SPEGNIMENTO SORGENTI LUMINOSE E DIVIETO D’INSTALLAZIONE O ACCENSIONE DI SORGENTI LUMINOSE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART.23 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 APRILE 1992 N°285, RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E PRESCRIZIONI SULL’USO DI SORGENTI LUMINOSE ESTERNE AGLI EDIFICI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA L.R. 27 GIUGNO 1997 N°22, RECANTE NORME PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO. Comune di Bussolengo
Provincia di Verona
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UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROT. N° 20808 Bussolengo 26 settembre 2000
Ordinanza n°36 del 26 set.2000
Oggetto: SPEGNIMENTO SORGENTI LUMINOSE E DIVIETO D’INSTALLAZIONE O ACCENSIONE DI SORGENTI LUMINOSE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART.23 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 APRILE 1992 N°285, RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E PRESCRIZIONI SULL’USO DI SORGENTI LUMINOSE ESTERNE AGLI EDIFICI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA L.R. 27 GIUGNO 1997 N°22, RECANTE NORME PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO.
IL SINDACO
RICHIAMATO
– l’art. 23 del Nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e sue modifiche e integrazioni, secondo cui, per effetto del comma 1, lungo le strade e in vista di esse è vietato collocare”sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensionamento, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”;
ACCERTATO
– Che è ormai consolidata e diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano verso l’esterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati ad identificare e localizzare la presenza dei locali stessi e a catturare l’attenzione dei cittadini e di quanti percorrono le strade;
CONSTATATO
– Che essi, proprio in relazione alla loro natura, alla specificità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
CONSTATATO
– Inoltre, che tali fari impediscono l’osservazione notturna del cielo e che Bussolengo rientra nei vincoli stabiliti dalla Legge Regionale 27 giugno 1997 n° 22 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”;
RAVVISATA
– La necessità di vietare, su tutto il territorio comunale, l’installazione e l’uso di tali sorgenti luminose al fine di rispettare la legge regionale n° 22/1997 ed evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo per l’incolumità dei cittadini così come previsto dall’art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada;
CON PIENI POTERI CONFERITI DALL’ART.38 DELLA LEGGE 08/06/1990 N°142;
ORDINA
In via cautelativa, l’immediato divieto di installazione di nuove sorgenti luminose del tipo fari rotanti direzionali, ovvero, nel caso di sorgenti luminose già installate, l’immediato divieto di accensione:
La rimozione delle sorgenti luminose in contrasto con la normativa citata, entro 30 giorni(trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, ovvero dalla notifica alle ditte che già hanno installato tali sorgenti luminose prima dell’emissione del presente provvedimento.
INFORMA
Che, per tale violazione delle presenti disposizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
Che ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n°241 contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, dalla notifica il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Polizia Municipale l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
IL SINDACO
dott. Lino Venturini
la presente ordinanza viene inviata per l’esecuzione a:
Commando di Polizia Municipale – SEDE
Ufficio Lavori Pubblici – SEDE
Commando Carabinieri di Bussolengo
Albo Pretorio
Prefettura di Verona
Questura di Verona
é FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE.