Progetto di Legge della Regione Umbria

“NORME PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO” RELAZIONE
L’inquinamento luminoso è tra le forme di inquinamento atmosferico la meno conosciuta sul piano tecnico e della predisposizione di politiche di prevenzione. Tuttavia, l’aggravarsi del fenomeno sta determinando, in un numero crescente di paesi industriali avanzati, prese di posizione da parte di organismi scientifici e una sensibilizzazione dell’opinione pubblica, che si traducono anche, in diversi casi, in misure di protezione e interventi di disinquinamento da parte delle competenti autorità pubbliche.
L’inquinamento luminoso da parte della luce, dispersa da impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, altera o nasconde il cielo notturno, modificando gli equilibri dell’ecosistema e impedendo di fatto, o quantomeno rendendo difficoltosa, l’osservazione del cielo.
Nella recente legislazione statale un riferimento preciso alla necessità di prevenire l’inquinamento luminoso è reperibile nella legge quadro sulle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n°394), laddove all’art.11 si indicano anche le “emissioni luminose” tra le attività che il regolamento del parco deve disciplinare, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione e protezione del patrimonio naturale.
Accanto alla finalità generale di protezione dell’ambiente naturale, la presente proposta di legge persegue l’obiettivo, anch’esso generale, di salvaguardare l’interesse comune alla contemplazione del cielo notturno. Sotto questo profilo, il raggiungimento di livelli ai limiti della tollerabilità dell’inquinamento luminoso anche nel nostro paese è stato ben evidenziato di recente, e in modo da tutti tangibile, in occasione del passaggio della cometa Hale-Bopp.
Va peraltro evidenziato anche l’obiettivo specifico di consentire l’osservazione del cielo sia da parte degli astronomi professionisti, che da parte dei cultori dell’astronomia e degli astrofili. L’importanza della ricerca astronomica e astrofisica è dimostrata dai finanziamenti che a questo settore della ricerca scientifica dedicano tutti i paesi industriali avanzati, il nostro compreso.
Nella nostra regione, al pari di altre realtà nazionali, sono attive numerose associazioni di astrofili: Umbertine-Montone, Assisi, Foligno e Terni per tutte. Gli osservatori di tali associazioni si uniscono a quelli pubblici Universitari (Colloti e Perugia). Si tratta di un patrimonio non solo culturale, ma anche economico in parte pubblico e in parte privato che va efficacemente tutelato.
Non da ultimo va rilevato il problema della dispersione energetica che l’inquinamento luminoso comporta.
La luce che inquina l’atmosfera non raggiunge lo scopo per il quale è stata prodotta, cioè l’illuminazione di strade, edifici, monumenti. Inquinamento luminoso significa anche quindi spreco di energia valutabile, secondo stime recenti, in 400 miliardi di lire annue a livello nazionale e stime di circa 10 miliardi per la sola Umbria. Secondo dati forniti e divulgati, tra gli altri, dalla Società Astronomica Italiana, la dispersione di energia determinata dall’uso di lampade male orientate, male progettate o di scarsa efficienza, è negli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, pari ad almeno il 30%. Sempre secondo questi dati, se si generalizzasse nell’illuminazione pubblica e privata l’uso di lampade ad alta efficienza, si potrebbero risparmiare annualmente su scala nazionale 3,2 miliardi di kilowatt, per una spesa complessiva che ammonta, appunto a 400 miliardi di lire. Ciò significherebbe, tra l’altro, diminuire di 2,5 tonnellate/anno l’immissione in atmosfera di CO2.
Va infine osservato, sul piano delle finalità della presente proposta di legge, che ridurre l’inquinamento luminoso mediante l’adozione di moderni criteri illuminotecnica significa anche avere città meglio illuminate: infatti, evitare che una parte della luce prodotta dagli impianti di illuminazione vada dispersa verso lo spazio vuol dire renderla immediatamente disponibile per una migliore visibilità dei corpi al suolo.
La proposta di legge è orientata verso una opzione di fondo: non irrigidire in disposizioni legislative i criteri e le misure tecniche atte a ridurre l’inquinamento luminoso, bensì limitarsi a predisporre in legge gli strumenti di pianificazione e di regolazione e le procedure mediante i quali perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso. Ciò anche in considerazione del fatto che l’innovazione tecnologica presenta, nel settore, ritmi che impongono la delegiferazione e l’adozione di più agili strumenti regolativi di natura tecnico-amministrativa.
Di qui la scelta di incentrare le politiche regionali di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso sul Piano per la prevenzione dell’inquinamento luminoso – PPIL (art. 5), che dovrà prevedere, tra l’altro, le norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, i criteri per la individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici, le misure di particolare protezione da applicare nelle zone di rispetto degli osservatori astronomici e nelle aree naturali protette ai sensi della legge 394/91. é quindi previsto che il piano regionale abbia l’efficacia di piano: la sua approvazione comporta quindi, laddove siano previste prescrizioni e vincoli, l’automatica efficacia di piano particolareggiato in variante al piano generale.
Il secondo strumento individuato dalla legge è il piano comunale dell’illuminazione pubblica (art.6), cui è demandata la programmazione della realizzazione e della gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme contenute nel PPIL. Oltre ad approvare il piano dell’illuminazione pubblica, i Comuni potranno integrare i regolamenti edilizi con disposizioni concernenti la progettazione, la installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PPIL (art.7).
Allo scopo di incentivare i Comuni ad elaborare ed adottare i piani comunali dell’illuminazione pubblica, nonché adeguare gli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche antinquinamento, la regione concede appositi contributi (art.10).
Quindi il quadro normativo e organizzativo disposto dalla presente proposta di legge prevede a regime:
* piano regionale di settore (PPIL);
* piani comunali dell’illuminazione pubblica (con integrazioni dei regolamenti edilizi);
* contributi regionali ai comuni per incentivare misure e interventi antinquinamento.
La proposta di legge prevede tuttavia misure minime e misure transitorie atte a ridurre l’inquinamento luminoso e a proteggere gli osservatori astronomici anche nella fase intercorrente tra l’entrata in vigore della legge stessa e l’entrata in vigore del piano regionale di settore. Per tutti i Comuni sono stabiliti criteri tecnici provvisori per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna (art. 11 e allegato A).
Per gli osservatori astronomici meritevoli di protezione, classificati in due categorie: osservatori professionali e osservatori non professionali, sono previste misure minime di salvaguardia che entrano in vigore con la legge e dalle quali comunque il piano regionale non potrà derogare (art.9). Anzitutto entro 1 km in linea d’aria dagli osservatori professionali sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso l’alto. Inoltre, nelle zone di protezione degli osservatori professionali (25 km di raggio) e di quelli non professionali (10 km di raggio) è vietato l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o perso superfici che possono rifletterli verso il cielo.
L’inosservanza delle misure minime di protezione degli osservatori astronomici, come anche delle norme tecniche che verranno successivamente introdotte dal piano regionale, è sanzionata (art.12), anche in modo reale.
A completamento della illustrazione dell’articolato, va evidenziato che, al fine di evitare un eccesso di regolazione che avrebbe vincolato eccessivamente l’attività del settore, gravando sui singoli cittadini, oltre che sugli apparati tecnico-burocratici dei Comuni, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge gli impianti provati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen; in pratica la quasi totalità degli impianti di illuminazione esterna delle abitazioni private (art.1, comma 2).
Sono altresì esclusi, stante i limiti della competenza regionale in materia, tutte le installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali.
Carlo Ripa di Meana

Proposta di legge: “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso
TITOLO I
FINALITà E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale¹ marzo 1995, n. 9, “Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 349 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142”, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici pubblici e privati.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

ARTICOLO 2
(Definizione)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per “inquinamento luminoso” ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

ARTICOLO 3
(Compiti della Regione)
1. Sono di competenza della Regione:
a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso, di seguito denominato P.P.I.L., disciplinato all’art. 5;
b) l’incentivazione nell’adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
c) la divulgazione delle informazioni relative all’inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI),
l’Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione (ASSIL), l¹Università degli Studi di Perugia, con le Associazioni Astrofile dell’Umbria, con l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), nonché con gli ordini professionali interessati;
d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche, con competenze nell’ambito dell’illuminazione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) dell’Umbria, di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 9, “Norme sulla istituzione e disciplina della Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.)”. L’A.R.P.A. assume i propri atti sentita una comitato di cinque esperti composta da un rappresentante ciascuno dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di fisica, Laboratorio di astrofisica, dell’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI), dell’associazione Elettrotecnici ed Elettronici Italiana (AEI) e da due rappresentanti designati dalle associazioni astrofile dell’Umbria. Tale comitato rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.
3. Il P.P.I.L. potrà prevedere, compatibilmente con le risorse di bilancio, finanziamenti ai Comuni, per incentivare la redazione dei piani di competenza comunale, articolando i finanziamenti secondo criteri di priorità, che privilegino le aree ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici e nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

TITOLO II
COMPITI DEGLI ENTI LOCALI
ARTICOLO 4
(Competenze dei Comuni)
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;
b) l’adeguamento del Regolamento edilizio ed urbanistico di cui all’art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, e – comunque – della disciplina urbanistico territoriale comunale, con disposizioni riguardanti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal P.P.I.L.
d) l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 12;
e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal P.P.I.L.

TITOLO III
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
ARTICOLO 5
(Piano di Prevenzione dell’Inquinamento luminoso)
1. Il P.P.I.L, disciplina l’attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso, provvedendo, in particolare, a definire, anche mediante la conformazione alle norme tecniche, emanate dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI):
a) le linee guida per la progettazione, l’esecuzione degli impianti di illuminazione esterna;
b) le tipologie di impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da subordinare ad autorizzazione dell’amministrazione comunale e le relative procedure;
c) i criteri per l’individuazione delle zone di protezione degli Osservatori Astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all’articolo 9;
d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c) nel rispetto delle misure minime di cui all’articolo 9;
e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.
f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 6.
2. Il P.P.I.L. integra le previsioni del P.U.T. e le prescrizioni ed i vincoli in esso contenuti hanno gli effetti del “piano-programma” previsto all’art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, così come sostituito dall’art. 37, comma 4, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
3. In prima applicazione, la Giunta Regionale trasmette al Consiglio la proposta di P.P.I.L. entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Dell’adozione del P.P.I.L è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, modalità e luoghi, ove chiunque interessato possa prendere visione e consultare gli atti e la documentazione.
5. Il P.P.I.L. è depositato presso gli uffici regionali e presso le sedi delle Provincie ed è disponibile per la consultazione per i 60 (sessanta) giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Chiunque può presentare osservazioni sul P.P.I.L. entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.
7. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta Regionale trasmette il P.P.I.L., unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio Regionale per l’approvazione. Il P.P.I.L. entra in vigore il 16 (sedicesimo) giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il P.P.I.L. è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno ogni 5 (cinque) anni; per l’aggiornamento si applica il procedimento di cui ai commi da 4 a 7.
9. Le modifiche alle linee guida del P.P.I.L., di cui al comma 1, lettera a), sono apportate mediante deliberazione della Giunta Regionale, sentita – ai sensi dell’articolo 3, comma 2 – l’A.R.P.A..
ARTICOLO 6
(Piano Comunale della Illuminazione Pubblica)
1. Il Piano Comunale della Illuminazione Pubblica di cui all’articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.P.I.L., perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
b) riduzione dell’inquinamento luminoso;
c) risparmio energetico;
d) miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.
2. Il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica indica le modalità ed i tempi per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.
3. Il Piano Regolatore Comunale, attraverso il Piano Strutturale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, detta criteri per la valutazione del piano comunale della illuminazione pubblica.

ARTICOLO 7
(Disposizioni integrative del Regolamento Edilizio)
I Comuni integrano il Regolamento Edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.P.I.L.

TITOLO IV
Disposizioni relative alle zone tutelate
ARTICOLO 8
(Tutela dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici)
1. Sono tutelati dalla presente legge:
a) gli Osservatori Astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica;
b) gli Osservatori Astronomici non professionali ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale e provinciale.
2. L’elenco degli Osservatori Astronomici professionali e quello degli Osservatori Astronomici non professionali, è approvato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni astrofile operanti in ambito regionale,e sentita l’A.R.P.A., entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge .
3. Ai successivi aggiornamenti si provvede non appena se ne integrino i presupposti.

ARTICOLO 9
(Misure di salvaguardia per la protezione dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici)
1. Fino alla entrata in vigore del P.P.I.L., si applicano le misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici di cui al presente articolo.
2. Attorno a ciascuno degli Osservatori Astronomici di cui all’articolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso avente un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:
a) 25 (venticinque) chilometri per gli Osservatori professionali, e Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;
b) 10 (dieci) chilometri per gli altri Osservatori non professionali .
3. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, a partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro 1 (uno) chilometro in linea d’aria dagli Osservatori professionali e dagli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali, sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l’alto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.
4. A partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità , fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo, nella fascia compresa tra il raggio di 25 (venticinque) chilometri ed il raggio di 50 (cinquanta) chilometri dagli Osservatori e Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali; detti fasci dovranno essere orientati ad almeno 90 (novanta) gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.
5. Entro 120 (centoventi) giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonchè la fascia di cui al comma 4. Copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.
6. Su richiesta dei responsabili degli Osservatori Astronomici di cui all’articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di 3 (tre) giornate l’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

TITOLO V
CONTRIBUTI REGIONALI
ARTICOLO 10
(Contributi regionali ai Comuni)
1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, come disposto all’articolo 3, comma 4, può concedere ai Comuni contributi per la predisposizione del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica di cui all’articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.
2. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, come disposto all’articolo 3, comma 3, può altresì concedere ai Comuni contributi per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge e del P.P.I.L. degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.
3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, a seguito di avviso pubblico regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni presentano domanda al competente settore regionale di norma entro il 31 marzo di ogni anno, con l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.
4. Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentita l’A.R.P.A., approva sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati tenuto conto dei seguenti criteri di priorità :
a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli Osservatori Astronomici professionali, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);
b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori Astronomici non professionali, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b);
c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 11
(Norme transitorie)
1. Fino alla entrata in vigore del P.P.I.L., i Comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell’allegato A alla presente legge.
2. Fino alla entrata in vigore del P.P.I.L., i Comuni promuovono l’adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell’allegato A di cui al comma 1.

TITOLO VII
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 12
(Definizione ed utilizzo dei proventi)
1. A partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo all’entrata in vigore del P.P.I.L., l’installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, in assenza della autorizzazione comunale prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero in difformità della stessa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.
2. In tali ipotesi e comunque in ogni ipotesi di violazione delle prescrizioni del regolamento edilizio in materia, il Comune dispone, a spese del titolare dell’impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, previa diffida del Comune a provvedere entro 30 (trenta) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1 milione.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all’art. 9, comma 4, previa diffida del Comune a provvedere entro 10 (dieci) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate all’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge e alle linee guida del P.P.I.L.
TITOLO VIII
NORME FINANZIARIE
ARTICOLO 13
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge decorrenti dall’anno 2001 si fa fronte con la legge di bilancio per l’esercizio 2001.
ALLEGATO A (Articolo 11, comma 1)
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna:
1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.
2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
3. Evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento (3%) del flusso totale emesso dalla sorgente.
4. Limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità , in ogni caso mantenendo l’orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60) dalla verticale. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento (50%) del totale, dopo le ore 22, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

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