Regolamento Comunale Integrativo alla LR. 17/00 ed al suo regolamento di attuazione n.7/6162 del 20 Settembre 2001 REGOLAMENTO INTEGRATIVO AI CRITERI DELLA LR 17/00 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Articolo 1
(Finalità)
Ai fini della presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del comuni da conservare e valorizzare.
Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali.
Articolo 2
(Criteri generali)
Su tutto il territorio comunale è vietata la produzione, la diffusione, la vendita e la detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche della presente regolamento.
Articolo 3
(Nuovi impianti)
Tutti i nuovi impianti d’illuminazione pubblici e privati devono rispettare le indicazioni espressi dalla legge Regione Lombardia n.17 del 27 Marzo 2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e dal relativo regolamento d’attuazione;
Articolo 4
(Impianti preesistenti)
Entro …. anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (4 anni massimo per le aree di rispetto dalla data di pubblicazione della LR17/00) gli impianti d’illuminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati.
Entro 1 anno dall’entrata in vigore di tale regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica al presente regolamento, da ultimarsi entro ……… anni (4 anni massimo per le aree di rispetto dalla data di pubblicazione della LR17/00).
L’adeguamento degli impianti oltre a rispettare i dettami dell’articolo 2 del presente regolamento, deve essere tale favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate.
Articolo 5
(Criteri integrativi)
L’incremento annuale del flusso luminoso installato nel Comune per illuminazione esterna notturna pubblica e privata non può superare un tetto massimo del 2% annuo.
L’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna nel territorio comunale non può superare l’1.5% annuo. Nota: a rigore il Protocollo di Kyoto chiederebbe all’Italia di stabilizzare l’emissione di anidride carbonica ai livelli del 1990 ma è tuttavia necessario consentire un incremento dell’illuminazione esterna notturna.
Per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore artistico è assolutamente vietato illuminare dal basso verso l’alto e vige l’obbligo di spegnimento alle ore 24.00.
Nel caso di illuminazione di edifici e monumenti o nel caso di tipologie di impianto per cui non vi siano prescrizioni di sicurezza specifiche, la luminanza delle superfici illuminate non può superare 1 cd/m2.
Nell’illuminazione stradale e di grandi aree è fatto divieto di inviare luce verso le pareti delle abitazioni in corrispondenza di finestre o aperture che si trovino a piani superiori al primo e che possano permettere l’ingresso nelle case di luce intrusiva. L’illuminamento di aree di proprietà privata, inclusi l’interno delle case e giardini, non può superare 0.1 lux, salvo diverso accordo con i proprietari delle stesse.
Tutte le insegne luminose commerciali dovranno essere spente entro la mezzanotte con esclusione delle insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna. Le insegne dotate di luce propria (ad esempio quelle al neon; quelle illuminate da faretti, anche se facenti parte dell’insegna stessa devono emettere 0 cd/klm a 90° e oltre, come tutti gli altri impianti di illuminazione esterna) non devono inviare verso l’alto più del 10% del flusso emesso e dovranno essere spente alla chiusura dell’esercizio.
Nei Parchi Naturali del territorio comunale, ed in un raggio di 1 km degli osservatori astronomici il limite di 0cd/klm a 90 gradi ed oltre stabilito dalla LR17/00 e dal regolamento di attuazione, è sostituito dal limite di 0cd/klm ad 80 gradi ed oltre.
Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici e/o le associazioni Cielobuio e International Dark-Sky Association.
Il comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può concedere ai privati (su loro richiesta) contributi per l’adeguamento dell’illuminazione già esistente a quanto previsto dal presente regolamento, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.
Articolo 6
(Concessioni edilizie)
1. I regolamenti edilizi comunali in materia di illuminazione devono essere aggiornati con le indicazioni del presente regolamento;
2. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.
3. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento.
Articolo 7
(Applicazione)
1. Per la migliore e più razionale limitazione dell’inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita dalla sezione italiana dell’International Dark-Sky Association, dal Coordinamento per la protezione del cielo notturno – CieloBuio, dalle rappresentanze locali della Commissione Nazionale per l’inquinamento luminoso dell’Unione Astrofili Italiani.
2. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l’applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta dell’osservatorio astronomico di …………., del Coordinamento per la protezione del cielo notturno CieloBuio, dell’International Dark-Sky Association e delle rappresentanze locali della Commissione Nazionale per l’inquinamento luminoso dell’Unione Astrofili Italiani.
3. Il controllo dell’applicazione e del rispetto della presente legge è demandato al Comando di Polizia Municipale che potrà avvalersi, per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, della consulenza gratuita degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle loro segnalazioni.
5. Entro un mese dall’applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.
Articolo 8
(Sanzioni)
1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito del Comando di polizia municipale, nella sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.