Ordinanza di divieto di fari rotanti o fissi pubblicitari disposizioni in merito all’illuminazione delle strade IL SINDACO
VISTA la nota del 24.01.1998 prot. n. 298, del Gruppo Astrofili Monte-Grappa di Nove (VI), con la quale si notiziava questo Ufficio, che presso la discoteca Taxido, sita in via Ponticello di Molvena (VI), é stato installato ed attivato un fascio luminoso rotante che durante le ore notturne proietta luce bianca di particolare intensità verso il cielo, potendo in tal modo essere fonte di disturbo e distrazione per gli utenti della strada;
SENTITO in merito l’Ufficio di Polizia Municipale;
CONSIDERATO ed accertato che, ormai prassi diffusa l’utilizzo di tali sorgenti luminose di forte intensità, che vengono installate allo scopo di catturare l’attenzione della gente per le sole finalità pubblicitarie dei locali di tettenimento pubblico, e di fatto possono però distrarre l’attenzione degli utenti della strada, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
RITENUTO necessario pertanto, prevenire e contrastare la diffusione di tale fenomeno, fonte di disturbo oltretutto per le attività professionali svolte nell’atmosfera, e potenziale pericolo per l’utenza stradale;
VISTO il T.U.LL.P.S., R.D. 18.6.1931, n.773;
VISTA la legge Regionale n.22 del 27 Giugno 1997 “Norma per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”;
VISTI gli artt. 23 del Codice della Strada vigente, 47 del regolamento di esecuzione dello stesso Codice e 39 della Legge n. 142/90;
ORDINA
é vietato su tutto il territorio comunale l’utilizzo di sorgenti luminose rotanti o fisse, proiettate verso l’esterno o verso il cielo, tali da creare disturbo alla circolazione veicolare, alle attività professionali svolte nell’atmosfera, o distrazione agli utenti della strada.
PRESCRIVE
fino all’entrata in vigore del piano di regionale di prevenzione dall’inquinamento luminoso, ci si attenga, sia in fase di nuova installazione di sorgenti luminose esterne che nella sostituzione di quelle esistenti ai seguenti criteri:
1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogni qualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ad illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
3. Evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.
4. Limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l’orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale.
5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore 22.00, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
DISPONE
L’affissione della presente Ordinanza all’Albo pretorio Comunale per 15 gg. e la notifica in copia alla Discoteca taxido con sede a Molvena Via Ponticello n.13 la trasmissione di copia al dipendente ufficio di Polizia Municipale, al Comando Stazione carabinieri di marostica (VI) e all’ A.S.U.L.S.S. n.3 Dip. di prevenzione di bassano del Grappa (VI) per l’attività di vigilanza.
AVVISA
1. che per la violazione delle presenti disposizioni saranno comminate le sanzioni previste dalle norme richiamate in premesse;
2. che contro il presente provvedimento, é ammesso, nel termine di 60 gg dalla notifica, ricorso al tribunale Amministrativo regionale, oppure entro 120 gg. ricorso strardinario al presidente della Repubblica.