Regione Valle d’Aosta Legge 28 aprile 1998, n. 17.

Norme in materia di illuminazione esterna.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità e campo di applicazione)
1. La presente legge ha per finalità:
a) il contenimento dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale;
b) la salvaguardia della fauna notturna e delle rotte migratorie dell’avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
c) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e non professionali, nonché delle zone loro circostanti, dall’inquinamento luminoso.
2. Ai fini della presente legge, viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la volta celeste.
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge tutti gli impianti di entità modesta fino a cinque centri luminosi, in ciascuno dei quali le sorgenti di luce non emettano un flusso luminoso maggiore di 1.200 lumen; si intende per centro luminoso il complesso costituito dall’apparecchio di illuminazione, dalle lampade in esso installate e dagli eventuali ausiliari elettrici, anche se non incorporati.
4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica altresì alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo forestale valdostano, alla Protezione civile, ai servizi antincendio, alle strutture aeroportuali, agli interventi di soccorso, alle gallerie e sottopassi, alla segnaletica luminosa di sicurezza.
Art. 2
(Divieti ed obblighi)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di utilizzare, per l’illuminazione pubblica e privata, con le eccezioni di cui all’art. 4, fasci orientati dal basso verso l’alto siano essi fissi, roteanti o comunque mobili.
2. Fino all’entrata in vigore della normativa tecnica di cui all’art. 3, tutti i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell’emisfero superiore.
Art. 3
(Norme tecniche)
1. Entro dodici mesi dall’emanazione delle norme dell’UNI e del CEI che definiscono i requisiti di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso, tutti gli impianti di illuminazione esterna, di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati a tale normativa tecnica.
Art. 4
(Deroghe)
1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui agli art. 2 e 3 gli impianti per le manifestazioni all’aperto con carattere di temporaneità e provvisorietà, per i cantieri di lavoro, per l’illuminazione di monumenti, edifici o siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, consentire deroghe per motivi di sorveglianza e per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.
Art. 5
(Attestazione di conformità)
1. Alla fine dei lavori di esecuzione degli impianti di cui agli art. 2 e 3, l’installatore deve rilasciare al committente un certificato di conformità degli stessi alla presente legge.
2. Il controllo del certificato di conformità dell’esecuzione degli impianti di cui agli art. 2 e 3 è affidato all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).
Art. 6
(Monitoraggio)
1. Sono demandati all’ARPA:
a) la formulazione di pareri ed indicazioni su richiesta di enti pubblici e privati;
b) la raccolta e l’esame della documentazione in merito all’applicazione della presente legge.
Art. 7
(Sanzioni)
1. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli art. 2 e 3, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall’invito formulato dagli organi competenti, è sottoposto alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste si seguono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. L’ammontare delle sanzioni è iscritto nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1998 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.
Art. 8
(Oneri)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annue, grava sullo stanziamento già iscritto al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell’ambiente, l’educazione, propaganda ed informazione del settore) del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1998 e sul corrispondente capitolo degli esercizi futuri.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 28 aprile 1998.
Il Presidente

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