PDL d’iniziativa del senatore RIPAMONTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2002
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Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del Paese. Norme per le aree protette in materia di inquinamento luminoso e di istituzione dei punti di osservazione astronomica
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Art. 1.
(Finalità)
1. Ai fini della presente legge e per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.
2. La presente legge definisce le procedure e le norme per limitare le emissioni luminose al fine di tutelare la flora e la fauna, migliorare l’ambiente, proteggere il paesaggio naturale e garantire l’integrità del cielo notturno e diurno al di sopra delle aree protette.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle aree protette nazionali e regionali e in quelle di cui all’articolo 32 della citata legge n. 394 del 1991.
Art. 2.
(Definizioni di inquinamento
luminoso e ottico)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “inquinamento luminoso”: ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste;
b) “inquinamento ottico”: qualsiasi illuminazione diretta o indiretta prodotta da impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare.
Art. 3.
(Limiti di inquinamento)
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche a carattere pubblicitario, nelle aree di cui al comma 3 dell’articolo 1, in fase di progettazione, appalto o installazione, devono essere eseguiti secondo i seguenti criteri per assicurare la limitazione dell’inquinamento luminoso, dell’abbagliamento e dei consumi energetici:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche e armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 candela per kilolumen (cd/klm) a 90º e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a 90º e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
c) per gli impianti di illuminazione con ottiche, a sfera, ornamentali e similari: massima emissione luminosa consentita 25 cd/klm a 90º e 5 cd/klm a 95º e oltre;
d) per gli impianti di illuminazione con fari simmetrici, asimmetrici e torri-faro, anche di grandi aree di qualsiasi tipo: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a 90º e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
e) per gli impianti di illuminazione di facciate di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminazione dal basso verso l’alto con obbligo di spegnimento alle ore 23 e massima luminanza di 1 candela per metro quadrato (cd/mq);
f) per gli impianti di illuminazione di facciate o altri elementi architettonici di edifici di particolare e comprovato valore artistico i fasci di luce devono essere rigorosamente contenuti entro i limiti perimetrici delle superfici illuminate con spegnimento obbligatorio alle ore 23 nel periodo di ora solare e alle ore 24 in quello di ora legale. Nel caso non fosse possibile rispettare tale norma, a causa della irregolarità della superficie da illuminare o per altro specifico motivo cogente, fermo restando l’orario di spegnimento, il flusso diretto verso l’emisfero superiore, non intercettato dalla superficie illuminata, non deve essere superiore al 5 per cento del flusso nominale uscente dal corpo illuminato;
g) le insegne pubblicitarie non dotate di luce propria devono essere illuminate con fari posizionati dall’alto verso il basso. Per tutti i tipi deve essere rispettato come orario di spegnimento quello delle ore 23 nel periodo di ora solare e delle ore 24 in quello di ora legale;
h) è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi, di qualsiasi colore e potenza, rivolti verso l’alto, quali fari, fari laser e giostre luminose, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario. È vietato, altresì, sia di giorno che di notte, proiettare immagini luminose sia sul cielo sovrastante il territorio protetto, sia sullo stesso territorio di cui all’articolo 1, comma 3.
2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica alle insegne di necessario e indispensabile uso notturno.
3. Per esercizi commerciali, d’intrattenimento o di altro genere, l’orario massimo di spegnimento può coincidere con quello di chiusura al pubblico degli stessi.
4. Tutti gli impianti devono essere equipaggiati con lampade al sodio ad alta o bassa pressione, a seconda delle esigenze e delle finalità degli stessi. Per quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere adottati dispositivi in grado di assicurare il contenimento dei consumi energetici in percentuale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al regime nominale di funzionamento. Tale riduzione deve essere conseguita dalle ore 23 nel periodo di ora solare e dalle ore 24 in quello di ora legale.
5. Per le strade a traffico motorizzato si devono selezionare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento non solo in base alla categoria della strada, ma anche all’intensità di circolazione.
6. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono certificare tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione commercializzati la loro possibilità di essere utilizzati per impianti eseguiti a norma antinquinamento luminoso ai sensi del comma 1, mediante apposizione sul prodotto della dicitura “ottica antiquinamento luminoso” e allegare le specifiche di montaggio per le quali si ottiene la rispondenza dichiarata.
7. Restano salve le norme in materia, già adottate o che verranno adottate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora impongano norme più restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.
8. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto e la progettazione degli impianti di illuminazione per esterni devono rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l’esercizio e la manutenzione degli impianti, sia riguardo la costruzione. In particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, devono essere costruiti sia su un’unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo, sia con l’ottica parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti devono costituire eccezione e devono essere motivate dal progettista dell’impianto con apposita relazione.
Art. 4.
(Punti di osservazione astronomica)
1. Gli enti parco individuano, nell’ambito del territorio ricadente nell’area protetta, in collaborazione con gli osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni astrofile e ambientali operanti sul territorio, delle apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astromonica.
2. Per i fini di cui al comma 1, gli enti parco istituiscono centri visita o centri didattici del parco, dotati di strumentazione astronomica per l’osservazione del cielo notturno e diurno.
3. Gli enti gestori delle aree naturali protette organizzano, in collaborazione con gli osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni astrofile e le associazioni ambientaliste operanti sul territorio, corsi per insegnanti e attività per le scuole e i cittadini inerenti l’osservazione del cielo.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, predispone una campagna informativa, in collaborazione con la Società astronomica italiana (SAIT), l’Unione astrofili italiani (UAI) e le associazioni ambientaliste per gli scopi di cui al presente articolo.
Art. 5.
(Piani di intervento)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione delle aree protette, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati:
a) predispongono una proposta di adeguamento dei regolamenti e degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, ai criteri di cui all’articolo 3;
b) predispongono un piano per l’erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che adottino i criteri stabiliti dalla presente legge, anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e 9 gennaio 1991, n. 10;
c) promuovono iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni locali con competenze nell’ambito dell’illuminazione, compresa la distribuzione di materiale informativo e documentale.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore, tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, in fase di progettazione o di appalto, nei comuni interessati alle aree di cui al comma 3 dell’articolo 1 sono eseguiti secondo i criteri di cui all’articolo 3.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, installati prima della sua entrata in vigore, devono essere adeguati ai criteri di cui all’articolo 3.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad emanare un regolamento per limitare le emissioni luminose nelle aree marine protette.
5. La mancata realizzazione delle disposizioni previste dal presente articolo fa venir meno l’accesso ai fondi stanziati con la presente legge.
Art. 6.
(Interventi del Ministero della
pubblica istruzione)
1. A decorrere dal 2002 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde alle istituzioni scolastiche, entro il limite massimo di spesa di 2 milioni di euro, un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per i viaggi di istruzione da queste organizzati e realizzati, che abbiano come scopo la partecipazione alle attività di cui all’articolo 4.
2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono determinate con un regolamento adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Interventi del Ministero dell’ambiente)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge è istituito, a partire dal 2002 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il “Fondo per la limitazione delle emissioni luminose nelle aree protette”, di seguito denominato “Fondo”, con la dotazione di 10 milioni di euro.
2. Fino al 31 dicembre 2004, il 50 per cento delle risorse del Fondo sono destinate all’adeguamento di cui all’articolo 5.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 6, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4 dell’articolo 4 e dell’articolo 7, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.