Estensione e miglioramento dell’efficacia della LR17/00 nella lotta all’IL

COMMI DA AGGIUNGERE AL TESTO DELLA LEGGE LOMBARDA v.1.0

Dr. Pierantonio Cinzano
E1- (all’art.1) Ai fini della presente legge il cielo stellato è considerato patrimonio naturale della Regione da conservare e valorizzare.

E2 – E’ vietata la produzione, la diffusione, la vendita e la detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche della presente legge.

E3 – La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, può concedere ai Comuni contributi per l’adeguamento dell’illuminazione pubblica già esistente a quanto previsto dalla presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, può altresì concedere ai Comuni contributi per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento. Per ottenere i contributi, a seguito di avviso pubblico regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni presentano domanda al competente settore regionale di norma entro il 31 marzo di ogni anno, con l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa. Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo (v. successivo), approva sulla base dei criteri di cui alla presente legge, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione. I contributi sono assegnati secondo criteri di priorità, che privilegino le aree ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici e nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

E4 – La Regione individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici e/o le associazioni Cielobuio e International Dark-Sky Association. La Regione assume i propri atti sentito una comitato di cinque esperti composta da un rappresentante ciascuno dell’Università degli Studi di ……, Dipartimento di fisica, Laboratorio di astrofisica, dell’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI), dell’Associazione Elettrotecnici ed Elettronici Italiana (AEI) e da due rappresentanti designati dalle associazioni astrofile della regione. Tale comitato rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Il comitato è preposto anche alla pianificazione dei contributi di spesa per l’adeguamento dell’illuminazione pubblica dei Comuni.

E5 – Al comitato di cui al precedente articolo spetta anche la valutazione dell’impatto ambientale dovuto all’inquinamento luminoso prodotto dai grandi impianti di nuova progettazione. La regione in caso di parere negativo del comitato può/deve fermare i lavori in attesa di una modifica del progetto che ottenga l’approvazione del comitato, anche quando il progetto è in regola con i criteri della presente legge.

E6 – L’incremento annuale del flusso luminoso installato in ogni Comune del territorio regionale per illuminazione esterna notturna pubblica e privata non può superare un tetto massimo del 2% annuo.

E7 – L’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna in ogni Comune del territorio regionale non può superare l’1.5% annuo. Nota: a rigore il Protocollo di Kyoto chiederebbe all’Italia di stabilizzare l’emissione di anidride carbonica ai livelli del 1990 ma è tuttavia necessario consentire un incremento dell’illuminazione esterna notturna.

E8 – Nei Parchi Naturali, nelle vicinanze degli osservatori astronomici e nelle altre aree sensibili all’inquinamento luminoso il limite di 0cd/klm a 90 gradi ed oltre, è sostituito dal limite di 0cd/klm ad 80 gradi ed oltre.

E9 – Per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore artistico è assolutamente vietato illuminare dal basso verso l’alto e vige l’obbligo di spegnimento alle ore 24.00.
Nel caso di illuminazione di edifici e monumenti o nel caso di tipologie di impianto per cui non vi siano prescrizioni di sicurezza specifiche, la luminanza delle superfici illuminate non può superare 1 cd/m2.

E10 – Nell’illuminazione stradale e di grandi aree è fatto divieto di inviare luce verso le pareti delle abitazioni in corrispondenza di finestre o aperture che si trovino a piani superiori al primo e che possano permettere l’ingresso nelle case di luce intrusiva. L’illuminamento di aree di proprietà privata, inclusi l’interno delle case e giardini, non può superare 0.1 lux, salvo diverso accordo con i proprietari delle stesse.

E11 – Nel progetto degli impianti stradali, per l’illuminazione di grandi aree o di sicurezza devono essere specificate le caratteristiche ottiche della pavimentazione e, in caso di rifacimento del manto, si deve provvedere affinché tali caratteristiche ottiche rimangano invariate o alla revisione del progetto e dell’impianto. Per gli altri impianti è sufficiente che in caso di rifacimento della superficie la luminanza non ecceda 1 cd/m2.

E12 – Tutte le insegne luminose commerciali dovranno essere spente entro la mezzanotte con esclusione delle insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna. Le insegne dotate di luce propria non devono inviare verso l’alto più del 10% del flusso emesso e dovranno essere spente alla chiusura dell’esercizio.

E13 – E’ vietato fare proiezioni Laser sull’atmosfera a fini pubblicitari o comunque non scientifici. E’ fatto altresì divieto ad aeromobili, palloni aerostatici e simili che sorvolino il territorio regionale di utilizzare fari o luci esterne con fini pubblicitari o che comunque non abbiano finalità di sicurezza o di emergenza. Sono esclusi i velivoli militari, di polizia, protezione civile e assimilati.

E14 – Su tutto il territorio regionale, eventuali impianti realizzati in difformità dei criteri della presente legge non possono essere attivati fino all’adeguamento degli stessi alla presente legge.

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