COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Polizia Municipale
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Prot. 13480
Ord. P5 Cornedo Vicentino 16.07.01
Oggetto: SPEGNIMENTO SORGENTI LUMINOSE E DIVIETO D’INSTALLAZIONE O ACCENSIONE DI SORGENTI LUMINOSE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 23 COMMA l° DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 RECANTE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E PRESCRIZIONI SULL’USO DI SORGENTI LUMINOSE ESTERNE AGLI EDIFICI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA L.R. 27 GIUGNO 1997 N. 22 RECANTE NORME PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO.
IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 23 del Nuovo Codice della Strada di cui al D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e sue modifiche ed integrazioni secondo cui, per effetto del comma 1° lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare “sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori e disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
ACCERTATO che è ormai consolidata e diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali che rimangono aperti fino a notte inoltrata, potenti fari che nel periodo serale e notturno spingono verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati a identificare e localizzare la presenza dei locali medesimi e a catturare l’attenzione dei cittadini e di quanti percorrono le strade;
CONSTATATO però che essi, proprio in relazione alla loro natura, alle specialità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
CONSTATATO, inoltre, che tali fari impediscono l’osservazione notturna del cielo e che il Comune di Cornedo Vicentino rientra nei vincoli stabiliti dalla Legge Regionale 27 giugno 1997 n. 22 recante “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”;
RAVVISATA la necessità di vietare, su tutto il territorio comunale, l’installazione e l’uso di tali sorgenti luminose al fine di rispettare la Legge Regionale n. 22/97 ed evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo per l’incolumità dei cittadini cosi come previsto dall’art. 23 comma 1° del Nuovo Codice della Strada;
VISTO l’art. 54 del D. L.vo 267/2000;
ORDINA
in via cautelativa, l’immediato divieto d’installazione di nuove sorgenti luminose del tipo a fari rotanti direzionali ovvero, nel caso di sorgenti già installate, l’immediato divieto di accensione dal momento della notifica del presente provvedimento;
la rimozione delle sorgenti luminose in contrasto con la normativa citata, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, ovvero dalla notifica alle ditte che hanno installato tali sorgenti luminose prima dell’emissione del presente provvedimento.
INFORMA
che per la violazione delle presenti disposizioni, darà comminata la sanzione prevista dal Codice della Strada;
che ai sensi dell’art. 3 comma IV della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
DEMANDA
al Comando della Polizia Municipale la verifica del rispetto del presente provvedimento, inoltre, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, l’ufficio Tecnico Comunale e gli organi dì cui all’art. 12 del D.L.vo n. 285/92 per quanto di competenza.
IL SINDACO