Esempio di Ordinanza tipo per lo spegnimento di fasci di luce “Laser” pubblicita

(Provvedimenti già adottati da numerosi comuni: Desenzano, S.Vittore Olona, Lovere, etc…)

COMUNE DI ………………….

Ordinanza No. …… del …………….
IL SINDACO

– Richiamato l’art. 23 del nuovo Codice della strada D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui per effetto del comma 1, “Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare” ….omissis …. “impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che possono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”;

– Richiamato l’articolo 6 comma 9 della Legge Regionale 27/03/00 n. 17 avente per oggetto “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”, secondo cui “è fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti e fissi di qualsiasi tipo” ed agli articoli 1 comma 2 e 6 comma 2 della legge stessa che specificano come sia vietata ogni forma di irradiazione luminosa oltre l’orizzonte;

– Accertato che è ormai consolidata e diffusa abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali che svolgono la loro attività di notte, potenti fari che nel periodo notturno proiettano verso l’esterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati a identificare e localizzare la presenza dei locali stessi e a catturare l’attenzione dei cittadini e degli utenti della strada;

– Ravvisata la necessità di vietare su tutto il territorio comunale l’installazione e l’utilizzo di tali sorgenti luminose;

– Constatato che tali sorgenti luminose, proprio in relazione alla loro natura, alle specifiche ed alle caratteristiche sopra elencate, sono fonte di inquinamento luminoso e di turbativa dell’ambiente e possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade e, soprattutto, distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

– Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

In via cautelativa, l’immediato divieto di installazione di nuove sorgenti luminose, come indicato dalla legge regionale 17/2000, ovvero nel caso delle sorgenti già installate, l’immediato divieto di accensione delle stesse dal momento della notifica del presente provvedimento.

INFORMA

Che per la violazione delle presenti disposizioni, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 della Legge Regionale del 23/03/2000 n.17, nonché, ove ne ricorressero i presupposti, quelle previste dall’articolo 23 del D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

DEMANDA

Al personale incaricato del servizio di Polizia Stradale indicato all’articolo 12 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 la verifica del rispetto del presente documento;
All’Ufficio Tecnico comunale ed al Comando di Polizia Municipale l’esecuzione della presente ordinanza per quanto di competenza.

Il Sindaco
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