianto all’atto dell’elevazione del verbale. Tutti gli altri impianti non in regola, debbono essere messi a norma entro e non oltre 180 gg. dalla data di elevazione del verbale. Nei casi particolari di entrata in funzione di impianti di illuminazione che, oltre a contravvenire le norme del presente Regolamento, dovessero devastare il territorio e l’ambiente circostante a causa della potenza installata e per la la vastità del territorio occupato, oltre le sanzioni previste dal presente comma e dal comma 5C, è facoltà del Sindaco emettere un’ordinanza di spegnimento dell’impianto; l’impianto rimarrà spento fino alla messa a norma.
b) Chiunque progetta e/o realizza impianti contravvenendo le norme previste agli Art. 1 e 2 del presente Regolamento e/o l’iter previsto dall’Art.4, incorre nella sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000, per ogni punto luce non conforme.

I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento.

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