La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3130 dell’8 febbraio 2008, ha stabilito che sono risarcibili anche i danni da inquinamento luminoso.
Ne ha dato notizia in questi giorni il quotidiano “Il Sole 24 Ore” riportando l’accoglimento da parte della III Sezione Civile della Corte di Cassazione del ricorso di un imprenditore agricolo, che aveva chiesto il risarcimento danni per la perdita di produzione dovuta all’alterazione delle “fotosintesi vegetale” causata dalle lampade di illuminazione collocate lungo la strada statale confinante col fondo agricolo.
In pratica, la Cassazione sostiene che sia necessario verificare l’esistenza di accorgimenti tecnici che possano rendere meno invasiva l’opera pubblica, per cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie ad impedire che l’opera arrechi al privato un danno ingiusto.
La sentenza stabilisce che:
La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l’amministrazione realizza e mantiene un’opera pubblica trovano un limite nell’obbligo dell’amministrazione medesima di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonchè le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l’inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell’amministrazione per i danni arrecati a terzi, indipendentemente dal fine pubblico dell’opera.
é interessante notare come alcuni passaggi della sentenza richiamino specificatamente l’inquinamento luminoso come causa del danno subìto:
“…la Corte territoriale ha del tutto omesso di tenere conto della sostituzione, dopo poco tempo dal completamento dell’opera, dell’impianto di illuminazione e di considerare, così che tale sostituzione avrebbe potuto considerarsi prova certa dell’errore tecnico commesso [omissis] nel realizzare il primo impianto di illuminazione con caratteristiche tali da determinare un inquinamento luminoso pregiudizievole per le coltivazioni dei fondi confinanti con la strada.”
e inoltre:
“[omissis]…risultano accertati, sia l’eccesso di fluorescenza dell’originario impianto di illuminazione sia l’errata direzione delle lampade, e perciò proprio la violazione delle norme tecniche e di cautela che regolano la costruzione degli impianti di illuminazione.”
Il testo completo della sentenza n. 3130 è disponibile sul sito di Ambiente e Diritto ed anche qui.