Circolare 15 giugno 1999 protocollo n° 5485/311.311
Ai sigg. sindaci
Dei comuni della regione Veneto – LORO SEDI
Ai sigg. presidenti
Delle provincie della regione Veneto – LORO SEDI
E p.c. Al Signor Commissario del Governo
Nella regione Veneto
San Marco, 2661 – 30124 VENEZIA OGGETTO: inquinamento luminoso.
Accogliendo e facendo propria la richiesta protocollo 550/31699 del 07.04.99 del Signor commissario del Governo nella regione del Veneto di valutare l’opportunità di promuovere sul problema dell’inquinamento luminoso un ‘ intervento diretto di questa Amministrazione Regionale presso tutti i Sindaci dei Comuni del Veneto, si trascrive di seguito il testo della nota protocollo 196/GAB/99 del 30.03.99, di pari oggetto, già trasmessa dal Sig. Prefetto della provincia di Venezia ai Sindaci dei Comuni della stessa Provincia, che si ritiene meritoria di particolare attenzione in quanto individua puntualmente alcune tra le principali problematiche conseguenti i fenomeni di inquinamento luminoso:
“… Stante la ricorrenza del problema dell’inquinamento luminoso nelle ore notturne, si ritiene opportuno rammentare alle SS.LL. il contenuto precettivo dell’ art. 23, 1° e 4° comma del nuovo codice della strada, nella parte in cui – in tema di pubblicità (sia diretta, sia indiretta) sulle strade – stabilisce che lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare sorgenti luminose (costituenti pubblicità, diretta o indiretta) visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono produrre abbagliamento o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia della segnaletica stradale.
La collocazione dei mezzi pubblicitari (come le sorgenti luminose) lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle norme del nuovo codice della strada, per cui tale atto amministrativo va necessariamente negato nei casi di divieto legale di collocazione.
Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
Il sanzionamento per le violazioni dell’art.23 del nuovo codice della strada è previsto nello stesso articolo 23, 11°, 12°, 13° comma cit.
Si richiama altresì l’attenzione delle SS.LL. sulla legge regionale n. 22 del 27 giugno 1997 recante norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso – una delle prime in Italia nel settore – che sancisce dei precisi adempimenti dei comuni.
Una puntuale applicazione delle succitate normative ridurrebbe l’inquinamento luminoso, contribuirebbe a migliorare la sicurezza del traffico veicolare e delle persone, ed, in generale, apporterebbe un miglioramento della qualità della vita, oltre che una ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione”.
Confidando nella sensibilizzazione verso i problemi individuati nel testo precedentemente riportato ed in una fattiva collaborazione da parte delle SS.LL. e degli altri enti responsabili, al fine di garantire sia le migliori condizioni ambientali e di sicurezza per la popolazione che l’adeguamento a quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale, si inviano distinti saluti.
L’Assessore alle Politiche
per l’Ambiente
– Massimo Giorgetti –
pagina a cura di Leopoldo Della Gassa – Nove – Vicenza