Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29/09/2003

LEGGE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
n. 19 del 29 Settembre 2003

“NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO”
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Art. 1
Finalità
1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell’attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
2. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare:
a) emana, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione del consumo energetico;
b) coordina la raccolta delle informazioni relative all’applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
c) promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative di formazione in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia.

Art. 3
Funzioni delle Province
1. Per le finalità della presente legge compete alle Province:
a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l’attuazione della presente legge;
b) curare la redazione e la pubblicazione dell’elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), l’estensione delle zone di protezione dall’inquinamento luminoso nell’intorno degli osservatori di cui alla lettera b), qualora interessi aree di più Comuni;
d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
e) aggiornare l’elenco delle aree naturali protette da tutelare.

Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. Per le finalità della presente legge compete ai Comuni:
a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) l’estensione delle zone di protezione dall’inquinamento luminoso nell’intorno degli osservatori di cui all’articolo 3, lettera b);
b) adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;
c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;
d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per laviabilità, da adeguare alla presente legge;
e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;
f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.
2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le modalità previste dall’articolo 5 e dalle direttive di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione al Comune.

Art. 5
Requisiti tecnici e modalità d’impiego
degli impianti di illuminazione
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un’intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell’applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l’efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l’orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità e per gli impianti per i quali è concessa deroga, così come definito dalle direttive di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
3. L’illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l’impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).
4. E’ fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. L’illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall’alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storicoarchitettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l’alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce.

Art. 6
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2500,00 euro oltre a provvedere all’adeguamento entro sessanta giorni dalla notifica dell’infrazione.
2. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dai Comuni.

Art. 7
Delegificazione
1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d’impiego degli impianti di illuminazione di cui all’articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento.

Art. 8
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l’attuazione della presente legge può concedere contributi ai Comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nell’ambito delle azioni previste nel programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui all’articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

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