La legge n.10/02 delle Marche: Perfettamente Costituzionale

LA LEGGE REGIONE MARCHE 10/02 SUPERA LO SCOGLIO DEL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Il 6 aprile 2004 è stata depositata in Cancelleria la sentenza n.112 del 2004 della Corte Costituzionale riguardo ad un ricorso presentato contro la legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso).
Ebbene la Corte Costituzionale ha sentenziato che la LR10/02 rimane perfettamente in vigore eccezion fatta per il solo articolo 10 (poteri sostitutivi) articolo che riguardava la figura del difensore civico e la nomina di un commissario ad acta nel caso in cui i Comuni ritardino o omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalla legge 10/02. La sentenza ha l’effetto di abrogare l’articolo 10 senza la necessità di alcun passaggio in consiglio regionale e la legge rimane in vigore eccezion fatta per il solo articolo 10. é come se tutta la legge fosse rimasta in vigore fin dall’inizio, compresi i tempi che prevedono termini per la decorrenza degli adempimenti da parte degli enti locali e della Regione.

Il risultato ottenuto con questa sentenza della Corte Costituzionale è MOLTO POSITIVO riguardo la lotta all’inquinamento luminoso. Il ricorso, presentato in data 30/09/2002, aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità di diversi articoli della LR10/02 (art.2 comma 1a, art. 4 comma 1, art.6 comma 1, art. 10 comma 2, allegato B comma 7 e 8) ma la Corte ha sentenziato illegittimo solamente l’art. 10. Tutti gli altri articoli sono PERFETTAMENTE VALIDI. Inoltre, altro importante risultato della sentenza, non avrà più senso sollevare dubbi di costituzionalità per gli stessi motivi sulle leggi di altre regioni. Quindi la sentenza è utile non solo per le Marche ma anche per le future leggi regionali.

Il fatto che l’art. 10 non sia più presente nella LR 10/02 non tocca l’efficacia della Legge. Ricordiamo che nel caso in cui un comune risulti totalmente inadempiente ed abbia manifestato in modo chiaro di non volere adoperarsi per applicare a far rispettare la LR 10/02 si può sempre agire, come ultima soluzione, con un esposto alla Procura della Repubblica.

Il referente CieloBuio per le Marche
Arcidiacono Fabio

Commenti chiusi