LR 17/00 – Caratteristiche principali e confronti con le altre leggi Italiane

Legge della Regione Lombardia
per il Risparmio Energetico e per la lotta all’inquinamento Luminoso
(Pubblicato su “AMBIENTE E SICUREZZA” del Sole 24 ore, n.19 del 31 Ottobre 2000)

Il progresso tecnologico degli ultimi anni ha portato ad un notevole miglioramento nel tenore di vita delle persone, molti lavori gravosi sono stati eliminati, si sono ottenute notevoli vittorie sulle malattie, la vita media si sta progressivamente allungando. Sempre più spesso però occorre fare i conti con gravi problemi di inquinamento.

Non ultimo, è il fenomeno dell’inquinamento luminoso che a ben voler guardare, è molto più visibile dell’inquinamento elettromagnetico di cui tutti parlano, ma non si sa ancora quale impatto abbia sulla salute delle persone.

Nessuno a prima vista può dire se la luce possa arrecare alcun tipo di danno (anzi si direbbe il contrario), eppure si moltiplicano gli studi di medicina, biologia, psicologia, astronomia, ma anche di enti che operano in ambito ambientale, energetico e della viabilità, e che evidenziano la necessità di una corretta illuminazione per non incorrere nei potenziali pericoli che toccano numerosi ambiti della società civile.

Solo per fare alcuni semplici esempi:

  • Salute: disturbi del sonno, irritabilità, alterazione dei ritmi circadiani, peggioramenti nei soggetti affetti da morbo di Alzheimer, aumento della miopia nei bambini,
  • Ambiente: alterazione della fotosintesi clorofilliana, estinzione di alcune specie animali e vegetali caratterizzati da cicli biologici fortemente legati all’alternanza di giorno e notte, depauperamento delle riserve energetiche,
  • Culturali-Scientifici: la Terra sta diventando un pianeta a due dimensioni dove si sta perdendo il senso “dell’alto” (oltre le nuvole e l’atmosfera), gravi danni e limitazioni alla ricerca scientifica
  • Psicologici: aumento della “paura del buio” e del senso di insicurezza,
  • Sicurezza stradale: l’occhio umano mal si adatta alle variazioni improvvise di luce ormai usuali su strade e parcheggi con maggiori rischi di abbagliamenti.
  • Sicurezza dal crimine: illuminare a giorno strade e parchi provoca effetti d’ombra al di là di coni di luce, tali zone possono divenire rifugio per malintenzionati. Negli USA e in alcune aree metropolitane londinesi è stato registrato un aumento degli atti vandalici in zone di nuova illuminazione. Nessuna correlazione è stata finora documentata tra aumento dell’illuminazione e diminuzione del crimine. Al contrario, è interessante quanto accadde in un quartiere di Auckland, Nuova Zelanda, dove, durante un prolungato black-out il tasso di criminalità si è praticamente azzerato: i criminali disertarono la zona.

Il problema è serio anche se, fino a non molto tempo fa, difficilmente percepibile, e non a caso sono stati gli astrofili i primi ad accorgersi degli effetti negativi, in quanto in meno di 10 anni hanno perso la visione notturna della via lattea nel 70% del territorio nazionale e le previsioni indicano che entro il 2025 le attuali 6000 stelle visibili in cielo si saranno ridotte a poche decine (per non parlare delle conseguenze non prettamente astronomiche). (Figura 1 – sulla crescita dell’inquinamento luminoso – Per Cortesia dott. P.Cinzano).

Non esistendo una vera e propria legge nazionale è stata favorita l’irrazionale ed incontrollata crescita esponenziale dell’illuminazione e la successiva degenerazione in strane “espressioni d’arte” quali i fari rotanti dei locali notturni (vietati con poco successo anche dall’art.23 del codice della strada in quanto estremamente pericolosi per la viabilità) o di altri “mostri di luce” quali aerostati pubblicitari illuminati a giorno, messaggi pubblicitari proiettati sul cielo, o infine come l’eclatante esempio di un vecchio e dismesso pilone dell’ENEL di Messina illuminato da 64000 watt di potenza, che ricorda molto le astronavi del film incontri ravvicinati del terzo tipo!

La Lombardia si è distinta fra le regioni che hanno voluto seriamente affrontare e regolamentare il problema dell’inquinamento luminoso anche dal punto di vista del risparmio energetico, non per capriccio degli astrofili additati come “oscurantisti” ma per dare delle regole nell’illuminazione pubblica e privata che salvaguardino il cittadino (inquinamento luminoso è anche non invadere le case altrui con luce che invece dovrebbe illuminare le strade, i campi sportivi, etc…) e soprattutto per favorire un risparmio non indifferente dei comuni sulla bolletta energetica.

Annualmente in una media nazione come l’Italia, se fossero applicate adeguate leggi anti IL:

– si avrebbe un risparmio energetico di 300-500 miliardi di Lire,

– si potrebbero risparmiare circa 500.000 tonnellate di combustibile,

– si avrebbe una bolletta energetica dell’importazione di combustibili meno cara di 80 miliardi di lire,

– si risparmierebbero 16 miliardi di imposte per le aziende produttrici d’energia elettrica, quindi bolletta meno cara per i cittadini,

– non si brucerebbero 1.480.000 tonnellate d’ossigeno,

– non s’immetterebbero nell’atmosfera 1.356.000 tonnellate di anidride carbonica.

In un comune campione di 50.000 abitanti si avrebbe un risparmio di 250-300 milioni di lire per la sola illuminazione pubblica. Da rilevazioni effettuate a Civitavecchia, si è giunti alla conclusione che lo spreco energetico complessivo equivale a circa 471 milioni di lire annue per una superficie di soli 70 km2 e dati ancora più incoraggianti sono stati elaborati dal comune di Frosinone.

Da queste informazioni si evince come l’adeguamento degli impianti ad una buona normativa anti IL comporti una diminuzione dei costi che gravano anche sulle casse degli enti locali.

La legge regionale della Lombardia n.17 pubblicata sul supp. n.13 del BURL del 30/03/00 si distingue non solo per la chiarezza e semplicità, ma anche per la capacità di affrontare in modo serio e costruttivo l’inquinamento luminoso, mirando alla radice del problema e non imponendosi come un inutile palliativo o specchietto per le allodole, come ci stanno abituando numerosi progetti di legge tampone in numerosi settori fra cui in ambito inquinamento luminoso.

Semplificando ai minimi termini la LR n.17 il quadro che ne risulta è il seguente:

Su tutto il territorio regionale dall’entrata il vigore:

  • tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico (art.6) aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd/ klm a 90° ed oltre,
  • gli impianti devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia,
  • gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza,
  • devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa,
  • l’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso,
  • fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd / klm a 90° ed oltre,
  • nell’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto (0cd/klm a 90° e oltre) e al di fuori dei suddetti impianti,
  • Le apparecchiature per l’illuminazione non rispondenti a codeste specifiche tecniche devono essere il più possibile adeguate variandone l’inclinazione entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge,
  • é vietato utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo,
  • nell’illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall’alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

Nelle aree di protezione degli osservatori, dall’entrata in vigore della legge vale quanto specificato per tutto il territorio regionale, ed inoltre:

  • entro quattro anni tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri devono essere sostituite e modificate in maniera tale da renderle anti inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, con l’uso di lampade al sodio di alta e bassa pressione,
  • tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti,
  • tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno deve essere spente entro le ore ventitré (le ventidue nel periodo di ora solare).

Può a questo punto essere utile capire e conoscere quali siano le differenze sostanziali fra le leggi regionali attualmente in vigore, al fine di verificare le effettive funzionalità ed i difetti di ciascuna.

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I principali aspetti che caratterizzano la legge della regione Lombardia se confrontata con le altre leggi in materia di inquinamento luminoso, possono essere suddivisi come segue:

Intensità luminosa massima consentita

Uno dei parametri fondamentali da prendere in esame è sicuramente l’intensità luminosa massima consentita emessa oltre i 90°, ed indubbiamente sia la Legge Lombarda che quella del Lazio sono le uniche che rispettano i loro scopi e presupposti, impedendo in modo drastico la dispersione della luce in contrapposizione alle leggi Piemonte e Val d’Aosta che sono del tutto insufficienti ad assolvere i loro compiti soprattutto all’esterno delle limitate aree di protezione degli osservatori astronomici. L’individuazione inoltre di un unico riferimento per tale valore è un indice di chiarezza per la legge Lombarda che va oltre le misurazioni che si possono fare con sofisticati strumenti di verifica, è infatti estremamente semplice verificare anche a occhio se un impianto disperde luce verso l’alto oppure no (cosa che non è cosi semplice se il limite è un valore diverso da 0). Fissando inoltre l’intensità luminosa massima dispersa verso l’alto pari a 0cd/klm a 90° ed oltre (e non a 0cd/lm), ci permette, senza fuoriuscire dai termini di legge, di compensare tutte quelle riflessioni parassite verso l’alto che qualsiasi corpo illuminante potrebbe avere.

Emissione diretta e Riflessa

In secondo luogo un aspetto innovativo rispetto ad altri testi di legge è che quello della regione Lombardia si occupa espressamente di limitare sia l’emissione diretta verso l’alto da parte degli apparecchi che quella riflessa
dalle superfici illuminate. Ad esempio è ben noto come l’emissione a bassi angoli sopra l’orizzonte – per lo più dovuta ad emissione diretta – sia molto più inquinante di quella ad angoli elevati – per lo più dovuta ad emissione riflessa. Da qui l’importanza degli interventi sulla tipologia degli impianti.

Questi criteri sono quanto di più efficace ed evoluto ci sia in materia di lotta all’inquinamento luminoso, sono stati infatti ispirati direttamente dalle più avanzate ed all’avanguardia leggi approvate per la salvaguardia del territorio degli Stati Uniti.

Riferimenti Normativi

La coerenza della legge della regione Lombardia non si ferma solo agli aspetti tecnici, infatti dettando disposizioni esclusivamente di inquinamento luminoso e di risparmio energetico, è proiettata verso l’Europa, lasciando la piena libertà d’applicazione delle normative tecniche non propriamente oggetto d’interesse di tale legge. Come appunto specifica legge 22 Giugno 1986 n.317 e il successivo DPR 447/91 (regolamento della legge 46/90 art.5 comma 5) è consentita la conformità alle regole dell’arte utilizzando una qualunque delle norme tecniche europee (DIN, UNI, CEI, etc..) che assumono appunto lo stesso valore per la legge. Non lo stesso è possibile affermare per la Legge Lazio, Piemonte e Valle d’Aosta, che impongono l’utilizzo della norma UNI quasi in contrapposizione con la legislazione Europea, e con una visione molto limitata sul territorio (oltre che poco efficace). Fortunatamente, almeno per la regione Lazio, è stata recentemente proposta una modifica alla norma UNI 10439 (rendendola un pò più simile all’ottima norma DIN 5044 tedesca) che riduce la luminanza minima e la definisce in funzione del traffico. Senza tale accorgimento di fatto diverrebbe inapplicabile l’utilizzo di sistemi di riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne se non facendo riferimento per esempio alle norme DIN già ampiamente utilizzate in numerosi campi dell’industria.

Controllo delle flussi luminosi indesiderati

Ai fini della legge n.17/00 viene considerato inquinamento luminoso dell’atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

Nella definizione di inquinamento luminoso (e nei successivi articoli tecnici) si è inoltre voluta porre particolare attenzione al controllo della “luce indesiderata”, quella che insomma filtra dalle nostre finestre seppur non richiesta, cosa che sarebbe stato impossibile fare come le leggi Piemonte e Valle d’Aosta che hanno come riferimento la norma UNI 10819 che non riporta indicazione in merito.

Sicurezza

Un aspetto fondamentale nella progettazione e nella realizzazione è comunque sempre la salvaguardia della sicurezza, e bene anno fatto i legislatori lombardi ed i loro tecnici inserendo negli aspetti tecnici che comunque le indicazioni della legge sono da applicarsi qualora la sicurezza non venga compromessa.

Ambiente

La LR n.17/00 e i legislatori hanno voluto espressamente tutelare tutto il territorio regionale (come le leggi Veneto, Lazio, Toscana) in quanto lo scopo primario (art.1) e’ quello di ridurre l’inquinamento luminoso ed i consumi energetici, e conseguentemente, tutelare le attività di ricerca e conservare gli equilibri ecologici, ma questo non si può fare se non si interviene su tutto il territorio in quanto la propagazione dell’inquinamento luminoso arriva anche oltre i 200 km di distanza dalla sorgente e ad esempio dalla svizzera si può scorgere oltre le Alpi la luce di Milano così come il 3% dell’inquinamento luminoso del cielo del più grande osservatorio astronomico italiano proviene appunto dalla città di Milano posta ad oltre 300km di distanza. (Figura 2 – sulla propagazione dell’inquinamento luminoso – Cortesia dott. P.Cinzano).

Risparmio Energetico

la legge lombarda è la prima che inserisce come prima motivazione del suo agire tale punto, per una forma di doverosa attenzione nei confronti dell’ambiente, dei Comuni e dei cittadini. Il risparmio si ottiene (1) limitando i livelli di illuminazione al minimo richiesto dalle necessità di sicurezza (in base alle apposite norme), (2) con l’uso di lampade ad alta efficienza e (3) limitando la dispersione diretta di luce al di fuori dalle aree da illuminare e tale legge pone appunto le sue basi su codesti punti fondamentali e non a caso impone, contrariamente a tutte le altre leggi, una così restrittiva emissione di flussi luminosi verso l’alto.

Innovazione tecnologica

Alcuni hanno mosso dubbi sul fatto che le imposizioni tecniche della LR n.17/00 rischiano di impedire l’innovazione tecnologica. Effettivamente ci viene da pensare proprio il contrario, in quanto essa è libera di svilupparsi purché nell’alveo di una attenta limitazione dell’inquinamento luminoso e di una accurata riduzione dei consumi energetici. La legge infatti non può che stimolare lo sviluppo tecnologico di apparecchi ed impianti ad elevato contenuto prestazionale anziché esclusivamente decorativi come oggi si tende a fare.

La semplicità della LR n.17/00 è completata da:

  • un ridotto numero di parametri tecnici e valori da rispettare, a scanso di equivoci ed incomprensioni, che sono stati infatti essenzialmente ridotti al solo valore limite per l’intensità luminosa massima consentita a 90° e oltre pari a 0cd / klm,
  • l’assenza della richiesta di un Piano regolatore per l’Illuminazione Pubblica limitandosi alla richiesta di un più flessibile piano d’illuminazione (la dove non sia già necessario il primo per legge). Tanto per far un esempio le linee guida per tale piano dopo 3 anni di lavoro non sono state ancora emesse dalla regione Veneto, con la completa paralisi della relativa legge,
  • é contemplato l’adeguamento degli impianti, nel pieno rispetto delle normative europee e del marchio CE per le parti elettriche, prevedendo la sostituzione degli schermi protettivi curvi con vetri piani trasparenti per i corpi illuminanti disponibili nelle 2 versioni, riducendo quindi tale operazione ad una semplice opera di manutenzione ordinaria al vano di protezione della lampada da parte di tecnici autorizzati e specializzati.

Per finire, un ulteriore elemento innovativo e motivante all’applicazione della legge della regione Lombardia è la richiesta alle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di certificare la loro rispondenza alla legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura ‘’ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia”, e di allegare, le raccomandazioni di uso corretto.

Un deciso sostegno all’approvazione di tale legge è stato offerto degli oltre 25.000 cittadini lombardi che hanno firmato una petizione alla regione Lombardia, ma anche dei comuni e delle associazioni ambientaliste che hanno compreso di essere i primi beneficiari dei frutti della sua corretta applicazione. In particolare CieloBuio – Coordinamento nazionale per la protezione del cielo notturno, organizzazione che riunisce oltre 80 fra associazioni di astrofili, osservatori, istituti di ricerca, e liberi professionisti nel campo illuminotecnico, ha avuto il merito di promuovere e coordinare gli sforzi affinché tale legge potesse diventare una realtà (per informazioni contattare: info@cielobuio.org

Appurata la qualità del lavoro svolto dalla Regione Lombardia, la speranza è che, in attesa di una normativa nazionale che vada a salvaguardare tutte quelle regioni che non si sono dotate di una loro efficiente normativa propria, le attuali norme di legge non siano state vane e possano almeno rallentare un inquinamento che alla pari di altri sta sempre più minacciando la nostra società.

Diego Bonata

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Figura 1 – Andamento della brillanza artificiale del cielo presso l’Osservatorio Astronomico di Asiago (VI) dal 1960 al 1995. La curva a trattini è una esponenziale con un tasso di crescita annuo del 10%. Questa crescita mediamente avviene anche nel resto d’Italia (tratto da Cinzano, P. 2000, The growth of light pollution in North-Eastern Italy from 1960 to 1995, in Measuring and modelling light pollution, ed. P. Cinzano, Mem. Soc. Astron. It., p.159, 2000).

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Figura 2 – Esso rappresenta la percentuale di inquinamento luminoso dovuta alle sorgenti comprese entro una certa distanza dal sito che ci interessa. Il calcolo é stato fatto per l’Osservatorio di S. Benedetto Po (MN), ma rimane approssimativamente valido per tutte le zone fortemente urbanizzate (cioé con molti paesi sparsi uniformemente sul territorio) come tutta la val Padana.

Come é logico il 100% del contributo é dato dalle sorgenti oltre gli 0 km. Le sorgenti oltre i 10 km di distanza dall’Osservatorio contribuiscono per oltre il 50%, mentre quelle oltre i 20 km danno un contributo di circa 1/3 della luminanza artificiale che si osserva dal sito. In altre parole, spegnendo tutti i paesi entro 10 km l’inquinamento diminuirebbe solo della metà, spegnendo quelli entro 20 km si ridurrebbe ad un terzo. La nostra legge, purtroppo, non fa spegnere niente, quindi l’abbattimento di inquinamento luminoso sarà sicuramente inferiore. é questo il motivo

fondamentale per tenere il più ampie possibile le fasce di rispetto.

Tratto da:

Cinzano, P. 2000, Disentangling artificial sky brightness from single sources in diffusely urbanized areas, in Measuring and modelling light pollution, ed. P. Cinzano, Mem. Soc. Astron. It., p.113,

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