Ordinanza per divieto di installazione sorgenti di cui art. 23, comma 1 del nuovo codice della strada.
Ordinanza No. 178 15/09/1995
IL SINDACO
1. Richiamato l’art. 23 del nuovo Codice della strada D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui per effetto del comma 1, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare … sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che possono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
2. Accertato che è ormai consolidata e diffusa abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali che svolgono la loro attività di notte, potenti fari che nel periodo notturno proiettano verso l’esterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati a identificare e localizzare la presenza dei locali stessi e a catturare l’attenzione dei cittadini edegli utenti della strada;
Constatato però che essi, proprio in relazione alla loro natura, alle specifiche ed alle caratteristiche sopra elencate, possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade e, soprattutto, distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
Ravvisata la necessità di VIETARE su tutto il territorio comunale l’installazione di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo vietate dall’art. 23, comma 1 del nuovo Codice della strada sopra citato;
Visto l’art. 23, comma I del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e le sue modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 38 della Legge 08/06/1990, n. 142;
ORDINA
1. é VIETATA, su tutto il territorio comunale, l’installazione delle sorgenti luminose sopra indicate;
2. SI Dà TEMPO 30 (TRENTA) GIORNI dalla data di pubblicazione della presente all’Albo pretorio per la rimozione di quelle che risultano già installate.