Il nostro Don Ezio Fonio ci informa che:
Con il supplemento 1 al Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 12 del 25
marzo 2004 è stata ufficializzata la modifica della LR31/00 Piemonte in
materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico: con l’intervento
legislativo tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati
che complessivamente hanno un flusso luminoso superiore a 25000 lumen – poco
più di quello di un faro da 400 W con lampada al mercurio (luce bianca) od
al solio alta presione da 175W (luce arancio) – devono essere soggetti a
limitazioni della luce inviata verso l’alto.
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12
Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8.
Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e’ sostituita dalla seguente:
“c) gli impianti che impiegano piu’ sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 marzo 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 366.
Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 ‘Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche ‘.
– Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2001.
– Assegnato alla V Commissione in sede referente il 13 dicembre 2001.
– Sul testo sono state effettuate consultazioni.
– Testo licenziato dalla commissione referente il 13 giugno 2003 con relazione di Daniele Maria Cantore.
– Approvato in Aula il 16 marzo 2004 con 34 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota all’articolo 1.
Il testo dell’articolo 7 della l.r. 31/2000 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
“Art. 7. (Deroghe)
1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:
a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto;
b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;
c) gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;
d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;
e) gli impianti destinati all’illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.”.