La Legge regionale per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico del Friuli Venezia Giulia (n. 15/2007) è stata di recente modificata nell’ottica di rendere la sua applicazione più chiara e, soprattutto, per colmare alcune lacune provocate da rimaneggiamenti apparsi a tratti improvvisati.
Il testo completo delle modifiche può essere letto sul 1° supplemento ordinario n. 37 del 28 dicembre 2012 al bollettino ufficiale n. 52 del 27 dicembre 2012, scaricabile per intero dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia in formato Pdf, oppure il solo estratto dalla pagina di CieloBuio dedicata alla L.R. 15/2007 dove sono disponibili anche i nuovi allegati per l’applicazione della legge stessa.
Di seguito riportiamo un riassunto delle modifiche apportate.
Il testo, entrato in vigore nel luglio del 2007, aveva infatti subito vari e ripetuti attacchi, con emendamenti estemporanei e privi di alcun confronto con chi ha lavorato seriamente alla formulazione del testo. Il risultato finale era stato la creazione di vere e proprie zone franche a vantaggio dei pochi, soliti noti.
Alcune modifiche sono di natura squisitamente tecnica: così quelle apportate all’articolo 8 la dove, alla lettera a) del comma 2 è stata aggiunto il periodo “con un rendimento di almeno il 55 per cento”.
Stesso discorso per l’introduzione di una temperatura colore massima pari a 3.300 K (inserita nella lettera b) del comma 2) che dovrebbe finalmente limitare l’installazione di lampioni led a luce troppo fredda e il richiamo alle norme CEN/TR 13201-1 nella lettera c), sempre del comma 2 dell’articolo 8, realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1.
Un’altra buona notizia riguarda l’eliminazione definitiva degli Ambiti di illuminazione particolari (Aip), che fissavano una deroga per i centri storici, talmente mal scritta da dare in pratica il via libera a impianti palesemente in contrasto con le finalità della legge. Alla fine il Consiglio regionale ha deciso di eliminare definitivamente gli Aip fatti salvi gli impianti già realizzati, in fase di esecuzione o approvati. In tal modo, speriamo, non ci saranno più scuse per installare lampioni fortemente inquinanti nei centri storici, come purtroppo avvenuto in alcuni centri della regione, in nome di un malinteso senso estetico e senza alcuna considerazione per la qualità della spesa e la tutela della salute e dell’ambiente.
Ancora una modifica all’articolo 8, comma 12 lettera b, per quanto concerne l’interdistanza minima. Una recente modifica aveva in pratica esonerato i progettisti dal rispetto della normativa per gli impianti da realizzare sulle rotatorie o nei parcheggi. Con la correzione introdotta la deroga si applica al solo rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose fissato a 3,7.
Infine, l’ultima modifica ha riguardato la lettera c) del comma 12, ovviamente dell’articolo 8. Le parole: “dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore” inserite nel testo originariamente approvato, sono state sostituite dal richiamo alle norme CEN/TR 13201-1.
Possono apparire modifiche di poca sostanza, ma a ben vedere sono un segnale tanto positivo quanto atteso. Fin dalla sua approvazione la legge era stata letteralmente presa d’assalto, a colpi di emendamenti e di cattiva informazione, con tanto di allarmi del tutto ingiustificati sugli effetti che la legge contro l’inquinamento luminoso avrebbe prodotto. In tempi di vacche magre, e di Comuni che non riescono neppure a pagare le bollette della luce, per nostra sfortuna sempre più care, ci si è finalmente accorti che una buona legge può frenare lo spreco di energia. La legge se ben applicata è in grado di far ridurre alle amministrazioni pubbliche i costi per la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, inevitabilmente destinati a tradursi in tasse sempre più alte, risparmiando così nuovi salassi ai cittadini.