Articolo 844 Codice Civile

CODICE CIVILE – art. 844. Immissioni

[1] Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità [659 c.p.], avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [674 c.p.].

[2] Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Alcune considerazioni

Talvolta l’utilizzo di questo articolo del codice civile ha dato buoni frutti e può quindi essere utilizzato a favore della lotta all’Inquinamento Luminoso:

-“Immissione” é quello che entra in una proprietà;
-“simili propagazioni” é per includere anche altri fenomeni magari non citati nell’articolo (come l’eccesso di immissione di luce);
-riguardo alla “normale tollerabilità” dipende dalla “condizione dei luoghi”, per una camera da letto é meno tollerabile che per un prato; per un osservatorio astronomico (privato o pubblico) vale lo stesso discorso della camera da letto.

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