Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’ inquinamento luminoso
11 Marzo 2002
Parte 2 – Art. 15 – Allegati
Art. 16.
(Elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e
individuazione delle zone di particolare protezione).
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge è istituito, presso il settore competente per l’ecologia di ogni regione, l’elenco delle aree da sottoporre a particolare protezione, in cui sono indicati:
a) gli osservatori astronomici e astrofisici professionali;
b) gli osservatori astronomici e astrofisici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione culturale e scientifica di rilevante interesse regionale;
c) i parchi naturali e le aree protette sottoposti a tutela.
2. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della giunta regionale ed è pubblicato nel BUR. L’aggiornamento è effettuato ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta l’anno, sentita la commissione di cui all’articolo 9.
3. La commissione, sentito il parere dei comuni interessati, entro un mese dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e astrofisici, dei parchi naturali e delle aree protette. Tale elenco è adottato mediante delibera della giunta regionale e pubblicato nel BUR. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.
4. La zona di particolare protezione non può, comunque, avere una estensione inferiore a quanto disposto ai sensi dell’articolo 15, comma 1.
Art. 17.
(Misure minime di protezione).
1. Nelle zone di particolare protezione di cui all’articolo 15 devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90^ ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con l’impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90^ 0 cd/klm a 95^ ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90^ – 5 cd/klm a 95^;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90^ ed oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l’alto con obbligo di spegnimento alle ore 24 e luminanza massima di l cd/mq;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici e di monumenti di particolare e comprovato valore artistico e per gli impianti di facciata di edifici e di monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria a sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall’alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23 nel periodo di ora solare e alle ore 24 nel periodo di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l’emisfero superiore e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del 5 per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del 2 per cento in caso di superficie regolare;
g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23 nel periodo di ora solare ed alle ore 24 nel periodo di ora legale;
h) divieto assoluto, per esclusivi fini pubblicitari e se non giustificato da motivi di ordine pubblico, dell’uso di fasci luminosi fissi o roteanti di qualsiasi tipo e potenza o di proiezione di immagini sul cielo o sul territorio o sugli edifici;
i) divieto assoluto di illuminare a scopo pubblicitario gli edifici.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dall’articolo 15 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23 e con l’uso di sole lampade al sodio.
3. Fino alla data di cui all’articolo 15, comma 7, nelle zone di particolare protezione, individuato ai sensi del medesimo articolo, i comuni promuovono, anche di intesa con i gestori degli osservatori astronomici e astrofisici con le locali associazioni di astrofili, l’adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui al comma 2 del presente articolo ed al citato articolo 15.
Art. 18.
(Autorizzazioni amministrative).
1. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterni o per la ristrutturazione di quelli esistenti ovvero per la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine dell’adeguamento degli impianti alle norme di cui all’articolo 15, i soggetti pubblici e privati devono disporre ed inviare all’Ufficio tecnico comunale (UTC) un apposito progetto, redatto da un professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
2. L’UTC, entro due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, autorizza o meno l’esecuzione dell’opera. La mancata autorizzazione deve essere circostanziatamene motivata.
3. Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione trasmessa all’UTC competente entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri stabiliti dalla presente legge, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
4. L’impresa installatrice deve rilasciare al committente o all’appaltante un’apposita certificazione, avente valore legale, di rispondenza delle sorgenti luminose ai criteri stabiliti dalla presente legge.
5. Al fine di formulare il proprio parere in merito, i soggetti di cui all’allegato II annesso alla presente legge, nonché gli enti preposti alla gestione delle relative fasce di appartenenza previste dallo stesso allegato possono, a richiesta, ottenere copia della documentazione delle autorizzazioni rilasciate dall’UTC e delle relative certificazioni.
Art. 19.
(Norme per l’utilizzo di fonti energetiche alternative e
rinnovabili nella regione Puglia).
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, la regione Puglia, unitamente alle amministrazioni provinciali e comunali, promuove l’utilizzo di fonti alternative e rinnovabili per la produzione dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, presenti sul proprio territorio.
2. Allo scopo di cui al comma 1 gli enti locali operanti sul territorio regionale si avvalgono del supporto tecnico dell’IDA, dell’UAI, dell’AIDI, delle associazioni di astrofili, nonché dell’ENEA e delle associazioni di categoria operanti nel settore del risparmio energetico e delle fonti energetiche alternative e rinnovabili, quali la Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia e la Sezione italiana della Società internazionale dell’energia solare.
Art. 20.
(Deroghe).
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 15, le seguenti installazioni:
a) le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, ed, in generale, le installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto;
b) le sorgenti di luce, non a funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del sole;
c) gli impianti per le manifestazioni all’aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto le autorizzazioni di cui all’articolo 18, per un limite massimo di tre giorni al mese per ogni comune interessato, purché senza giostre luminose e proiettori laser;
d) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza;
e) i porti, gli aeroporti e le strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea.
Art. 21.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, per la progettazione, l’installazione e la gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, per le zone tutelate, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90^ – 0 cd/klm a 95^ ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90^ – 0 cd/klm a 95^ ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90^ – 5 cd/klm a 100^;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri-faro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90^ – 0 cd/klm a 95^ ed oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il 30 per cento, alle ore 23 nel periodo di ora solare ed alle ore 24 nel periodo di ora legale;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24, oppure, in particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di un mese l’anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune;
g) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del 10 per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24;
h) per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24; per le insegne di esercizio commerciali o di altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all’orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: divieto di illuminazione dal basso verso l’alto;
i) divieto assoluto, per esclusivi fini pubblicitari e se non giustificato da motivi di ordine pubblico, dell’uso di fasci luminosi fissi o roteanti di qualsiasi tipo e potenza o di proiezione di immagini sul cielo o sul territorio o sugli edifici;
l) divieto assoluto di illuminare a scopo pubblicitario gli edifici.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 90^.
3. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all’inquinamento luminoso e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e di prevenzione dell’inquinamento stesso, le regioni provvedono ad organizzare campagne promozionali, convegni e seminari ed a promuovere altre iniziative di carattere divulgativo, anche in collaborazione con le province, i comuni, gli osservatori astronomici e astrofisici professionali e non professionali, le associazioni di astrofili e gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’illuminazione.
4. Per contribuire alla sensibilizzazione della popolazione alle problematiche relative all’inquinamento luminoso, su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici e astrofisici professionali e non professionali e delle associazioni di astrofili, in coincidenza con particolari fenomeni astronomici e comunque per non più di dieci giorni l’anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e dell’ordine pubblico, nelle zone di protezione di cui all’articolo 16, lo spegnimento integrale oppure la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
5. Gli enti gestori dei parchi naturali e delle aree protette di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), possono individuare nel territorio di loro competenza, avvalendosi anche della collaborazione delle locali associazioni di astrofili, delle apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astronomica. In tali aree sono istituiti centri visita o centri didattici dotati di strumentazione astronomica per consentire, anche mediante convenzioni con le locali associazioni di astrofili, lo svolgimento di visite guidate, di osservazioni scientifiche, di attività didattiche e di corsi rivolti alle scuole nonché ai visitatori. Per l’allestimento delle aree gli enti gestori possono richiedere contributi alla regione competente secondo le modalità indicate dall’articolo 13, comma 4.
ALLEGATO I
(articolo 11, comma 4)
CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
COMUNALE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1. Caratteristiche del comune e del suo territorio
1.1 Caratteristiche geomorfologiche
Individuazione delle parti di territorio che sono situate in pianura, vicino al mare ovvero in una zona montagnosa o collinare.
1.2 Estensione territoriale
Lettura della superficie complessiva del territorio finalizzata a suddividere le dotazioni impiantistiche e di servizio in sezioni omogenee in funzione dei rioni, delle strade principali, del centro storico, delle zone di espansione e similari.
1.3 Caratteristiche climatiche (pioggia, nebbia, vento, neve)
La presenza di particolari condizioni meteorologiche prevalenti condiziona le analisi relative alle prospettive di attività e di valorizzazione del territorio, nonché alle scelte dei dispositivi di impianto, e costituisce un dato imprescindibile nell’impostazione progettuale.
1.4 Agenti inquinanti/corrosivi (industrie, salinità)
La presenza di elementi particolarmente aggressivi orienta la scelta degli appropriati involucri resistenti agli agenti inquinanti e/o corrosivi e alla salinità.
2. Caratteristiche storico-ambientali
2.1 Individuazione delle tipologie urbanistiche omogenee e loro caratteristiche ai fini dell’illuminazione e della dotazione di servizi integrati.
2.1.1 Centro storico:
a) studio dell’impatto visivo diurno degli elementi di impianto;
b) studio delle tonalità e delle rese cromatiche della luce artificiale in relazione ai materiali degli edifici ed alle scelte generali di piano;
c) ottimizzazione del comfort illuminotecnico e ambientale in ogni zona omogenea per qualità architettonica, tipologia e densità di frequentazione, con scelta bilanciata tra le specifiche modalità di illuminamento e dei loro effetti in relazione alle attività permanenti e temporanee previste;
d) analisi di servizi implementabili, delle conseguenti installazioni impiantistiche, del loro grado di integrabilità nel sistema di gestione illuminotecnica.
2.1.2. Nuclei abitativi con particolari caratteristiche storiche o etniche.
2.1.3. Ampliamenti in zone connotate da un’epoca insediativa omogenea.
2.1.4. Aree tipicamente residenziali.
2.1.5. Aree verdi urbane.
2.1.6. Aree verdi extraurbane.
2.1.7. Aree verdi inserite in complessi storici o monumentali.
2.1.8. Aree esclusivamente pedonali e commerciali.
2.1.9. Aree industriali e artigianali.
3. Aree e siti oggetto di specifica installazione illuminotecnica e impiantistica di servizio.
Si intendono come tali tutte quelle realtà del tessuto urbano non riconducibili, a causa della loro elevata valenza storica, architettonica, ambientale e memoriale, ad alcuna delle strade o aree definite dagli orientamenti generali del piano. Rientrano in tale categoria tutti quei siti, sia di modesta estensione, sia interessanti una rilevante porzione del tessuto viario del centro storico, ritenuti meritevoli di attenzione specifica con riferimento all’illuminazione, per i quali non si ritengono proponibili soluzioni che ricorrano a normali produzioni commerciali di apparecchi illuminanti o che comunque richiedano apparecchi normalmente non utilizzati per l’illuminazione stradale, veicolare o pedonale, o per i quali sia opportuno prevedere modalità di gestione differenziata e dinamica.
3.1. Anagrafe dei siti.
L’identificazione dei siti deve avvenire con l’esplicito supporto di consulenti specialistici, interni o esterni all’amministrazione, secondo opportune metodologie, e documentato con l’uso di strumenti informatici.
3.1.1. Metodologia diagnostica.
La classificazione dei siti è attuata secondo un preciso schema logico che prevede, nell’ordine:
a) l’individuazione sulla cartografia delle aree in cui possono ricadere siti con le caratteristiche definite al punto 2;
b) l’analisi dettagliata delle aree evidenziando prioritariamente eventuali situazioni “estese” che richiedano l’applicazione di una soluzione installativa specifica e complessa, con criteri di omogeneità totale o per singole aree (gruppi di strade e piazze di centri storici, canali, ponti, portici e similari);
c) l’individuazione dei singoli elementi significativi, quali componenti storici, architettonici, di arredo, di memoria, di voto, di orientamento nel paesaggio urbano. La classificazione deve comprendere, per ciascuno dei siti individuati, elementi oggettivi atti a meglio qualificare l’eventuale e successivo momento progettuale:
I) datazione storica del sito e cronologia dei principali eventi che ne hanno eventualmente modificato la funzione e l’aspetto;
II) connotazione architettonica e artistica, incluse le tipologie dei principali materiali utilizzati;
III) rilevazione delle esigenze funzionali;
IV) evoluzione funzionale e semantica nel tempo;
V) rilievo storico delle forme di illuminazione in relazione alle attività documentate nel tempo;
VI) analisi dei vincoli artistici ambientali, architettonici, storici;
VII) valutazione delle tradizioni comportamentali e percettive e delle loro possibili evoluzioni.
3.1.2. Criteri di intervento
I progetti nell’ambito di questi siti devono presentare una struttura particolare, diversa da quella utilizzata per le altre aree a traffico veicolare, o pedonale, essenzialmente basata su opportuni parametri illuminotecnici.
Ogni progettista sviluppa alcune indicazioni generali:
a) considerare l’illuminazione un fatto culturale prima che tecnico: umile accostamento alla storia, alle tradizioni, all’ambiente geografico ed umano, alla vocazione socio-economica-religiosa del sito per decidere “se e come illuminare”;
b) considerare la luce come un segno: il compito principale è, in questo caso, quello di segnalare graficamente l’ambiente, senza alcuna funzione utilitaria;
c) valutare l’effettivo impatto ambientale dell’evento illuminotecnico, nelle sue vesti diurna e notturna, studiando e documentando accuratamente ogni dettaglio: intensità luminosa, resa cromatica, effetti d’ombra, impatto visivo degli oggetti;
d) contenere i volumi di luce entro geometrie strettamente indispensabili per il compito visivo evitando intrusioni permanenti nella sfera privata (facciate e finestre di abitazioni), verso la volta celeste e verso l’ambiente della flora e della fauna notturna;
e) adottare, ovunque possibile, sistemi di gestione e controllo differenziati e autonomi, prevedendo la massima integrazione con tutti gli impianti atti a definire la qualità abitativa e ambientale;
f) scegliere apparecchi e impianti comunque rispondenti alle normative CEI e CIE privilegiando i criteri di sicurezza, rapidità di manutenzione e sostituzione, elevata efficienza e durata.
3.1.3. Individuazione di edifici con particolare destinazione.
a) storici e monumentali;
b) di culto;
c) caratteristici della città.
3.1.4. Storia dell’illuminazione del comune:
a) documentazione di archivio descrittiva degli elementi caratteristici dell’illuminazione esistente nel tempo;
b) individuazione di particolari modelli di sostegni e apparecchi di illuminazione.
RILIEVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTI
(Eseguito dalla società committente su consulenza del progettista o eseguito dal progettista con incarico specifico)
a) proprietà degli impianti (ENEL, comune, altri);
b) alimentazioni, potenze elettriche impegnate, tipo di distribuzione elettrica;
c) tipologie degli apparecchi utilizzati;
d) lampade impiegate: potenza, rendimento, tonalità di colore, resa dei colori;
e) tipo delle installazioni: a palo, a sospensione, a parete;
f) illuminamenti presenti sulle varie tipologie di strade, piazze, prospetti e similari;
g) presenza di non uniformità nell’illuminazione, di abbagliamenti molesti disabilitanti, di inquinamenti luminosi evidenti, sia di tipo globale sia localizzato in ambito pubblico e privato;
h) interferenze dell’illuminazione commerciale e/o sportiva al traffico veicolare, disturbo visivo.
4. ASPETTI PROGETTUALI DEL PIANO
4.1. Impostazioni generali.
4.1.1. Censimento della rete viaria esistente:
a) rilievo delle strade presenti e di quelle previste nelle realizzazioni future (analisi del piano urbano del traffico, se esistente);
b) rilievo delle aree pedonalizzate: miste a un limitato traffico motorizzato; esclusivamente pedonali; parchi pubblici; piste ciclabili.
4.1.2 Classificazione delle strade secondo la normativa UNI sulla base del codice della strada.
4.1.3. Determinazione delle luminanze e degli illuminamenti da realizzare sulle tipologie di strade individuate.
4.1.4. Introduzione e verifica delle varie tipologie di illuminamento per le zone pedonali e miste.
4.1.5. Comfort: uniformità longitudinale (Ul) e trasversale e globale (Uo). Contenimento degli abbagliamenti, scelta delle sorgenti luminose.
4.1.6. Illuminazione con guida visiva: lungo le tangenziali, agli svincoli, nel centro storico, in connessione con gli aspetti urbanistici.
4.1.7. Determinazione delle differenze cromatiche e delle intensità della luce artificiale come valorizzazione delle tipologie di strade e di luoghi.
4.1.8. Illuminazione mirata ai diversi contesti urbani, regole per l’illuminazione privata e commerciale.
4.1.9 Scelta delle luminanze ottimali per l’illuminazione dei prospetti degli edifici e dei monumenti secondo le dinamiche fruitive individuate.
4.1.10 Ottimizzazione dimensionale, cromatica e luminosa della segnaletica stradale e turistica nel relativo illuminamento verticale (mappa della visibilità e della percorribilità).
5. SCELTE TECNICHE PER I FUTURI IMPIANTI E PER I PREVEDIBILI RIFACIMENTI
5.1. Tipologia di impianto più uniforme possibile per zone omogenee.
5.1.1. Classe di isolamento (I o II) e grado di protezione (IP).
5.1.2. Criterio di scelta delle protezioni per la sicurezza elettrica e la sicurezza illuminotecnica.
5.1.3. Geometria e tipologia (su palo, a parete, con sospensioni).
5.1.4. Tipo di posa dei circuiti (aerei, sotterranei).
5.1.5. Apparecchi di illuminazione (ottiche direzionali, scelta dei rendimenti e delle prestazioni illuminotecniche).
5.1.6. Ottimizzazione del rendimento illuminotecnico globale dato dal rapporto tra flusso utile e energia spesa.
5.1.7. Punti di consegna dell’energia con aree di pertinenza dei relativi quadri elettrici , con ottimizzazione tecnica ed economica della suddivisione degli impianti in aree omogenee.
5.1.8. Regolazione dei circuiti di alimentazione degli impianti con regolatori di flusso, dimostrando come tali disposizioni circuitali comportino un consistente risparmio energetico, avendo contemporaneamente una migliore qualità dell’illuminazione.
5.1.9. Manutenzione programmata con codifica dei punti luminosi, con gestione informatizzata e sistemi di monitoraggio continuo degli apparecchi di illuminazione.
5.1.10. Cablaggio integrato per l’erogazione dei servizi atti a valorizzare le potenzialità del territorio e a supportare le attività permanenti e temporanee, con indicazione dei princìpi fondamentali di gestione tecnica e funzionale.
DOCUMENTI COSTITUENTI IL PIANO
1) relazione sulle specifiche del comune e della sua collocazione;
2) relazione sulle caratteristiche storico-ambientali;
3) planimetria con relazione sulle tipologie di impianti esistenti (proprietà, apparecchi di illuminazione, sorgenti luminose, installazione, situazione illuminotecnica);
4) relazione scritto-grafica su edifici o zone di particolare destinazione o interesse diverse da quelle della zona in cui sono inserite;
5) planimetrie dell’area comunale (scale coerenti con i piani regionali generali) riportanti la zonizzazione delle aree con caratteristiche omogenee di illuminazione in relazione alle tipologie urbanistiche;
6) planimetria con l’individuazione e la classificazione delle strade e tipologia dell’illuminazione e degli impianti previsti (colore della luce, guida ottica del traffico, e similari);
7) sezioni e profili significativi in scala adeguata;
8) tabelle di modalità di gestione tecnica e funzionale per zone significative;
9) localizzazione dei nuovi impianti, dei punti di consegna dell’energia, dei quadri elettrici, sistemi di controllo centralizzati, con indicazione delle caratteristiche progettuali con riferimento alla geometria e alla tipologia dell’impianto e del tipo di posa dei circuiti;
10) tabulazione grafica dei mezzi trasmissivi individuati e della collaborazione delle eventuali interfacce utente;
11) stima economica di massima dei costi di capitale e di gestione con articolazione in stralci, in rapporto alle disponibilità finanziarie e alle oggettive priorità di intervento.
ALLEGATO II
(articolo 15, comma 1)
ELENCO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E PROFESSIONALI DA TUTELARE CON RELATIVE FASCE DI
APPARTENENZA
Fascia di 5 km di raggio.
Osservatorio di Farra d’Isonzo (GO);
Osservatorio Montereale Valcellina (PN);
Stazione astronomica di Remanzacco (UD);
Osservatorio astronomico di Vignui (BL);
Osservatorio astronomico Don Paolo Chiavacci (TV);
Osservatorio astronomico Sarafino Zani (BS);
Osservatorio astronomico di Campo dei Fiori (VA);
Osservatorio astronomico comunale di Grosseto;
Osservatorio astronomico comunale di Acquaviva delle Fonti (BA);
Osservatorio astronomico Agrifoglio (PA);
Osservatorio astronomico comunale del Monte Armidda (NU).
Fascia di 10 km di raggio.
Osservatorio astronomico di Alpette (TO);
Osservatorio astronomico Col Drusciè (BL);
Osservatorio astronomico di Sormano (CO);
Osservatorio astronomico Pian dei Termini (PT);
Osservatorio astronomico di Frasso Sabino – Ara (RI);
Osservatorio astronomico di Colle Leone (TE);
Osservatorio astronomico Ferrari – Merlo di Lerma (AL);
Osservatorio astronomico dell’università di Perugia.
Fascia di 15 km di raggio.
Osservatorio astronomico di Teramo.
Fascia di 25 km di raggio.
Osservatorio astronomico di Asiago (VI).
Osservatorio astronomico di Torino sezione staccata osservatorio astronomico di Merate (CO).
Osservatorio astronomico di Loiano (BO).
Osservatorio astronomico di Toppo di Castelgrande (PZ).
Osservatorio astronomico di Serra La Nave (CT).
Osservatorio astronomico di Campo Imperatore (AQ).
Osservatorio astronomico di Campo Catino (FR).