Ordinanza di spegimento del Comune di Chiampo

Il testo di una nuova orinanza di spegimento dei fari rotanti per le discoteche, emessa dal Comune di Chiampo.

Ringraziamo Leopoldo Dalla Gassa per la segnalazione COMUNE DI CHIAMPO

Prot n°0194 AMB/ZR/pa Chiampo lì 02.01.2003
Ord.n° 2794

OGGETTO: Ordinanza di divieto di installazione o accensione di sorgenti luminose nel territorio comunale di Chiampo.

IL SINDACO

Visto l’art. 23 del Nuovo Codice della Strada, approvato con il D. Lgs 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche de integrazioni, il quale prescrive che lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità od efficacia, ovvero possono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, produrre abbigliamento o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza delle persone;
Verificato che è ormai consolidata e diffusa l’abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni o in occasione di feste paesane, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano o irradiano verso l’esterno o verso la volta celeste fasci di luce, solitamente totanti, visibili anche e grandi distanze, finalizzati ad identificare la presenza dei locali stessi ed a catturare l’attenzione dei cittadini e degli utenti della strada;
Visto che questi fari non rientrano nelle “sorgenti luminose” definite dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.;
Constatato che in relazione alla loro natura, alla specificità e caratteristiche di cui sopra, tali fari, atti ad attirare l’attenzione di possibili “clienti”, possono arrecare disturbo visivo o abbagliamento a quanti percorrono le strade nonché distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
Vista, inoltre, la L.R.V. n° 22 del 27.06.1997 (Norme per l’inquinamento luminoso) che prevede, tra l’altro, la predisposizione del Piano Regionale per la Prevenzione dell’inquinamento luminoso (P.R.P.I.L.);
Considerato che il P.R.P.I.L. non è stato adottato;
Ravvisata comunque la necessità di vietare su tutto il territorio comunale l’installazione e l’uso di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e pericolo così come previsto dall’art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, nonché fonti di disturbo per le attività professionali svolte nell’atmosfera;
Visto il T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

1.in via cautelativa l’immediato divieto su tutto il territorio comunale di sorgenti luminose roteanti o fisse, proiettanti versi l’esterno o verso la volta celeste, tali da costituire pericolo, disturbo o abbagliamenti o distrazione agli utenti della strada, nonché alle attività professionali svolte nell’atmosfera ovvero, nel caso di sorgenti già installate, l’immediato divieto di accensione;
2. la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima a cura e spese dei titolari degli impianti entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio per n° 60 giorni e venga data ampia pubblicità mediante l’affissione di apposite locandine nelle bacheche comunali.
Per le violazioni alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 23 del Nuovo Codice della Strada.
Il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale è incaricato ad effettuare il controllo per l’ottemperanza del presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR del Veneto.

IL SINDACO
Prof. Giuliana Fontanella

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