Mantova 14 luglio 1999
Ai Sigg. Sindaci
Dei Comuni della Provincia
LORO SEDI
Al Sig. Commissario
del Comune di
Redondesco
E p.c. Al Sig. Presidente
Amministrazione Provinciale
MANTOVA
Al Compartimento della
Viabilità per la Lombardia
P.zza Sraffa 11
MILANO
Alle Sezione Polizia Stradale
MANTOVA
Alla Questura
Ufficio P.A.S.
MANTOVA
Al Comando Prov.le
Carabinieri
MANTOVA
Oggetto: Inquinamento luminoso
Stante la ricorrenza del problema dell’inquinamento luminoso nelle ore notturne, si ritiene opportuno rammentare alle SS. LL. il contenuto precettivo dell’art.23, 1° e 4° comma del nuovo codice della strada , nella parte in cui – in tema di pubblicità (sia diretta, sia indiretta) sulle strade – stabilisce che lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare sorgenti luminose (costituenti pubblicità, diretta o indiretta) visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono:
o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia della segnaletica stradale;
o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
o produrre abbagliamento.
La collocazione dei mezzi pubblicitari (come le sorgenti luminose) lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle norme del nuovo codice della strada, per cui tale atto amministrativo va necessariamente negato nei casi di divieto legale di collocazione. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
Il sanzionamento per la violazione dell’art. 23 del nuovo codice della strada è previsto nello stesso articolo 23, 11°, 12° e 13° comma cit..
Tutto ciò premesso , si rappresenta, in mancanza di più specifici tessuti normativi sia nazionali che regionali, di valutare l’opportunità che i responsabili di procedimento degli Uffici Tecnici Comunali nonché dei Servizi di Polizia Municipale procedano ad un capillare monitoraggio e verifica delle citate sorgenti luminose poste nei centri abitati e lungo le strade extraurbane, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Infatti, le citate irregolari sorgenti luminose – risultando prive di copertura sia superiore che laterale, per cui il fascio luminoso non è orientato esclusivamente verso il basso, con conseguente inutile dannosa dispersione di luminosità nell’ambiente – producono inquinamento luminoso costitutivo di seri danni:
sia al paesaggio e all’ambiente
sia alla sicurezza della circolazione stradale
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione che le SS. LL. vorranno assicurare a vantaggio delle migliori condizioni ambientali e di sicurezza della collettività, si gradirà ricevere cortesi notizie in merito alle iniziative che si riterrà di avviare per la parte di competenza.
IL PREFETTO
Ietto