Legge della Regione Lombardia n. 38 del 21/12/2004

Il 15 dicembre scorso la Legge della Regione Lombardia n. 17/2000 è stata modificata ed aggiornata mediante delibera del consiglio regionale.
I riferimenti legislativi sono i seguenti:
Legge Regionale 21 Dicembre 2004 n° 38
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 2° suppl. Ordinaria al n° 52 – 24 Dicembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 27 marzo 2000 n.17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) ed uteriori disposizioni”.

COSA CAMBIA? Il risultato conseguito, al di la del testo legislativo che rafforza le qualità di quella che è ormai riconosciuta la migliore legge al mondo in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso, è molteplice ed è come di seguito riassumibile:
1- Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità il testo di legge n.38/2004 con il concorso di TUTTE le forze politiche di maggioranza e di minoranza senza alcuna esclusione neppure delle forze minori. In particolare ha riscosso un notevole successo e commenti positivi soprattutto dalle forze di minoranza, anche per il suo valore innovativo e migliorativo di in testo già esistente ed in quanto, cosa alquanto rara, si proponeva in senso costruttivo e non abbrogativo.
2- Perchè gli interessi di parte hanno spesso diffuso, anche a livello internazionale, l’idea che la legge 17/00 era una legge pessima, inapplicabile e frutto di un colpo di mano di un manipolo di estremisti ambientalisti. Oggi dopo che tale legge ha ricevuto un premio internazionale, dopo essere stata la prima (ed unica) in Italia ad essere completamente attuata con oltre 2 delibere attuative, dopo che ben due paesi lombardi hanno ricevuto un premio nazionale (Villa d’Ogna – Premio di Lega ambiente innovazione amica 2004) e internazionale (Trezzano Rosa – Premio dell’UE GreenLight) ed infine dopo essere stata ulteriormente migliorata all’UNAMINITà, è ancora difficile continuare a sostenere che un manipolo di “talebani” ambientalisti hanno fatto un colpo di mano…
3- Con tale integrazione al testo della LR17/00 si è ulteriormente migliorato il processo della catena di controllo e verifica dell’applicazione, e si è posta particolare attenzione all’ottimizzazione degli impianti che deve andare di pari passo alla riduzione dell’inquinamento luminoso. L’attuale deficitaria cultura illuminotecnica sia dei professionisti che dei pubblici o privati committenti, ha infatti spesso trascurato tale aspetto, sebbene già espressamente richiesto dalla LR17/00, aumentando ingiustificatamente il numero di punti luce installati, le potenze installate ed i costi di primo impianto, di manutenzione ed energetici attualmente fuori controllo ovunque sul territorio italiano.
Questo nuova integrazione al testo di legge della 17/00 ha lo scopo anche di porre l’attenzione su elementi ritenuti secondari ma fondamentali al pari degli altri, l’utilizzo di sistemi alternativi per l’illuminazione e segnalazione, l’utilizzo di fonti energetiche alternative e sfatare l’errato binomio “più luce = più sicurezza” molto inseguito ma dimostratamente falso in sempre magiori circostanze in favore di un migliore binomio “Maggiore qualità della luce ove serve (e nelle giuste proporzioni) = più sicurezza”.

I principali aspetti innovativi/migliorativi della legge sono quelli di seguito riassunti:
1- I territorio delle aree naturali sono soggetti alle stesse prescrizione delle aree protette attorno agli osservatori astronomici e quindi in tali aree devono essere adeguati entro i termini di legge anche gli impianti esistenti,
2- Sono stati prorogati i termini per l’adeguamento degli impianti e per la realizzazione dei piani dell’illuminazione
3- é stata posta particolare attenzione all’ottimizzaizone degli impianti con alcune prescrizioni specifiche
4- é stata miglirata la catena di controllo/verifica e sanzionatoria che conivolge i vari soggetti: comuni, provincie, regione, ARPA, associazioni che si occupano di contenimento dell’inquinamento luminoso,
5- Si pone particolare attenzione alla formazione anche professionale,
6- Vengono favorite nuove tecnologie quali: led, sistemi di segnalazione passivi ed attivi, sistemi fotovoltaici,
7- Si aggiunge il concetto di controllo dei fenomeni di abbagliamento non solo in ambito stradale,

Si poteva fare di meglio? Certamente si, si può sempre fare di meglio anche se il testo di partenza era comunque già buono., ma il testo originale già buono è certamente ulteriormente migliorato con queste integrazioni condivisa anche con alcuni professionisti del settore. Resta solo il rammarico che alcune delle associazioni che rappresentano gli interessi economici di settore, ancora una volta non abbiano colto l’opportunità di collaborare e condividere un testo che poteva migliorare ulteriormente grazie al loro contributo, e si siano quindi schierate palesemente in contrasto con l’intero articolato della LR17/00 solo per partito preso.

LR 38/04 – Cosa Cambia rispetto alla LR17/00? Testo di legge commentato da CieloBuio

LR 38/04 senza commenti

Tutto quello che serve per l’applicazione della LR17/00 e successive modifiche

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