4 febbraio 2026 – Luce intrusiva molesta: il Tribunale di Napoli condanna la ditta e dà ragione ai condòmini

Il Tribunale di Napoli ribadisce che la luce artificiale intrusiva e molesta va rimossa e i condòmini risarciti, anche quando l’impianto rispetta i limiti amministrativi.

Un’importante pronuncia giudiziaria, pubblicata dal Il Sole 24 Ore (fonte)e rilevante per chiunque si occupi di protezione del cielo notturno e di diritti dei cittadini esposti all’inquinamento luminoso, merita di essere portata all’attenzione dei lettori di CieloBuio. Si tratta dell’ordinanza n. 6502 del 31 dicembre 2025, emessa dalla Sezione VI Civile del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni e alla correzione dell’impianto a favore di condòmini vittime di un potente fascio di luce artificiale proveniente da un’attività commerciale confinante.

Il caso: Casoria, una rimessa di autobus illumina le abitazioni vicine

I ricorrenti sono i proprietari di un appartamento a Casoria, comune in provincia di Napoli, situato nelle immediate vicinanze di una rimessa di autobus. L’impianto di illuminazione di questa struttura era orientato in modo inappropriato: i fari, potenti e mal direzionati, puntavano direttamente verso le abitazioni adiacenti, investendole con un fascio luminoso intenso e continuo nelle ore notturne.

I condòmini avevano già segnalato il problema più volte alla ditta, chiedendo di correggere l’angolazione dei proiettori. Gli inviti, rimasti senza seguito, hanno indotto i proprietari a ricorrere al Tribunale di Napoli. Il giudice ha nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU), un ingegnere incaricato di accertare l’entità e la natura del disagio. L’esito della perizia ha confermato la presenza di un fenomeno di intenso abbagliamento molesto e debilitante nelle ore notturne e ha precisato che, semplicemente variando l’angolazione del fascio luminoso, sarebbe stato possibile ridurre notevolmente il disturbo arrecato all’appartamento.

I proprietari hanno quindi chiesto al Tribunale: la riorientamento dei fari, un risarcimento per i danni subiti e l’applicazione di una penale per il ritardo nell’effettuare l’intervento correttivo.

La decisione del Tribunale: la luce intrusiva è un’immissione intollerabile

Il Tribunale ha accolto le richieste. Il fondamento giuridico dell’ordinanza è l’articolo 844 del Codice civile, che disciplina le immissioni tra proprietà contigue. Il testo della norma stabilisce che un privato non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni derivanti una proprietà limitrofa, salvo che esse superino la normale tollerabilità. Ed è proprio questo aspetto su cui si sono focalizzati i giudici del Tribunale. L’elenco è da ritenersi esemplificativo e non tassativo: la clausola residuale “e simili propagazioni” consente, per costante orientamento giurisprudenziale, di includervi anche le immissioni luminose.

Nella propria motivazione, il Tribunale ha indicato tre criteri fondamentali per valutare l’intollerabilità delle immissioni luminose:

  1. L’intensità assoluta della luce, ovvero il valore oggettivo del flusso luminoso proiettato verso la proprietà privata altrui;
  2. La continuità del fenomeno, con la specificità che l’inquinamento luminoso da impianti fissi ha spesso carattere permanente, a differenza di altre tipologie di immissione;
  3. Il rapporto di contrasto luce-sfondo, per cui non rileva solo il valore assoluto di luce immessa, ma il differenziale rispetto alla luminosità di fondo ambientale.

Il Tribunale ha concluso affermando un principio di notevole rilevanza pratica: il rispetto dei limiti amministrativi non esclude l’intollerabilità civilistica delle immissioni. Nel caso in esame, l’impianto della rimessa rispettava formalmente la normativa tecnica applicabile, ma l’immissione luminosa ravvicinata e con fari mal orientati produceva un danno intollerabile per i condòmini, tale da dover essere risarcito.

Nota tecnica: ordinanza cautelare, non sentenza definitiva

È importante precisare – per una corretta informazione ai lettori – che il provvedimento n. 6502/2025 è un’ordinanza, tipico atto di natura cautelare o interlocutoria, e non una sentenza definitiva di merito. Ciò significa che il procedimento giudiziario potrebbe proseguire con ulteriori fasi, e che il provvedimento, pur contenendo valutazioni di diritto di notevole spessore, potrebbe in linea teorica essere oggetto di impugnazione o di riesame nel merito. Il suo valore giurisprudenziale rimane tuttavia significativo, in quanto si inserisce in un filone interpretativo già consolidato che equipara la luce intrusiva alle altre immissioni disciplinate dall’art. 844 c.c.

Il precedente giurisprudenziale: un orientamento consolidato

La pronuncia non è isolata nel panorama giurisprudenziale italiano. CieloBuio documenta da anni il crescente riconoscimento giudiziario del diritto al buio in orari notturni nelle abitazioni. Già la sentenza del Giudice di Pace di Nola (causa n. 6607/2000) aveva imposto sia la rimozione dell’illuminazione invasiva sia il risarcimento del danno alla salute, affermando che l’illuminazione intrusiva è assimilabile a un’immissione molesta ai sensi dell’art. 844 c.c. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3130 dell’8 febbraio 2008, ha poi stabilito che anche i danni da inquinamento luminoso sono risarcibili e che persino la Pubblica Amministrazione può essere chiamata a rispondere. L’ordinanza napoletana del 2025 si inserisce in questa linea evolutiva, arricchendola di nuovi elementi valutativi – in particolare il criterio del differenziale rispetto alla luminosità di fondo – che la rendono particolarmente utile come riferimento tecnico-giuridico.

Inquinamento luminoso e luce intrusiva molesta: una distinzione necessaria

Vale la pena sottolineare una distinzione terminologica importante, già coniata dalla giurisprudenza e rilevante anche per il lavoro di CieloBuio. Il termine “inquinamento luminoso” in senso stretto si riferisce all’alterazione della luminosità naturale del cielo notturno causata dalla dispersione di luce artificiale verso l’alto, con effetti sulla visibilità delle stelle, sugli ecosistemi e sui ritmi circadiani. La “luce intrusiva molesta” (o light trespass) è invece la luce che penetra fisicamente nelle proprietà altrui attraverso finestre e aperture, causando un disturbo diretto alla fruizione dell’abitazione – spesso anche quando l’impianto non genera tecnicamente inquinamento luminoso in senso astronomico. È proprio quest’ultima fattispecie ad essere al centro dell’ordinanza napoletana: una luce che entra nelle case di notte, impedendo il riposo e degradando la qualità della vita, indipendentemente dall’impatto sul cielo.

Cosa fare se si è vittime di luce intrusiva molesta

La pronuncia del Tribunale di Napoli offre indicazioni pratiche utili per i cittadini che si trovino in una situazione analoga. Il percorso consigliato prevede: una segnalazione formale e documentata al soggetto responsabile dell’impianto, con richiesta scritta di intervento tempestivo; in caso di mancata risposta, una segnalazione al Comune competente per territorio, che può disporre verifiche e applicare sanzioni ai sensi delle normative regionali in materia di inquinamento luminoso; infine, il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 844 c.c., eventualmente corredato da una perizia tecnica che documenti l’entità del disturbo. Come ha confermato il Tribunale di Napoli, la conformità dell’impianto alle normative tecniche non preclude il ricorso civile: se l’immissione supera la normale tollerabilità, il risarcimento è dovuto.

Per approfondire il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, CieloBuio mette a disposizione la propria raccolta di sentenze e ricorsi al TAR e la Guida Illustrata alla Lotta all’Inquinamento Luminoso.

Redazione CieloBuio

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