COMUNE DI ALESSANO – Regolamento Comunale

Varato il 30 Novembre 2002 nel comune di Alessano (Lecce)
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA
REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L’ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

ART. 1 – Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati da costruire successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi quelli in fase di progettazione o in procedura di appalto, dovranno avere un’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90° e essere dotati di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione o di lampade con efficienza analoga o superiore.
2. Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l’inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, salvo quelli destinati a ordine pubblico, giustizia, difesa o zone legate alla sicurezza quali incroci stradali, nodi ferroviari, dovranno essere equipaggiati con riduttori di flusso luminoso, in grado di ridurre il flusso emesso dalle lampade dal 30% al 50% del valore nominale, dopo le ore 24:00.
3. Per tutti i nuovi impianti illuminanti edifici e/o monumenti è ammessa solo la tecnica di illuminazione radente dall’alto verso il basso e la luminanza delle superfici illuminate non può superare 1 cd/m2.
4. Fari, torri-faro e riflettori, illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.
5. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso.
6. Le insegne illuminate da faretti, anche se facenti parte dell’insegna stessa, devono emettere 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre, come tutti gli altri impianti di illuminazione esterna.

ART. 2 – Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si deve provvedere alla modifica dell’inclinazione delle sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri, qualora essa avvicini l’impianto agli stessi.
2. Gli impianti di illuminazione pubblica e privata, pre-esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in caso di ricostruzione radicale di tutto l’impianto o sostituzione parziale dei corpi illuminanti, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all’art.1.
3. Gli impianti di illuminazione, particolarmente inquinanti od abbaglianti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, individuati dall’Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) o dalla Polizia Municipale (anche su segnalazione da parte di associazioni culturali, locali e non, che si occupino anche di inquinamento luminoso), sia pubblici che privati dovranno essere sostituiti con gradualità secondo i tempi e i modi concordati con l’U.T.C.

ART. 3 – Criteri integrativi

1. Nell’illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati i sistemi di illuminazione dall’alto verso il basso e vige l’obbligo di spegnimento entro le ore 24:00. Solo nel caso di soggetti di comprovato valore storico ed architettonico è ammessa illuminazione dal basso verso l’alto, in tal caso i fasci luminosi devono rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione della potenza impiegata entro le ore 24:00.
2. é altresì fatto espresso divieto, nel territorio del Comune, di utilizzare, per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
3. Tutte le insegne luminose dovranno essere spente entro le 24:00. Sono esclusi: il periodo estivo dal 1 giugno al 31 agosto, il periodo invernale dal 20 dicembre al 10 gennaio, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate dall’Amministrazione Comunale. Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

ART. 4-Deroghe

é concessa deroga:
1. esclusivamente nelle strade, piazze ed aree del centro storico a traffico prevalentemente pedonale, dove sono ammessi apparecchi per l’illuminazione con intensità luminosa massima di 15 cd per 1000 lumen, per angoli gamma superiori a 90°, e 0.45 cd per 1000 lumen per angoli gamma superiori a 110°.
2. per le sorgenti di luce che risultino internalizzate (ad esempio luci in terrazzi coperti, sotto tettoie, schermate da vicoli e/o ripari di altro genere) e quindi, in concreto, non inquinanti;
3. per le sorgenti con emissione non superiore ai 1500 lumen per ogni punto luce (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce). Per gli impianti con numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro i 2250 lumen, fermi restando i vincoli del singolo punto luce e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore ai 1500 lumen.
4. per le sorgenti di luce di uso temporaneo che vengano utilizzate non oltre le ore 20:00 nel periodo di ora solare e non oltre le 22:00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza;
5. per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi.

Per tutte le insegne luminose permane comunque l’obbligo dello spegnimento totale secondo quanto prescritto dall’art. 3 comma terzo.

ART. 5 – Impianti sportivi

L’illuminazione di tali impianti, operata con fari, torri faro e proiettori, deve essere realizzata nel rispetto delle indicazioni generali di cui all’art. 1.
La stessa deve essere garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampada ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un’alta resa cromatica è consentito l’impiego di lampade agli alogenuri metallici. I proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da impedire la dispersione di luce al di fuori dell’area destinata all’attività sportiva.
Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori simmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.
Per tutti gli impianti sportivi pre-esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, valgono le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3.

ART. 6 – Autorizzazioni

1. Questo Regolamento costituisce integrazione al regolamento edilizio.
2. Con esclusione di quelli di modesta entità previsti all’art. 4, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario o il radicale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti privati o pubblici devono predisporre e depositare presso l’Ufficio Tecnico Comunale apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da professionista abilitato.
3. Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato ai criteri del presente Regolamento.
4. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi ai criteri del presente Regolamento;
5. L’Ufficio Tecnico in sede di approvazione delle Concessioni e/o Autorizzazioni edilizie dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 7- Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso

1. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l’applicazione del presente regolamento, da parte di soggetti pubblici e privati, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta degli enti e/o associazioni culturali, locali e non, che si occupino anche di inquinamento luminoso;
2. per la migliore conversione degli impianti il Comune potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dagli enti e dalle associazioni di cui sopra;
3. in particolare, queste ultime, potranno provvedere alla comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale e/o al Comando Polizia Municipale di eventuali anomalie riscontrate;
4. il controllo dell’applicazione e del rispetto del presente Regolamento è demandato all’Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Municipale;
5. entro due mesi dall’applicazione del presente Regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

ART. 8 – Sanzioni

1. Il titolari di un impianto di illuminazione che contravviene alle norme di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento, incorre nella sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 per ogni punto luce.
2. Si applica la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.000,00 se trattasi di impianti proiettanti fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto, in questo caso è d’obbligo spegnere l’impianto all’atto dell’elevazione del verbale. Per tutti gli altri impianti non in regola è previsto l’obbligo di messa in regola entro e non oltre 180 gg. dalla data di elevazione del verbale.
3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento.

Commenti chiusi