Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici da esso derivati. Proposta di legge numero 335 della 7ª legislatura “Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici da esso derivati.” presentata il giorno 8 ottobre 2001 dai consiglieri: GIUSEPPE CHIEZZI (Comunisti Italiani), MARISA SUINO (Democratici di sinistra), GIANCARLO TAPPARO (Democratici di sinistra), ALESSANDRO DI BENEDETTO (I Democratici – L’Ulivo), COSTANTINO GIORDANO (I Democratici – L’Ulivo), MARIO CONTU (Rifondazione Comunista), GIOVANNI CARACCIOLO (S.D.I.), ENRICO MORICONI (Verdi).
È stata assegnata in commissione in data 16 ottobre 2001.
Proposta di legge regionale, n. 7335.
Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale della Regione. Nuove disposizioni in tema di illuminazione esterna per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per la riduzione dei consumi energetici da esso derivati.
CAPO I. Finalità e disposizioni generali
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. Ai fini della presente legge e per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), il cielo stellato é considerato patrimonio naturale della regione da conservare e valorizzare.
2. La presente legge definisce le procedure e le norme per la riduzione dell’inquinamento luminoso nel contesto di una più generale razionalizzazione dell’uso e delle forme delle sorgenti di luce esterne sul territorio regionale, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
a) la riduzione dei consumi energetici relativi all’illuminazione esterna ed il miglioramento dell’efficienza luminosa degli impianti di illuminazione;
b) la salvaguardia dei bioritmi naturali dell’uomo e degli altri esseri viventi ed in particolare delle rotte migratorie della fauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;
c) la tutela e il miglioramento dell’ambiente conservando gli equilibri ecologici esistenti su tutto il territorio regionale, ed in particolare all’esterno e all’interno delle aree naturali protette ai sensi della legge 394/91;
d) la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico e luminoso al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
e) la tutela dell’attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale e delle stazioni utilizzate per l’osservazione astronomica tramite installazioni mobili o individuati per la possibile installazione di nuovi osservatori astronomici per la ricerca scientifica, nonché delle zone loro circostanti, dall’inquinamento luminoso;
f) la protezione del paesaggio naturale notturno e dell’integrità del cielo notturno in modo particolare nelle aree protette ai sensi della citata legge 394/91;
g) il miglioramento della qualità della vita, la fruizione della volta celeste da parte di ogni cittadino, della migliore illuminazione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge viene considerato “inquinamento luminoso dell’atmosfera” ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa é funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste; e per “inquinamento ottico” si intende un aspetto dell’inquinamento luminoso che consiste in qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti, edifici o luoghi che non é necessario illuminare. Le grandezze fotometriche e i termini tecnici usati nella presente legge sono definiti in illuminotecnica.
2. Per Piano regolatore dell’illuminazione si intende il piano che, ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.
Art. 3.
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti sul territorio regionale, pubblici e privati, permanenti o temporanei, compresi quelli dei cantieri e per manifestazioni.
Art. 4.
(Aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, nell’ambito del territorio regionale sono considerate aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso:
a) le riserve naturali integrali e speciali, istituite (di cui all’allegato A della presente legge) e quelle future, ai sensi della legge 394/91;
b) i siti e le relative zone circostanti per un raggio di un 1 km degli osservatori astronomici e delle stazioni per l’osservazione astronomica professionali, attivi, in costruzione o in progetto, gli osservatori astronomici e le stazioni per l’osservazione astronomica non professionali che svolgono attività di ricerca scientifica all’interno di progetti istituiti e coordinati da osservatori e centri astronomici professionali, di cui all’allegato B, che forma parte integrante della presente legge;
c) i siti e le relative zone circostanti per un raggio di 1 km degli osservatori astronomici e delle stazioni per l’osservazione astronomica non professionali, attivi, in costruzione o in progetto, per l’attività di ricerca scientifica e/o di divulgazione scientifica di interesse regionale o provinciale, nonché le stazioni individuate per la possibile installazione di nuovi osservatori astronomici per la ricerca scientifica, di cui all’allegato C, che forma parte integrante della presente legge;
d) parchi naturali ed altre aree protette, oasi naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per uccelli migratori, osservatori ornitologici che svolgono attività scientifica e relative zone circostanti per un raggio di 1 km, individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione;
e) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e documentario sensibili all’inquinamento ottico, individuati e delimitati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
2. La zona di protezione di un osservatorio o stazione per l’osservazione astronomica di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) é la superficie territoriale individuata facendo riferimento al cerchio di raggio l km con centro coincidente con il punto di osservazione.
3. Le aree di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono individuate dalla Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, anche in base alle proposte dei rispettivi enti di gestione e delle associazioni ambientaliste, e comunque sentito il loro parere.
4. A protezione di ciascuna delle aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso, é considerato fascia di rispetto il territorio circostante per un’estensione di raggio dei seguenti valori:
a) 25 km per gli osservatori astronomici e per le stazioni per l’osservazione astronomica di cui all’allegato B;
b) 10 km per gli osservatori astronomici non professionali e le stazioni per l’osservazione astronomica di cui all’allegato C;
c) 5 km per le aree di cui al comma 1, lettere a), d), e) del presente articolo.
5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche su proposta e comunque sentite le associazioni ambientaliste, la Sezione Italiana dell’International Dark-Sky Association (nel seguito denominata I.D.A. ), il coordinamento nazionale per la protezione del cielo notturno CieloBuio (nel seguito denominato CieloBuio), l’Unione Astrofili Italiani (nel seguito denominata U.A.I. ), nonché i direttori e gli enti di gestione delle riserve naturali e delle altre aree protette, e i direttori degli osservatori astronomici e delle stazioni per l’osservazione astronomica, verifica per ciascuna area di cui al comma 1, la congruità della fascia di rispetto di cui al comma 4, e ne determina eventualmente l’ampliamento nella misura necessaria, anche tenendo conto della posizione geografica, della tipologia di attività prevalente e relativa dotazione strumentale. La deliberazione é pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. L’elenco comprendente tutte le aree di cui al comma 1 e relative fasce di rispetto di cui ai commi 4 e 5 e gli aggiornamenti di cui al comma 7 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l’indicazione dei Comuni della regione ricadenti in tali aree e nelle rispettive fasce di rispetto. Copia dell’elenco é inviato alle Province e ai Comuni interessati per gli adempimenti di cui alla presente legge.
7. La Regione verifica almeno una volta all’anno la congruità delle prescrizioni adottate e comunque entro trenta giorni dalla richiesta motivata da uno degli enti o direttori citati al precedente comma 5, cura l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 6 e la relativa pubblicazione. L’aggiornamento é deliberato dalla Giunta regionale con la stessa procedura di cui al comma 5.
8. In fase di prima applicazione della presente legge e in attesa degli adempimenti di cui al precedente comma 6 le indicazioni chilometriche di cui al comma 4 devono essere comunque rispettate.
9. Per i territori ricadenti nelle fasce di rispetto, ma situati al di fuori dei confini del Piemonte, la Giunta regionale entro i sei mesi successivi della deliberazione di cui al comma 5 del presente articolo, avvia trattative con gli enti territoriali competenti al fine di raggiungere gli accordi opportuni.
Art. 5.
(Strumenti di pianificazione per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, i Comuni applicano da subito la regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13; devono inoltre dotarsi di specifici programmi per la riduzione dell’inquinamento luminoso, i quali sono parte integrante dell’eventuale Piano regolatore dell’illuminazione o del Regolamento comunale dell’illuminazione esterna, elaborato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, oppure devono applicare il Regolamento dell’illuminazione proposto dalla Provincia di riferimento, ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Il Regolamento comunale dell’illuminazione esterna persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare l’efficienza luminosa degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati;
b) garantire la sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
c) prevenire e combattere l’inquinamento luminoso e l’inquinamento ottico;
d) ridurre i consumi energetici;
e) migliorare la qualità della vita e la fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
f) ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.
3. Il Regolamento di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni della presente legge, ad integrazione del Regolamento edilizio:
a) disciplina la specifica normativa tecnica per le nuove installazioni con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
b) indica i criteri, i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sul territorio comunale alle norme antinquinamento luminoso;
c) fissa per ogni impianto d’illuminazione esterna, tranne quelli in deroga di cui all’articolo 11, comma 2, l’orario, chiamato orario regolamentato, in cui le caratteristiche di uso della superficie illuminata e la tipologia dell’impianto consentono, senza pregiudizio per la sicurezza, la riduzione della emissione luminosa o lo spegnimento totale di cui all’articolo 12, comma 8.
4. é concessa facoltà, anche ai Comuni non ricadenti nelle aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto, di adottare i criteri previsti dall’articolo 13 della presente legge o comunque altri più restrittivi nel Regolamento comunale dell’illuminazione.
5. Alla stesura del Regolamento comunale di cui al comma 1 sono obbligati:
a) i Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti che dovranno approvarlo entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, anche ad integrazione del Piano Energetico Comunale previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i Comuni ricadenti in aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto, che dovranno approvarlo entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge o, se si tratta di Comuni inclusi successivamente nelle aree tutelate e relative fasce di rispetto, dall’adozione del provvedimento che li riguarda a norma dell’articolo 4, comma 6;
c) ulteriori Comuni individuati, in caso di motivate esigenze di tutela ambientale, dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, i quali dovranno approvare il Regolamento di cui al comma 1 entro due anni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale che li riguarda.
6. I Comuni non obbligati alla stesura del Regolamento comunale entro tre mesi dall’emanazione del Regolamento dell’illuminazione esterna predisposto dalla Provincia, devono comunicare alla Provincia di competenza se intendono dotarsi di un proprio Regolamento, altrimenti vale il Regolamento predisposto dalla Provincia. Tale Regolamento é unico per tutti i Comuni di una stessa provincia e viene preparato dalle Province secondo quanto indicato nel successivo articolo 7, comma 1, lettera a).
7. I Comuni non obbligati alla stesura del Regolamento e che hanno comunicato alla Provincia di competenza l’intenzione di dotarsi di un proprio Regolamento, devono adottarlo entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, in caso contrario alla scadenza del termine entra in vigore il Regolamento predisposto dalla Provincia.
8. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, più comuni contigui, le comunità montane o altri organismi sovracomunali, anche ricadenti in Province diverse, possono adottare un unico Regolamento intercomunale dell’illuminazione esterna, dandone comunicazione alle rispettive Province di competenza.
9. Le Province adottano entro sei mesi dall’entrata in vigore della Presente legge un Regolamento dell’illuminazione esterna, che si applica temporaneamente per gli impianti di proprietà o uso della Provincia nei territori dei comuni sprovvisti di Regolamento dell’illuminazione esterna o non ancora adeguati alle disposizioni della presente legge.
10. Le norme relative alle emissioni luminose che devono essere presenti nel regolamento dei parchi naturali e delle aree naturali protette ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge regionale. Gli enti gestori dei parchi naturali e delle aree naturali protette trasmettono la normativa adottata ai Comuni e alle Province di competenza, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e ogni qualvolta essa venga aggiornata.
Capo II. Compiti della regione, degli enti locali, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale ( A.R.P.A. ), degli enti gestori delle aree protette e degli osservatori astronomici
Art. 6.
(Compiti della Regione)
1. Sono di competenza della Regione:
a) la funzione di consulenza nei confronti delle Province e degli altri enti territoriali per l’applicazione della presente legge;
b) l’eventuale aggiornamento della regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna, di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, soltanto al fine di introdurre norme più restrittive o adeguate al progresso tecnologico;
c) l’aggiornamento degli importi delle sanzioni previste dalla presente legge per adeguarli all’andamento economico del denaro;
d) l’adeguamento ai criteri della presente legge, da effettuarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della medesima, dei propri regolamenti nei singoli settori edili ed industriali e la definizione e/o l’adeguamento di tutti i capitolati relativi all’illuminazione esterna, pubblica o privata, di qualsiasi tipo;
e) l’individuazione delle aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), nel rispetto della procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, nonché la verifica della congruità della fascia di rispetto di tutte le aree tutelate, ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5 con la procedura ivi indicata;
f) il controllo nei confronti delle Province per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e, in caso di inadempienza, l’esercizio dei poteri sostitutivi relativi ai compiti ad esse assegnate, a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 15, comma 3, della presente legge;
g) l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti locali che non si uniformano alle disposizioni delle presente legge, a norma dell’articolo 15, comma 3 e dell’articolo 16, commi 8 e 9;
h) la preparazione di una relazione biennale da presentare al Consiglio regionale, sullo stato del cielo notturno sull’intero territorio regionale con particolare dettaglio sulle condizioni di osservazione e di applicazione della legge nei siti protetti, avvalendosi dell’azione di monitoraggio svolta dall’ A.R.P.A. , come indicato all’articolo 9, commi 2 e 3.
2. Per la funzione di consulenza di cui al comma 1, lettera a) e l’eventuale aggiornamento della regolamentazione di cui al comma 1, lettera b), la Regione si avvale della consulenza del Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della L.R. “Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, istituito dall’articolo 5 della L.R. 19/1984, del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, istituito dall’articolo 21 della L.R. 12/90 e della collaborazione dell’ I.D.A. e di CieloBuio. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono adottate dalla Giunta regionale, e devono essere trasmesse al Consiglio regionale, che le approva, previa consultazione, per le disposizioni di cui alla lettera b), degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, degli osservatori astronomici di cui agli allegati B e C della presente legge, delle associazioni ambientaliste, astronomiche e astrofile. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il sedicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. L’aggiornamento delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) viene effettuato ogni qual volta ve ne sia necessità, anche tenuto conto della relazione biennale di cui al comma 1, lettera h).
3. La Regione promuove iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell’ambito dell’illuminazione ivi compresa la distribuzione di materiale informativo e documentale, preparato con la collaborazione di I.D.A. e CieloBuio, che sia di ausilio anche ai progettisti e agli installatori.
4. La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle problematiche oggetto della presente legge e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso, provvede ad organizzare campagne promozionali, come convegni e seminari, e a promuovere altre iniziative a carattere divulgativo, anche in collaborazione con gli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette, gli osservatori astronomici, le associazioni ambientaliste, astronomiche e astrofile, gli enti operanti nel settore dell’illuminazione e gli ordini professionali interessati.
5. La Regione sostiene le Province, l’ A.R.P.A. e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette per lo svolgimento rispettivamente delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 della presente legge con adeguati interventi di formazione e di finanziamento, a norma dell’articolo 14, comma 1, lettera a).
6. La Regione stipula contratti di collaborazione e di consulenza con soggetti che operano nel campo della prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso, quali l’ I.D.A. , CieloBuio, l’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso (di seguito chiamato I.S.T.I.L. ), ed eventuali altre organizzazioni ambientaliste ed astrofile, nei quali sono definiti gli impegni di queste organizzazioni e finanziari della Regione, a norma dell’articolo 14, comma 1.
7. La Regione eroga contributi, a norma dell’articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, della presente legge:
a) per incentivare la redazione di Regolamenti comunali per l’illuminazione esterna, che siano conformi all’articolo 5;
b) in favore di soggetti pubblici o privati per incentivare l’adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti in conformità alla presente legge, anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per l’attuazione del Piano energetico nazionale, nonché in relazione a leggi regionali già emanate, o che saranno in futuro emanate, in tema di risparmio energetico.
Art. 7.
(Compiti delle Province)
1. Sono di competenza delle Province:
a) la predisposizione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, del Regolamento tipo per l’illuminazione esterna, elaborato ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della presente legge, e destinato all’adozione da parte dei Comuni non obbligati alla stesura del Regolamento comunale dell’illuminazione; e del Regolamento provinciale dell’illuminazione esterna per gli impianti di sua proprietà od uso ai sensi del comma 9 del citato articolo 5;
b) la diffusione dei princìpi dettati dalle presente legge, in collaborazione con la Regione, con gli altri enti locali e con le istituzioni citate all’articolo 6, comma 4;
c) il controllo nei confronti dei Comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge, e sulla adozione del Regolamento comunale dell’illuminazione esterna e relativa conformità alle disposizioni della presente legge, segnalando le inadempienze alla Regione;
d) il controllo delle installazioni di illuminazione pubblica di proprietà o competenza di Comuni o di enti sovracomunali ricadenti nel loro territorio, a norma dell’articolo 15, commi 1 e 2;
e) il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia da illuminazione esterna da parte dei Comuni e degli enti od organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio, per il quale le Province possono utilizzare le strutture e i laboratori dell’ A.R.P.A. ;
f) il controllo della dichiarazione di conformità dell’esecuzione degli impianti di cui all’articolo 11, comma 7.
g) la sorveglianza e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli impianti di illuminazione, a norma dell’articolo 16.
2. Le Province applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 16, impiegandone i relativi proventi per i seguenti fini:
a) potenziare il servizio di controllo;
b) finanziare iniziative volte al perseguimento della finalità della presente legge;
c) istituire uno sportello di supporto tecnico per i Comuni ai fini dell’applicazione della presente legge;
d) erogare contributi, secondo criteri preventivamente fissati dal Consiglio Provinciale, per la realizzazione di nuovi impianti o l’estensione di quelli esistenti, privilegiando soluzioni tecniche anche sperimentali che consentano una apprezzabile riduzione dei valori di inquinamento luminoso rispetto ai limiti fissati dalla presente legge.
Art. 8.
(Compiti dei Comuni)
1. Tutti i Comuni del Piemonte sono obbligati, ai sensi del precedente articolo 5, commi da 1 a 7, e con le modalità e scadenze indicate ai commi da 5 a 7 del medesimo articolo, a dotarsi di Regolamento comunale dell’illuminazione esterna comprendente il programma di riduzione dell’inquinamento luminoso, o ad adeguarlo alle disposizioni della presente legge. Tutti i Comuni del Piemonte sono altresì tenuti da subito ad applicare la Regolamentazione di cui al capo III della presente legge e ad attuare le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 18.
2. Sono di competenza dei Comuni:
a) la tenuta di un registro con i parametri di emissione degli impianti di illuminazione esterna nel proprio territorio, al fine di conoscere la quantità di inquinamento luminoso prodotta da ciascun impianto;
b) la divulgazione, in collaborazione con la Provincia, la Regione e le altre istituzioni citate all’articolo 6, comma 4, delle problematiche oggetto della presente legge e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
c) i controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta delle Province, degli osservatori astronomici, ornitologici o altri osservatori scientifici, delle associazioni ambientaliste o su segnalazione di singoli cittadini, sul rispetto e l’applicazione dell’articolo 23, comma 1, del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 e successive modifiche, e delle misure stabilite dalla presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati;
d) il controllo che la installazione di nuovi impianti, compresi quelli a scopo pubblicitario, potenzialmente inquinanti o le modifiche sostanziali di impianti esistenti, sia conforme alle prescrizioni della presente legge e non avvenga senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
3. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emettono appositi provvedimenti per la migliore applicazione della legge in relazione al contenimento sia dell’inquinamento luminoso sia dei consumi energetici derivanti dall’illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie, e per la sostituzione, adeguamento o modifica degli impianti non conformi alla prescrizioni della presente legge; provvedono al controllo degli adempimenti e, in caso di inosservanza, emanano specifica ordinanza di rimozione o inattivazione della fonte luminosa inquinante, a spese del titolare dell’impianto.
4. Nell’esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione, gli organi tecnici comunali devono chiedere e verificare che gli impianti di illuminazione esterna correlati all’intervento non solo siano conformi alle prescrizioni di legge riguardanti gli impianti elettrici in generale e in particolare della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, ma anche in conformità della presente legge.
Art. 9.
(Compiti dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)
1. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ( A.R.P.A. ):
a) collabora con la Regione per l’aggiornamento della regolamentazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);
b) esercita il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia da illuminazione esterna sul territorio regionale, anche su richiesta delle Province, a norma dell’articolo 7, comma 1, lettera e);
c) formula pareri ed indicazioni relativi alle tematiche oggetto della presente legge su richiesta di enti pubblici e privati.
2. L’ A.R.P.A. , al fine di verificare l’andamento del fenomeno dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale nonché lo stato di applicazione della presente legge:
a) predispone, raccoglie ed analizza, di concerto con l’ I.D.A. e l’ I.S.T.I.L. , il controllo periodico aerofotogrammetrico;
b) raccoglie in un registro i parametri di emissione forniti dai Comuni per il proprio territorio;
c) raccoglie ed esamina la documentazione disponibile in merito all’applicazione della presente legge.
3. L’ A.R.P.A. , di concerto con l’ I.D.A. e l’ I.S.T.I.L. , presenta ogni due anni alla Regione un rapporto sullo stato del cielo notturno sull’intero territorio regionale con particolare dettaglio sulle condizioni di osservazione e di applicazione della presente legge nei siti protetti, avvalendosi delle risultanze del controllo aerofotogrammetrico, dei dati forniti dai Comuni e della documentazione di cui al comma 2, nonché di misurazioni specifiche, di modelli matematici, dei rapporti inviati dai gestori delle aree protette, dagli osservatori astronomici e dagli enti locali.
Art. 10.
(Compiti degli enti gestori delle aree protette e degli osservatori astronomici)
1. Gli enti gestori dei parchi naturali e delle aree protette ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, e gli osservatori astronomici di cui agli allegati B e C, e le relative sezioni staccate:
a) individuano le fasce di rispetto da proporre alla Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della presente legge;
b) procedono periodicamente al monitoraggio dell’inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle zone circostanti comprese nella fasce di rispetto di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, e inviano annualmente una relazione sullo stato del cielo, sulle condizioni di osservazione e sullo stato di applicazione della presente legge all’ A.R.P.A. e alla Regione per la preparazione della relazione biennale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h);
c) individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dai Regolamenti comunali dell’illuminazione esterna e chiedono l’intervento alle autorità territoriali competenti affinché esse vengano modifiche, sostituite, o comunque uniformate ai criteri stabiliti, entro i termini di cui all’articolo 18 e decorsi questi, improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Provincia segnalante l’inadempienza, a norma dell’articolo 16, comma 2;
d) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge anche in relazione alle concrete esigenze degli stessi.
2. Gli enti gestori dei parchi naturali e delle aree protette, in collaborazione con gli osservatori astronomici di cui agli allegati B e C, le associazioni astrofile e le associazioni ambientaliste operanti sul territorio individuano, nell’ambito territoriale di propria competenza, una o più aree lontane da fonti di inquinamento luminoso da adibire:
a) alla libera osservazione notturna e a alla tutela delle specie viventi con prevalente attività notturna;
b) a punti di osservazione astronomica.
3. Nei punti di osservazione astronomica di cui alla lettera b) del precedente comma, gli enti gestori istituiscono centri di visita o centri didattici dotati di strumentazione per l’osservazione astronomica, e organizzano in collaborazione con gli osservatori astronomici, le associazioni astrofile e le associazioni ambientaliste operanti sul territorio, corsi per insegnanti e attività per le scuole ed i cittadini inerenti l’osservazione del cielo.
4. I soggetti gestori di cui al comma 2 possono richiedere contributi finanziari relativi a progetti e/o interventi, finalizzati al risparmio energetico e alla messa in opera di apposita cartellonistica e/o sentieristica.
Capo III. Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell’utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna
Art. 11.
(Caratteristiche generali degli impianti di illuminazione esterna, loro conformità alla legge e requisiti dei relativi progetti)
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche quelli a carattere pubblicitario, di nuova realizzazione, compresi quelli già in fase di appalto, dovranno essere eseguiti a norma: “antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico ai sensi delle leggi della Regione Piemonte”, ed essere conformi alle caratteristiche generali fissate dal presente articolo e ai requisiti minimi stabiliti dall’articolo 12 e, per le aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto, anche alle prescrizioni di cui all’articolo 13. Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile nell’immediato, fatto salvo il successivo adeguamento di cui all’articolo 18, é prevista la sola obbligatorietà dei sistemi non disperdenti luce verso l’alto, previsti dall’articolo 12 e per le aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto dall’articolo 13. In ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto dell’articolo 23, comma 1, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
2. Non sono in generale soggette alle disposizioni degli articoli 12 e 13 le seguenti installazioni:
a) sorgenti di luce situate entro strutture in grado di schermare totalmente il flusso sopra i 90 gradi in modo da soddisfare ai requisiti tecnici di cui al comma 3 punto a) del presente articolo;
b) gli impianti di uso saltuario, purché destinati ad impieghi di protezione civile, a segnaletica luminosa di sicurezza o per interventi di emergenza.
3. Sono considerati a basso inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico ai sensi della presente legge gli impianti che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
a) avere un’intensità luminosa massima di 0 cd per ogni 1000 lumen a 90 gradi e oltre dalla verticale;
b) essere equipaggiati di appositi dispositivi in grado di ridurre l’emissione del flusso luminoso;
c) essere dotati di apparecchi equipaggiati con lampade al sodio ad alta o a bassa pressione o altro tipo di lampade ad alta efficienza ammesse con apposita deliberazione della Giunta Regionale in relazione al progresso tecnologico raggiunto;
d) nel caso di lampade al sodio ad alta pressione l’efficienza luminosa espressa in lumen/watt deve essere non inferiore a: 65 per lampade di potenza minore o uguale a 50 W; 80 per lampade di potenza maggiore di 50 W e minore di 100 W; 95 per lampade di potenza maggiore o uguale di 100 W;
e) non arrecare disturbo visivo agli utenti della strada.
4. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, per i prodotti destinati all’impiego sul territorio regionale, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce anche la loro rispondenza ai requisiti del comma 2 del presente articolo mediante apposita dicitura: “ottica antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico ai sensi della normativa vigente in Piemonte”. é sufficiente il rilascio di specifica dichiarazione scritta che contenga inoltre chiara indicazione delle istruzioni di corretto montaggio, utilizzo ed impiego per le quali si ottiene la rispondenza dichiarata. In assenza di tale dicitura non potrà procedersi alla installazione delle sorgenti luminose su tutto il territorio regionale.
5. I progetti di nuova realizzazione, di estensione e di modifica sostanziale di impianti di illuminazione pubblica di proprietà o competenza di Comuni o di enti sovracomunali, sono soggetti a parere preventivo e vincolante della Provincia, che deve esprimersi entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto.
6. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche ed estensioni di impianti esistenti, sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’Amministrazione Comunale competente per territorio di esecuzione dell’opera.
7. I progetti degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere redatti da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato ai requisiti richiesti dalla presente legge e dal Regolamento comunale dell’illuminazione, oppure, per i nuovi impianti con potenza luminosa superiore a 20 mila lumen, ovunque ubicati e a qualsiasi scopo destinati, rilascia il certificato di collaudo secondo la procedura già prevista per gli impianti esistenti all’interno degli edifici dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) o di altra procedura determinata dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della presente legge. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
8. Fermo restando il disposto dell’articolo 234, comma 1, del Codice della Strada in relazione agli impianti di cui all’articolo 23, comma 1 dello stesso Codice, gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati alle prescrizioni della stessa nei modi e tempi indicati all’articolo 18. Gli apparecchi già esistenti e altamente inquinanti come globi, lanterne, fari, faretti e similari, devono essere sostituiti oppure muniti di alette frangiluce larghe almeno 4 centimetri posizionate con inclinazione di 45 gradi e con la parte superiore nera o, comunque, non riflettente verso l’alto ed in grado di schermare tutti i tipi di lampade esistenti sul mercato, ovvero di altro tipo di frangiluce funzionalmente equipollente, ovvero ancora, quando possibile, di apposita parabola metallica in grado di ospitare totalmente la sorgente di luce.
9. Restano salve le norme in materia, già adottate, o che verranno adottate, dai Comuni, qualora impongano norme più restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.
Art. 12.
(Requisiti minimi degli impianti di illuminazione esterna e delle sorgenti di luce per la tutela del territorio regionale dall’inquinamento luminoso)
1. Gli impianti di illuminazione, le insegne e i tabelloni luminosi e le altre sorgenti di luce che possono per loro natura provocare inquinamento luminoso, devono in generale presentare in ogni condizione di esercizio le caratteristiche descritte all’articolo 11, comma 3 per gli impianti di nuova realizzazione e comma 8 per quelli già esistenti, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli apparecchi altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne e simili, devono essere sostituiti oppure muniti da parte dei proprietari dei dispositivi descritti all’articolo 11, comma 8, in modo di limitare al massimo la dispersione di luce verso l’alto e comunque non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre.
3. é vietata sul territorio regionale l’adozione, per la protezione delle armature, di vetri sporgenti lisci e trasparenti o diffondenti od anche con funzione e forma di rifrattori prismatici. Nei diffusori ad uso esterno a globo, a lanterna o similari, già esistenti, i vetri di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio, onde ridurre i fenomeni di dispersione della luce e consentire l’effettivo controllo del flusso luminoso.
4. L’uso delle lampade ad alta efficienza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), non é obbligatorio:
a) per gli impianti sportivi, purché vengano impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce al di fuori dei suddetti impianti, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) ed e);
b) per le insegne e i tabelloni dotati di illuminazione interna, purché il flusso sia adeguatamente schermato sopra i 90 gradi;
c) per luoghi destinati a privata abitazione, a condizione che:
1.) si adoperino lampade a basso consumo con flusso massimo di 1500 lumen
2.) il numero totale delle lampade non superi il valore di 3;
d) per i casi ove é indispensabile l’alta resa cromatica, purché si usino lampade a largo spettro, agli ioduri metallici, funzionali alla luminanza desiderata in termini di massima efficienza e minor potenza installata.
5. Per la illuminazione di aree vaste ed aperte (come campi sportivi, piazzali per infrastrutture di trasporto, ecc.) il flusso luminoso deve essere limitato con un’accurata progettazione in modo da non diffondersi nelle zone circostanti ed in ogni caso presentare una intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen per angolo di illuminazione a 90 gradi dalla verticale ed oltre.
6. L’uso di fari, torri-faro, e proiettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall’articolo 11, comma 3.
7. Per le strade e le aree con traffico motorizzato si devono utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative di sicurezza, tenuto conto non solo della categoria della strada ma anche dell’intensità di circolazione. Nel progetto devono essere specificate le caratteristiche ottiche della pavimentazione cui il progetto si riferisce e, in caso di rifacimento del manto, tali caratteristiche ottiche devono rimanere invariate, salvo revisione del progetto e dell’impianto.
8. Per gli impianti d’illuminazione esterna, tranne quelli in deroga, di cui all’articolo 11, comma 2, le cui caratteristiche d’uso della superficie consentano di individuare l’orario regolamentato, in cui la emissione di luce può essere ridotta ad un livello inferiore oppure l’impianto stesso può essere spento senza pregiudizio per la sicurezza, é fatto obbligo di ridurre il flusso luminoso oppure di spegnere l’impianto entro le ore 23 in regime di ora solare ed entro le ore 24 in regime di ora legale.
9. Gli impianti di illuminazione con impiego di armature di tipo stradale o di arredo urbano, con proiettori di qualsiasi tipo, torri-faro incluse, devono essere obbligatoriamente muniti di regolatori del flusso luminoso ed osservare l’orario regolamentato di cui al precedente comma 8.
10. Negli impianti di illuminazione pubblica, é fatto obbligo, oltre a quanto stabilito ai precedenti commi 8 e 9, di ridurre la potenza elettrica impiegata al minimo consentito dal mantenimento del livello di luminanza al suolo, ai fini di sicurezza secondo le caratteristiche d’uso degli spazi pubblici da illuminare nei vari orari. Per questo gli impianti devono essere dotati di un regolatore del flusso luminoso, ovvero, dove il regolatore non sia disponibile, si può raggiungere lo scopo tramite lo spegnimento di parte dei punti luce, se ciò é compatibile con le prescrizioni richieste all’impianto ai fini di sicurezza. La riduzione é facoltativa per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e della difesa o per ragioni di ordine pubblico.
11. Nell’illuminazione di facciata di edifici privati e pubblici e di monumenti, devono essere utilizzati sistemi di illuminazione dall’alto verso il basso con luminanza massima consentita delle superficie di 1 candela per metro quadro. Solo nel caso in cui ciò non sia possibile, e per soggetti di particolare e comprovato valore storico e architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e comunque entro il perimetro o le sagome degli stessi. Nel caso fosse impossibile rispettare tale norma, a causa della irregolarità della superficie da illuminare o per altro specifico motivo cogente, il flusso diretto verso l’emisfero superiore, non intercettato dalla superficie illuminata, non dovrà essere superiore al 5% del flusso nominale uscente dalla lampada. In ogni caso si deve provvedere allo spegnimento totale dell’illuminazione entro le ore 24 in regime di ora legale ed entro le 23 in regime di ora solare e fino al mattino successivo.
12. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 23 in regime di ora solare ed entro le ore 24 in regime di ora legale e fino al mattino successivo.
13. Le insegne e i tabelloni con illuminazione non interna devono essere illuminati dall’alto verso il basso.
14. é fatto divieto di utilizzare i fasci di luce rotanti o fissi di qualsiasi tipo, colore e potenza diretti verso l’alto o verso superficie che possano rifletterli verso l’alto, per meri fini pubblicitari o voluttuari. é altresì fatto divieto di proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio.
15. é vietato l’utilizzo di sorgenti luminose che provochino l’abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti o molestie visive che comunque possano costituire pericolo. é vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all’interno di immobili abitati, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitano.
16. é vietato l’uso di sorgenti luminose esterne per fini pubblicitari e comunque non di sicurezza o di emergenza, ai velivoli, mezzi aerei, palloni aerostatici e simili che sorvolino il territorio regionale.
17. Gli impianti devono essere proporzionati al loro utilizzo e quindi devono essere realizzati tenendo conto della massima efficienza e dell’utilizzo del minimo consumo energetico; perciò é fatto divieto di realizzare impianti con punti luce in esubero e quindi non strettamente necessari.
Art. 13.
(Misure minime di tutela per le aree di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e relative fasce di rispetto)
1. Nelle aree di più elevata sensibilità e relative fasce di rispetto gli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, oltre a quanto stabilito agli articoli 11 e 12 della presente legge, al fine di evitare i danni derivati dall’illuminazione diretta laterale verso la zona da proteggere, devono essere realizzati o adeguati previa consultazione dei responsabili dei siti protetti che potranno indicare i requisiti necessari e gli accorgimenti richiesti, ivi compresi l’impiego di schermi o diaframmi.
2. Nelle riserve naturali integrali e speciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e nelle altre aree naturali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), oltre a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, é vietata l’installazione di nuovi dispositivi luminosi al di fuori dei centri abitati, fatte salve le sole motivazioni di protezione civile, ordine pubblico e amministrazione della giustizia e della difesa.
3. Oltre a quanto stabilito al comma 1, a tutela degli osservatori e dei siti astronomici di cui agli allegati B e C e relative fasce di rispetto:
a) gli impianti di illuminazione, nuovi o già esistenti, con impiego di armature di tipo stradale o di arredo urbano, con proiettori di qualsiasi tipo, torri-faro incluse, devono osservare l’orario regolamentato di cui al comma 8 dell’articolo 12, ma con orario di applicazione almeno dalle ore 23 in regime di ora legale e dalle ore 22 in regime di ora solare e fino al mattino successivo;
b) per l’illuminazione degli edifici e dei monumenti si deve osservare il disposto del comma 11 dell’articolo 12, ma con spegnimento totale almeno dalle ore 23 in regime di ora legale e dalle ore 22 in regime di ora solare e fino al mattino successivo;
c) le insegne luminose di cui al comma 12 dell’articolo 12 devono essere spente entro le ore 23 e fino al mattino successivo;
d) é fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro una distanza di 500 m dai confini degli osservatori e siti astronomici con esclusione di quegli osservatori astronomici situati all’interno di centri urbani.
4. Nelle zone circostanti gli osservatori e i siti astronomici di cui all’allegato B e relative fasce di rispetto, oltre a quanto stabilito ai commi 1 e 3, le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne e simili, devono essere sostituite oppure dotate di appositi dispositivi in grado di evitare la dispersione di luce verso l’alto non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre, in particolare devono essere schermate o comunque dotate delle alette frangiluce di cui all’articolo 11, comma 8 .
5. A tutela degli osservatori e dei siti astronomici di cui all’allegato B, oltre quanto previsto ai comma 1, 3, e 4, nella zona entro 1 km in linea d’aria dall’osservatorio o sito astronomico sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione verso l’alto (ovvero a più di 90 gradi dalla verticale), comprese quelle degli edifici e monumenti, quelle esistenti che non siano conformi a questo requisito devono essere sostituite ovvero adeguatamente schermate in modo tale di assicurare lo stesso requisito.
6. A tutela degli osservatori e siti astronomici di cui agli allegati B e C, nella zona entro 30 km in linea d’aria dall’osservatorio o sito astronomico é vietato l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superficie che possano rifletterli verso l’alto. Sono esclusi dal divieto del presente comma i fasci di luce usati per la sicurezza aerea e di enti militari.
7. La Regione su richiesta motivata del responsabile di un osservatorio astronomico tutelato può ampliare la misura delle zone o applicare misure ulteriori.
8. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici e dei siti di osservazione astronomica di cui agli allegati B e C, in coincidenza con particolari fenomeni celesti, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 4, comma 3, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
Capo IV. Contributi, controlli e sanzioni
Art. 14.
(Contributi regionali)
1. La Giunta regionale quantifica annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio:
a) l’ammontare del sostegno economico regionale alle Province, all’ A.R.P.A. e agli enti di gestione delle aree naturali protette per lo svolgimento delle attività previste rispettivamente agli articoli 7, 9 e 10 della presente legge;
b) l’ammontare dell’impegno finanziario per le consulenze e collaborazioni delle organizzazioni operanti nel campo della prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso.
2. L’erogazione dei contributi regionali di cui all’articolo 6 comma 7, ai Comuni per la redazione del Regolamento comunale dell’illuminazione esterna e ai soggetti pubblici e privati per l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna, esistenti all’entrata in vigore della presente legge, é concessa in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a quello determinato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.
3. Per ottenere i contributi di cui al comma 2 i soggetti interessati presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della L.R. “Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, istituito dall’articolo 5 della L.R. 19/1984, approva il riparto dei contributi, ed individua i criteri e le modalità di erogazione, dando priorità agli interventi a favore di soggetti pubblici e privati sui territori dei comuni ricadenti nelle aree a più elevata sensibilità e relative fasce di rispetto, e alle Amministrazioni Comunali che hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso.
5. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3, é fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 15.
(Controlli e sanzioni relativi agli impianti di illuminazione pubblica)
1. Le installazioni di illuminazione pubblica di proprietà o competenza di Comuni o di enti sovracomunali, sono soggette al controllo da parte della Provincia competente per territorio.
2. Nei casi in cui i Comuni e gli enti sovracomunali realizzino le opere di cui al comma precedente in assenza di parere preventivo, le realizzino in difformità o non ottemperino alle prescrizioni di adeguamento degli impianti esistenti entro i termini fissati, la Provincia dispone l’adeguamento degli impianti esistenti o la messa a norma di nuovi impianti difformi o non autorizzati, sostituendosi se necessario al Comune o all’ente sovracomunale competente, con onere a carico di questo, e con l’eventuale irrogazione delle seguenti sanzioni:
a) sospensione nella erogazione di ogni contributo provinciale;
b) sospensione di emissione di pareri su progetti di impianti di pubblica illuminazione eventualmente in itinere.
3. Le installazioni di illuminazione pubblica di proprietà o competenza provinciale sono soggette al controllo della Regione, che approva gli impianti di nuova realizzazione, la estensione o la modifica sostanziale di quelli esistenti. In caso di inadempienza la Regione si sostituisce alla Provincia, con onere a carico di questa, nell’adeguamento degli impianti esistenti o nella messa a norma di nuovi impianti difformi o non autorizzati.
Art. 16.
(Sanzioni)
1. Chiunque installi o modifichi impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, incorre in una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni, oltre all’obbligo della disinstallazione o riduzione dell’impianto a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima, a norma dell’articolo 8, comma 3, della presente legge.
2. Chiunque su tutto il territorio regionale installi o modifichi o utilizzi impianti o sorgenti luminose in modo non conforme alla presente legge o al Regolamento comunale dell’illuminazione, e non provvede al loro smantellamento od al loro adeguamento ai requisiti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Provincia segnalante l’inadempienza, incorre in una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300 mila a lire 10 milioni per impianto.
3. Nel caso in cui l’abuso di cui al comma 2 avvenga all’interno delle aree di elevata sensibilità o nella fascia di rispetto delle medesime aree, previa diffida della Provincia a provvedere entro quindici giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 15 milioni per impianto.
4. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l’uso di impianti e sorgenti di luci altamente inquinanti e la loro utilizzazione a pieno regime per tutta la durata della notte ovvero se l’abuso avviene a fini commerciali o propagandistici. Nel caso in cui si tratti dei fasci di luce e della proiezione di immagini di cui all’articolo 12, comma 14, oltre la suddetta sanzione é d’obbligo spegnere l’impianto all’atto della comunicazione della Provincia.
5. In caso di abusi gravi e/o reiterati con impianti aventi potenza installata massima superiore a 12 kW la sanzione é pari al doppio del valore commerciale degli impianti abusivi, da determinarsi a cura dell’Ufficio Tecnico Provinciale.
6. La Provincia competente per territorio ove si verifica l’abuso provvede alla irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l’adeguamento degli impianti.
7. Nei casi particolari di entrata in funzione di impianti di illuminazione che, oltre a contravvenire le norme della presente legge o del Regolamento comunale dell’illuminazione, dovessero devastare il territorio e l’ambiente circostante a causa della potenza installata e per la vastità del territorio occupato, oltre le sanzioni previste dal presente articolo, é facoltà del Sindaco emettere un’ordinanza di spegnimento dell’impianto; l’impianto rimarrà spento fino alla messa a norma.
8. I soggetti pubblici, ivi compresi i Comuni e gli enti sovracomunali, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati dalla presente legge, sono sospesi dall’erogazione dei contributi regionali di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge e dall’eventuale beneficio di riduzione del costo dell’energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione, fino a quando non si adeguino alla stessa.
9. Il provvedimento di cui al comma 8 é adottato con deliberazione della Giunta regionale, previa ispezione; e nel caso particolare di inosservanza da parte dei Comuni dei termini e delle modalità, previsti dalle norme transitorie di cui all’articolo 18 della presente legge, e per l’adozione del Regolamento comunale dell’illuminazione esterna di cui all’articolo 5, il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della vigente normativa in materia.
Capo V. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 17.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione della presente legge é autorizzata, per l’anno finanziario 2001, la spesa complessiva di lire 500 milioni, pari a EURO 258.228,45.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2001, in termini di competenza e di cassa, di appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) “spese per collaborazioni e consulenze delle organizzazioni in materia di prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso” con importo pari a lire 50 milioni e a EURO 25.822,84;
b) “contributi agli enti locali per gli adempimenti di propria competenza in materia di inquinamento luminoso” con importo pari a lire 50 milioni e a EURO 25.822,84;
c) “contributi in conto capitale agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento luminoso” con importo pari a lire 250 milioni e a EURO 129.114,22;
d) “contributi all’ ARPA per progetti e interventi volti al controllo, al monitoraggio dell’inquinamento luminoso” con importo pari a lire 50 milioni e a EURO 25.822,84;
e) “contributi agli enti di gestione dei parchi naturali e delle aree protette per progetti e interventi volti al risparmio energetico e alla messa in opera di apposita cartellonistica e sentieristica in materia di inquinamento luminoso” con importo pari a lire 100 milioni e a EURO 51.645,69;
3. La copertura di spesa di cui al comma 2 lettera a) é assicurata con la riduzione dello stanziamento del capitolo 10870 del bilancio di previsione 2001 e al comma 2, lettera b) é assicurata riducendo lo stanziamento del capitolo 15910 del bilancio di previsione 2001. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell’elenco 4 del bilancio 2001 ove viene aggiunta la voce “Inquinamento luminoso”. Per la spesa di cui al comma 2, lettere c) d) ed e) si fa fronte con le risorse del capitolo 27170 del bilancio di previsione 2001, ove aggiunta la voce “inquinamento luminoso” all’elenco 5 del bilancio 2001.
4. Per gli anni 2002 e 2003, la spesa ammontante rispettivamente a lire 500 milioni pari a EURO 258.228,45, é coperta con riduzione degli stanziamenti dei capitoli n.10870 per un importo pari a 50 milioni ( EURO 25.822,84), n.15910 per un importo pari a 50 milioni ( EURO 25.822,84), e n.27170 per un importo pari a 400 milioni ( EURO 206.582,76) del bilancio pluriennale 2001-2003.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie relative agli impianti)
1. La riduzione dell’inclinazione delle sorgenti di luce e/o la installazione di appositi schermi sulle armature ovvero la sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dall’articolo 12 e, per le aree tutelate ai sensi dell’articolo 4, anche quelle previste dall’articolo 13, debbono essere attuate entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La schermatura o sostituzione delle sorgenti di luce altamente inquinanti entro 1 km in linea d’aria a tutela degli osservatori astronomici e delle stazioni per l’osservazione astronomica di cui all’allegato B, disposto dall’articolo 13, comma 5, deve avvenire entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. I divieti di utilizzare fasci di luce per fini pubblicitari o voluttuari, e di proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio, di cui all’articolo 12, comma 14, sono efficaci a partire dal trentesimo giorno di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli impianti di proprietà pubblica che non possono essere adeguati, entro il termine di dodici mesi, ai requisiti richiesti dalla presente legge, devono essere sostituiti o rimossi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge se situati nelle aree a più alta sensibilità e relative fasce di rispetto tutelate ai sensi dell’articolo 4; per gli altri impianti di proprietà pubblica esistenti fuori di tali aree il termine é fissato in cinque anni.
5. Gli impianti privati esistenti su tutto il territorio regionale, che non possono essere adeguati per motivi tecnici a quanto prescritto dalla presente legge, debbono essere modificati, sostituiti o rimossi entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale, di concerto e su indicazione delle associazioni ambientaliste, dell’ I.D.A. , di CieloBuio, e della U.A.I. può stabilire, sia nella deliberazione di cui all’articolo 4, sia con successivi autonomi provvedimenti, scadenze più restrittive per l’adeguamento di particolari impianti che presentino condizioni di elevato inquinamento ottico e luminoso o presentino un rendimento dal punto di vista energetico particolarmente basso.
Art. 19.
(Disposizioni finali)
1. é abrogata la legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), fatti salvi gli effetti prodotti non in contrasto con la presente legge e le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. I regolamenti regionali dei settori edili ed industriali e i capitolati tipo per l’illuminazione pubblica, di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2000 rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con la presente legge, fino al loro adeguamento, da effettuarsi secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’articolo 6, comma 1, lettera d) della presente legge.
3. I Piani regolatori dell’illuminazione di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 6, comma 1, della l.r. 31/2000 rimangono in vigore per quanto non in contrasto con la presente legge, e devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’articolo 5.
4. I Regolamenti comunali dell’illuminazione vigenti alla data di pubblicazione della presente legge rimangono in vigore per quanto non in contrasto con essa e devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’articolo 5.
5. Le aree a più elevata sensibilità, individuate ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 31/2000 dal Gruppo di lavoro is