Testo del Regolamento Comunale anti Inquinameto Luminoso di cui recentemente si è dotato anche il Comune di Monza. REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Premesso:
– che l’eccesso d’illuminazione pubblica e privata esterna determina nella città, oltre ad uno spreco ingente d’energia, una ridotta efficienza del servizio reso, nonché fenomeni di inquinamento luminoso che ostacolano gravemente, tra l’altro, l’osservazione astronomica, impedendo talvolta la possibilità di visione del cielo, anche con effetti di abbagliamento ottico per gli automobilisti e disturbi psico-fisici per i cittadini;
– che una parte rilevante dell’energia elettrica impegnata per l’illuminazione esterna viene inutilmente dispersa verso l’alto con un dispendio economico annuale ingente ed altra ne viene sprecata con lampade poco efficienti e impianti non ottimizzati;
– che per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione dell’uso, delle forme e del tipo delle sorgenti di luce esterna finalizzata a:
1. Contenimento del consumo energetico derivante dall’illuminazione esterna pubblica e privata, anche mediante l’uso di tecnologie adeguate ed innovative e di fonti alternative;
2. Miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione del servizio secondo le reali esigenze dei cittadini;
3.Limitazione dell’impatto ambientale anche con formazione di zone prevalentemente buie senza pregiudizio delle esigenze di sicurezza pubblica e per migliorare la visione del cielo notturno;
4. Conservazione degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette.
Ritenuto opportuno esercitare un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;
Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodi, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali” e 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” per l’attuazione del Piano energetico nazionale;
Visti l’articolo n. 844 del C.C “Immissioni indesiderate su proprietà altrui” e l’articolo n. 659 del C.P. sulla normale tollerabilità e n. 674 sulle condizioni di del C.P. in tema di getto pericoloso di cose;
Viste la legge Regione Lombardia n. 17 del 27 Marzo 2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”, la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 2611 del 11 dicembre 2000 delle fasce di protezione degli Osservatori Astronomici e la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 7/6162 del 20 settembre 2001 “Criteri di applicazione della l.r. n. 17 del 27/03/2000”;
Viste le raccomandazioni per la progettazione di impianti di illuminazione esterna elaborate dall’Unione Astrofili Italiani, dal Dark Sky Association e dal Coordinamento per la protezione del cielo notturno-Cielo Buio;
Visto l’articolo n° 23 del Nuovo Codice della Strada;
Visti i pareri espressi dalla Commissione Comunale “Ambiente-Ecologia-Verde Pubblico-Nettezza Urbana-Smaltimento Rifiuti-Gestione Cimiteri-Parco e Villa Reale” e dalle circoscrizioni 1-2-3-4-5 depositati agli atti;
Preso atto, altresì, che il responsabile del provvedimento ai sensi della legge 241/1990 riferito al presente provvedimento risulta essere il Direttore del Settore, Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe;
Con il parere favorevole agli atti in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta in esame, espresso dalla Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe, responsabile del settore Ecologia e Ambiente, ai sensi del vigente art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore Bilancio e Programmazione Economica
La Giunta Comunale propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler
D E L I B E R A R E
1. di approvare il Regolamento integrativo ai criteri della L.R. 17/00 “Norme per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso” allegato alla presente deliberazione.
2. di rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 gg. dalla esecutività della presente deliberazione.
Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza propone all’On.le Consiglio Comunale di voler
D E L I B E R A R E
con separata votazione e a maggioranza dei componenti, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
REGOLAMENTO PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Norme per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata attraverso il contenimento del consumo energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso
ART. 1 – Finalità
L’obiettivo del presente regolamento è di stabilire per il territorio di Monza dei razionali criteri per la realizzazione di impianti per l’illuminazione esterna, pubblica e privata, caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali all’abbattimento dell’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico.
Si considera inquinamento luminoso dell’atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
ART. 2 – Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati da realizzare successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi quelli in fase di progettazione, devono rispettare le indicazioni espresse dalla legge Regione Lombardia n. 17 del 27 marzo 2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e dal relativo regolamento d’attuazione.
Tali impianti, dovranno avere un’intensità luminosa massima di 0,49 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90° ed essere dotati di sole lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia.
La luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non potrà essere superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri.
A parità di luminanza devono essere impiegati apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce.
Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l’inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, salvo quelli destinati a: ordine pubblico, giustizia, difesa o zone legate alla sicurezza quali strade e incroci stradali, nodi ferroviari, lavori notturni e/o urgenti dovranno essere equipaggiati con riduttori di flusso luminoso, in grado di ridurre il flusso emesso dalle lampade in misura del 30% rispetto al pieno regime di operatività, dopo le ore 24:00.
In ogni caso la riduzione va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
Per tutti i nuovi impianti illuminanti edifici e/o monumenti è ammessa solo la tecnica di illuminazione radente dall’alto e la luminanza media delle superfici illuminate non può superare 1 candela/m2. E’ prevista deroga solo per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico nel quale caso i fasci di luce dovranno rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla riduzione di potenza entro le ore 24.
Fari, torri-faro e riflettori, illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, impianti sportivi, ludici, di intrattenimento, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0,49 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.
Le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso.
Le modifiche delle inclinazioni delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati nel presente regolamento, devono essere applicate entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso.
Le insegne illuminate da faretti, anche se facenti parte dell’insegna stessa devono emettere massimo 0,49 cd per 1000 lumen a 90° e oltre, come tutti gli altri impianti di illuminazione esterna.
Gli impianti illuminanti in presenza di alberature devono essere posizionati in modo che il flusso verso le superfici da illuminare non sia intercettato dalla chioma degli alberi stessi anche tramite le necessarie potature.
L’illuminazione pubblica del centro storico deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete.
ART. 3 – Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli impianti di illuminazione esterna privati, non rispondenti ai criteri indicati per i nuovi impianti, devono essere ad essi conformati.
Entro 1 anno dall’entrata in vigore del medesimo regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica alla l.r. 17/00 e al presente regolamento, da ultimarsi entro 3 anni.
ART. 4 – Criteri integrativi
Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne e similari, devono essere schermate o comunque dotate di dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.
Nell’illuminazione stradale e di grandi aree è fatto divieto di indirizzare fasci di luce in direzione di finestre o aperture che possano permettere l’ingresso nelle case di luce intrusiva.
Per gli impianti di edifici privati e pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore artistico è vietato illuminare dal basso verso l’alto e vige l’obbligo di spegnimento alle ore 24.
E’ altresì fatto divieto, nel territorio del Comune, di utilizzare, per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
Tutte le insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno dovranno essere spente entro la mezzanotte. Sono esclusi: il periodo invernale dal 25 novembre al 10 gennaio, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate dall’Amministrazione Comunale. Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.
Nel Parco di Monza il limite di 0,49 cd per 1000 lumen a 90 gradi e oltre stabilito dalla LR 17/00 e dal regolamento di attuazione è sostituito dal limite di 0,49 cd per 1000 lumen a 80 gradi ed oltre, fatte salve le deroghe di cui all’art. 5.
Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica anche su segnalazione degli osservatori astronomici e di altri osservatori scientifici.
ART. 5 – Deroghe
E’ concessa deroga:
– per le sorgenti di luce che risultino internalizzate (ad esempio luci interne delle vetrine, luci in terrazzi coperti, sotto tettoie, schermate da gallerie e/o ripari di altro genere) e quindi ritenute non inquinanti;
– per le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce). Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del singolo punto luce e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiori a 1500 lumen;
– per quelle di uso temporaneo o che vengano utilizzate non oltre le ore 20 nel periodo di ora solare ed oltre le 22 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza;
– per gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto dall’alto verso il basso, al fine di conseguire l’intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre:
– per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi.
Per tutte le insegne luminose, fatta eccezione per quelle di indispensabile e necessario uso notturno, permane comunque l’obbligo dello spegnimento totale entro la mezzanotte.
ART. 6 – Impianti sportivi
L’illuminazione di tali impianti, operata con fari, torri faro e proiettori, deve essere realizzata nel rispetto delle indicazioni generali di cui all’art. 1.
La stessa deve essere garantita con l’impiego preferibilmente di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un’alta resa cromatica è consentito l’impiego di lampade agli alogenuri metallici.
I proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell’area destinata all’attività sportiva.
Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare ai proiettori asimettrici proiettori a fasci concentranti, comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.
ART. 7 – Autorizzazioni
1. Questo regolamento costituisce integrazione al regolamento edilizio.
2. Con esclusione di quelli di modesta entità previsti all’art. 5, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitari, o il radicale rifacimento di quelli esistenti e gli interventi di adeguamento al presente regolamento, i soggetti privati o pubblici devono predisporre e inviare all’Ufficio Tecnico Comunale apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti della l.r. 17/00.
3. Al termine dei lavori, l’impresa installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato ai criteri della L.R. 17/00 oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 Marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti) e successivi aggiornamenti per gli impianti esistenti all’interno degli edifici.
Inoltre dovrà corredare la documentazione tecnica con i documenti previsti dalla l.r. 17/00 e successivo regolamento di attuazione.
4. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alla l.r. 17/00 e, quindi, ai criteri del presente Regolamento;
5. L’Ufficio Tecnico in sede di rilascio di Concessione e/o Autorizzazione edilizia dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e, a presentazione dello specifico progetto tecnico, prima dell’inizio dei lavori, verificare la compatibilità degli impianti di illuminazione esterna con i vincoli stessi. La verifica potrà essere condotta anche al termine dei lavori qualora nel progetto il tecnico o professionista abilitato dichiari (anche ai fini della l.r. 17/00) la compatibilità e il rispetto dei dettati di legge e del presente regolamento.
ART. 8 – Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso
1. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l’applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta degli osservatori astronomici e di altri osservatori scientifici;
2. Il controllo dell’applicazione e del rispetto della presente legge è demandato al Comando di Polizia Municipale;
3. Entro due mesi dall’applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune;
4. Al fine di promuovere, con tecnologie adeguate, il risparmio energetico, la sicurezza e l’uso di fonti alternative, il Comune potrà individuare apposita voce inerente l’applicazione degli oneri di urbanizzazione.
ART. 9- Sanzioni
Oltre alle sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia, chiunque impiega impianti e sorgenti di luce senza la relativa autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 7 del presente Regolamento, qualora non provveda a dare inizio alla procedura di adeguamento nel tempo massimo di 30 gg dal I° accertamento incorre nella sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00 per sorgente.