E’ stato pubblicato ed è operativo da poche settimane Il Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n. 239 del 12/10/2010).
Questo strumento costituisce un passaggio epocale per tutti quei comuni che non sono proprietari degli impianti d’illuminazione in quanto, salvo spese pendenti, li fa diventare di proprietà comunale anche a costo zero.
Il punto cruciale di tale decreto è l’art. 10 che si esplicita come segue:
Art. 10 Cessione dei beni in caso di subentro
1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessarie, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), dall’ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. L’importo di cui al comma 2 é indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
Questo comporta che gli impianti completamente ammortizzati come risulta dai libri contabili del gestore, passeranno ai comuni senza ulteriori pendenze, mentre per gli altri impianti dovrà essere pagato un valore residuo, tenuto conto che i comuni mediamente hanno già pagato l’80% del valore dell’impianto medesimo e della sopraggiunta obsolescenza.
Questo passaggio si era reso necessario in quanto a seguito di interventi della Corte di Giustizia Europea e del recepimento di direttive europee, si restringono ulteriormente le condizioni degli appalti ed in particolare, con il d.lgs n° 135 del 25 settembre 2009, convertito in legge con il decreto “Ronchi” del 19 novembre 2009, viene ribadita l’obbligatorietà di andare sempre in gara per appalti pubblici eliminando la possibilità di fare convenzioni, ed indicando che tutti i contratti sottoscritti dopo il 1 ottobre 2003 (in affidamento diretto), in data 31 dicembre 2010 cessano e non è richiesta neppure la comunicazione all’altra parte sottoscrittrice.
Sarà un passaggio importante sopratutto in quelle Regioni dove una discreta percentuale di impianti d’illuminazione sono di proprietà dell’ente gestore, come in Lombardia per esempio, in quanto finalmente i comuni potranno intervenire sugli impianti liberamente, mettendoli a norma, a prezzi di mercato, secondo le leggi regionali per il contenimento dell’inquinamento luminoso, traendone tutti i benefici che questo comporta, sia in termini di qualità della luce che di risparmio energetico.
In parole povere non si potranno più fare affidamenti diretti nella gestione degli impianti d’illuminazione, ma questo potrà essere fatto solo con gara pubblica, e condizione necessaria è quella di poter disporre degli impianti a proprio piacimento.