Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 51 del 22-12-2005 – la Legge regionale 20 dicembre 2005 – n. 19 – “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2006
Il testo completo è disponibile nel sito di CieloBuio
Cosa cambia?
Le modifiche integrazioni sono riassumibili nei seguenti punti (sintetizzati e commentati):
1- I comuni hanno tempo sino al 31 dicembre 2006 per realizzare i piani della luce,
2- Su tutto il territorio regionale l’adeguamento degli impianti ove sia possibile mediante la sola variazione dell’inclinazione degli apparecchi è obbligatorio entro il 31 dicembre 2008,
3- Nelle fasce di protezione degli osservatori astronomici regolate dalle disposizioni tecniche di cui all’art. 9 della medesima Legge, è fatto obbligo l’adeguamento degli impianti esistenti al 27 marzo 2000 entro il 31 dicembre 2007. (é evidente che quelli realizzati dopo tale data devono essere a norma dell’art. 6, e se non lo sono, sono passibili di sanzioni e obbligatoriamente da adeguarsi).
4- Riportiamo integralmente per completezza quanto indicato nell’articolato legislativo del 22 dicembre scorso: “dopo il comma 8 dell’art. 6, è stato aggiunto il comma 8 bis. Ove le case costruttrici dispongono di laboratori fotometrici propri e strutture, certificati ed autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di settore, la conformità di cui al comma 8 è rilasciata direttamente dalle stesse. Restano confermati a carico delle case costruttrici, importatrici e fornitrici, gli adempimenti di cui al punto 2 dell’allegato a) della delibera della giunta regionale 20 settembre 2001 n.7/6162”.
COMMENTI:
Detta integrazione ribadisce che i dati fotometrici posso essere realizzati anche internamente alle aziende se i loro laboratori sono certificati, e che comunque deve essere rilasciata la documentazione indicata nel regolamento attuativo della legge medesima (7/6162), nello specifico come indicato al paragrafo 2, sezione “Case costrutrici, importatrici e fornitrici”, lettera a).
RIMANE quindi OBBLIGATORIO fornire il certificato di conformità alla LR17/00 specificato nella sezione del regolamento attuativo indicata e quindi alla lettera a): “il certificato di conformità alla l.r. 17/00, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio della Regione Lombardia;”.
A maggior ragione resta OBBLIGATORIA, la fornitura dei documenti tecnici di cui alla lettera b) (stessa sezione), non essendo neppure citati dall’integrazione di legge del 22 dicembre scorso. Ricordiamo per completezza il suo contenuto vista l’importanza che riveste in termini di controllo e verifica del progetto illuminotecnico da parte di comuni e professionisti:
“b) la misurazione fotometrica dell’apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale “Eulumdat” o analogo; la stessa deve riportare:
– la temperatura ambiente durante la misurazione;
– la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada;
– la norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
– l’identificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del responsabile tecnico;
– le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
– la posizione dell’apparecchio durante la misurazione;
– il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura;
– la dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l’IMQ, circa la veridicità delle misure.”