Introduzione alla LR della Toscana n.37/00

L’INQUINAMENTO LUMINOSO IN TOSCANA
ALCUNE CONSIDERAZIONI
L’eccesso di illuminazione pubblica e privata determina nella nostra regione, oltre ad un ingente e superfluo spreco di energia, una ridotta efficienza della pubblica illuminazione concretizzando un notevole tasso di inquinamento luminoso che ostacola gravemente l’osservazione del cielo da parte di astronomi professionisti, astronomi dilettanti e singoli amanti del cielo che intendono godere della sua bellezza.
La smodata illuminazione, oltre allo spreco suddetto, danneggia un panorama naturale, quale è da considerarsi il cielo, togliendone ed impedendone la visione e causa disturbi di alterazione dell’equilibrio psico-fisico, essendo il corpo umano articolato secondo fasi di “illuminazione” (giorno) e di “riposo” (notte), ledendo quindi un diritto naturale alla salute delle persone.
La Toscana presenta ancora zone integre da forme di inquinamento luminoso (es. la Maremma, l’alta valle del F.Cecina, alcuni tratti dell’Appennino Tosco-Romagnolo-Marchigiano, delle Alpi Apuane), zone su cui bisogna intervenire con sollecitudine affinché non si estendano loro le forme di inquinamento presenti in altre parti della nostra regione, mentre occorre porre urgentemente rimedio alle zone già ad alto e medio tasso di inquinamento.
L’assenza di una legislazione in materia favorisce infatti una incontrollata (e talvolta controproducente) illuminazione, ed un conseguente spreco di energia, da parte di enti pubblici, enti privati e singoli cittadini.
Secondo i dati forniti dall’International Dark-sky Association di Tucson, Arizona (U.S.A.), confermati anche in ambito nazionale da recenti studi condotti dalla Società Astronomica Italiana (S.A.It.), oltre il 30% della illuminazione pubblica viene, mediamente, disperso verso l’alto, ove non serve ad alcuno, concretizzando un ingente sperpero di denaro pubblico, un danno irreparabile per la ricerca e la cultura astronomica e per l’immagine notturna della città.
Tale situazione si pone in palese violazione delle norme che impongono metodi idonei ed opportuni per contenere il consumo energetico entro limiti accettabili che siano unicamente dettati dal criterio della reale e congrua esigenza (vedi Legge n°10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”).
Il danno derivante da un non proficuo ed incontrollato utilizzo di energia elettrica è quantificato ogni anno in Italia in circa 300 – 400 miliardi di lire, e che agevolmente – in proporzione – se ne può dedurre il danno economico per la nostra regione.
A tal fine studi condotti dalla S.A.It. hanno mostrato come in comuni di medie dimensioni (circa 50.000 abitanti), mediante interventi di solo uso razionale dell’energia ai fini della illuminazione pubblica, si possano conseguire risparmi valutabili in circa 250 – 300 milioni di lire, diminuendo al contempo i livelli di inquinamento luminoso.
Superare l’attuale situazione è quindi ormai indispensabile per una migliore tutela della salute dei cittadini e per mettere gli Osservatori Astronomici (pubblici e privati ad uso pubblico), in condizione di svolgere al meglio le funzioni di divulgazione, didattica e ricerca astronomica in modo che, anche in Toscana, si realizzi un reale autonomo non isolato progresso culturale e scientifico.
Nella nostra regione, al pari di altre realtà nazionali, sono attivi numerosi centri per la divulgazione e la didattica dell’astronomia. Oltre all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri sono infatti attivi o in fase di attivazione o in fase progettuale avanzata numerosi Osservatori Astronomici Popolari. Un recente censimento dei gruppi e degli Osservatori attivi in regione (promosso dal Coordinamento delle Associazioni Astrofili della Toscana) ha permesso di evidenziare come in tempi relativamente brevi ogni provincia sarà dotata di almeno un centro per la divulgazione delle scienze astronomiche.
Questo patrimonio non solo culturale, ma anche economico (molti centri sono stati realizzati ed operano grazie a contributi pubblici), in parte pubblico e in parte privato ad uso pubblico, va quindi efficacemente tutelato.
LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
A livello nazionale, sulla scorta di quanto già fatto da altri paesi extra-europei ed europei su identica materia, è stata presenatta (Diana et. altri) sin dal 1992 una proposta di legge riguardante misure di risparmio energetico da illuminazione esterna e lotta al’inquinamento luminoso (proposta n°1296 presentata alla camera dei Deputati il 14 luglio 1992); tale proposta non è sinora riuscita, per alterne vicende, a concretizzarsi in legge.
Nonostante le pressioni esercitate da alcuni Osservatori professionali e il lodevole lavoro svolto dalle specifiche commissioni della S.A.It. e della Unione Astrofili Italiani (U.A.I.), tale proposta, ed altre analoghe presentate successivamente sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica (l’ultimo disegno di legge, in ordine di tempo, presentato il 9 giugno 1996, promosso sempre dal sen.Diana, porta il n°751/1996), non risultano in alcuna agenda di discussione in questa XIII° legislatura.
Il Coordinamento delle Associazioni Astrofili della Toscana (C.A.A.T.), vista la tendenza ad un graduale peggioramento dei livelli di inquinamento e seguendo la tendenza ormai in atto in molte regioni (Veneto, dove è nata la prima legge regionale in materia, ma anche Umbria e Lazio), ha ritenuto opportuno elaborare una bozza di legge regionale in grado di anticipare i tempi dell’approvazione parlamentare e fornire quindi un valido contributo di sperimentazione pratica per il successivo regolamento attuativo.
Alla stesura della proposta di legge, attualmente all’attenzione degli organi regionali per le necessarie verifiche e modifiche prima della presentazione in Consiglio Regionale, hanno attivamente partecipato le associazioni ambientaliste riconosciute a livello regionale: WWF, Legambiente e Greenpeace.
LA NORMATIVA PROPOSTA: UN BREVE COMMENTO
La proposta di legge è costituita da 13 articoli. Come fini principali ritroviamo all’art.1: il contenimento dei consumi energetici derivanti dall’uso di illuminazione esterna, pubblica e privata; la scelta adeguata delle sorgenti di luce e la tutela dei siti di osservatori Astronomici professionali e non professionali di rilevanza regionale e provinciale; la riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale.
Gli artt. 2 e 3 individuano le deleghe all’Amministrazione Regionale: indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento, nonché funzioni di diffusione dei principi generali della legge (in collaborazine con il C.A.A.T., le associazioni ambientaliste e l’Osservatorio di Arcetri) e controllo sulla sua applicazione a livello territoriale regionale.
Le funzioni di competenza regionale sono delegate all’Assessorato all’Ambiente, tramite l’Agenzia Regionale per l’Energia e il Comitato Regionale per l’Energia, organi previsti dal Piano Regionale dell’Energia.
L’art.4 affida alle Provincie il ruolo di propagandare capillarmente la conoscenza dei principi della legge nonché, qualora esiste un Osservatorio tutelato nel loro territorio, quello di redigere l’elenco dei Comuni che alla stessa devono uniformarsi nei tempi previsti.
I Comuni, art.5, garantiscono l’applicazione della legge, emettono ordinanze per rendere uniforme l’uso di detrminate sorgenti di luce ed applicano le sanzioni amministrative, previste all’art.9, nei confronti di coloro i quali non ottemperano a quanto disposto.
I Comuni della Toscana sono stati “idealmente” suddivisi in due gruppi: nel primo sono compresi quelli con più di 50.000 abitanti e quelli compresi nelle fasce di rispetto degli Osservatori Astronomici tutelati dalla legge; nel secondo gruppo sono compresi i restanti Comuni della regione.
Per i due gruppi sono indicati tempi e modalità di adozione diversi per l’adeguamento alle disposizioni previste all’art.5: due anni per i Comuni con più di 50.000 abitanti e quelli compresi nelle fasce di rispetto degli Osservatori Astronomici tutelati; quattro anni per i restanti Comuni della Toscana.
Ruolo di notevole impulso viene affidato all’art.6 agli Osservatori che procederanno al monitoraggio dei siti, individuando le sorgenti di luce, non rispondenti alle norme, esistenti nelle fasce di rispetto, nonché proporranno le fasce di rispetto per i singoli osservatori Astronomici tutelati.
Le fasce di rispetto sono proposte sulla base della posizione geografica (distanza da centri abitati e consistenza di questi), della dotazione strumentale e della attività prevalente (didattica, divulgazione, ricerca).
L’art.7 detta criteri precisi a cui dovranno uniformarsi costruttori, importatori e fornitori di materiale da illuminazione. Limitazioni vengono poste in ordine alla illuminazione di monumenti, piazzali, svincoli ferroviari e stradali, impianti sportivi.
Nell’art.10, riguardante le disposizioni relative alle zone tutelate, viene tra l’altro disposto il divieto di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo, come quelli utilizzati da molte discoteche, in tutto il territorio regionale. I Comuni potranno inoltre stabilire i requisiti di forma, potenza e orario dei funzionamento delle insegne pubblicitarie luminose.
Sotto il profilo dell’adeguamento, va detto che esso dovrà partire entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge nelle zone comprese nelle fasce di rispetto e nei Comuni vincolati dalla Legge n°10/1991 alla redazione del Piano Energetico Comunale.
Innovativo, rispetto alle proposte di legge sino ad ora elaborate a livello nazionale e regionale, è quanto disposto all’art.11, il quale prevede la istituzione di zone attrezzate e tutelate da fonti di inquinamento luminoso localizzate all’interno di Parchi naturali e Aree protette (i cosiddetti Parchi delle Stelle).

Commenti chiusi