La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006, ha definito sul territorio regionale tre zone caratterizzate da una diversa sensibilità all’inquinamento luminoso e con diverse fasce di rispetto, in base alla vicinanza ai siti di osservazione astronomica e alla presenza di aree naturali protette.
Link al documento in pdf. Di seguito il testo della delibera.
Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373
Art. 8 l.r. 24 marzo 2000 n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. Individuazione delle aree sensibili all’inquinamento luminoso
A relazione dell’Assessore De Ruggiero:
La legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 recante “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, modificata dalla legge regionale 23 marzo 2004, n. 8, ha come finalità preminente quella di ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell’efficienza luminosa degli impianti.
Questa legge, dopo aver stabilito all’art. 3 che “tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell’UNI e del CEI che definiscono i requisiti di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso”, all’art. 8 sancisce che la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individui le aree di territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso, con specifico riferimento alla presenza di osservatori astronomici, di aree protette, parchi e riserve naturali, di zone di rifugio per uccelli migratori, punti di osservazione panoramica e rediga l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell’applicazione della legge.
In considerazione della necessità di disporre di cognizioni tecnico-scientifiche qualificate, alla base della corretta attuazione della citata legge, la Regione Piemonte si è avvalsa del supporto specialistico del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, affidando allo stesso la predisposizione di uno studio diretto, tra l’altro, all’individuazione delle aree del territorio regionale più sensibili all’inquinamento luminoso e dei comuni situati nelle stesse.
Nell’operare tale individuazione il Politecnico ha osservato le disposizioni dettate dalla normativa UNI 10819 – 1999 e le raccomandazioni CIE 126 – 1997 e 150 – 2003, come riportato nell’allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Lo studio svolto dal Politecnico ha condotto all’individuazione, sul territorio regionale, di tre zone caratterizzate da una diversa sensibilità all’inquinamento luminoso e con diverse fasce di rispetto, in base alla vicinanza ai siti di osservazione astronomica e alla presenza di aree naturali protette.
Specificatamente le suddette zone sono così definite:
– La Zona 1 è altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di osservatori astronomici di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da una superficie circolare di raggio pari a 5 chilometri con centro nell’Osservatorio astronomico. In Zona 1 ricadono anche le aree appartenenti ai “Siti Natura 2000″: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale dell’area.
– La Zona 2 è costituita:
a) nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto rappresentata da una corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1;
b) nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da una superficie circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nell’Osservatorio astronomico;
c) dalle Aree naturali protette: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale dell’area.
– La Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2.
Il medesimo studio individua altresì, come previsto al citato art. 8 della l.r. 31/2000, i comuni compresi nelle zone sensibili all’inquinamento luminoso come sopra definite.
L’elenco degli osservatori astronomici, unitamente a quelli relativi alla Rete Natura 2000, alle aree naturali protette e ai comuni ricadenti nelle suddette aree sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente come allegati A, B, C e D.
Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
vista la l.r. 24 marzo 2000, n. 31 e s.m.i.;
vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23;
vista la norma UNI 10819 – 1999 e le raccomandazioni CIE 126 – 1997 e 150 – 2003;
vista la Convenzione rep. n. 9651 del 17 novembre 2004 tra la Regione Piemonte e il Politecnico di Torino;
acquisito il parere della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali in data 13/09/06,
di individuare sulla scorta delle argomentazioni in premessa illustrate, le seguenti aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e i comuni ivi ricadenti particolarmente sensibili ai fini dell’applicazione della l.r. 31/00:
* la Zona 1, altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di osservatori astronomici di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da una superficie circolare di raggio pari a 5 chilometri con centro nell’Osservatorio astronomico. In Zona 1 ricadono anche le aree appartenenti ai “Siti Natura 2000″: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale dell’area;
* la Zona 2 è costituita:
a) nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto rappresentata da una corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1;
b) nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da una superficie circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nell’Osservatorio astronomico;
c) dalle Aree naturali protette: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale dell’area;
* la Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2;
– di approvare le linee guida di cui all’allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
– di approvare altresì quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti allegati:
* l’allegato A nel quale sono elencati gli osservatori astronomici situati in Piemonte, differenziati sulla base delle loro caratteristiche e della fascia di rispetto alla quale sono soggetti;
* l’allegato B nel quale sono elencati i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale facenti parte della Rete Natura 2000;
* l’allegato C nel quale sono elencate le Aree naturali protette;
* l’allegato D nel quale sono elencati i comuni che ricadono, parzialmente o totalmente, nelle suddette Zone 1 e 2, ai quali si demanda la determinazione dei confini delle zone protette e l’aggiornamento degli stessi, nel caso di eventuali modifiche che dovessero interessare le zone medesime;
– di dare atto che, in relazione alle suddette zone, devono applicarsi le disposizioni di cui alla norme tecniche UNI (con particolare riguardo alla citata norma UNI 10819 – 1999) e CEI – e loro eventuali modificazioni – che definiscono i requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)