Risposta dell’Amministrazione Provinciale di Alessandria per la LR31/00

Il testo della lettera inviata da Giancarlo Gotta all’Amministrazione Provinciale di Alessandria e della relativa risposta Provincia di Alessandria
Quesito inviato all’URP.

Data invio:24-11-2002
Argomento:Viabilità; Lavori Pubblici e Trasporti
Oggetto:Informazioni
Domanda:
La legge regionale 23 del 7 ottobre 2002 (art.3) e la legge regionale 31 del 24 marzo 2000 (art. 5) prevedono che le provincie esercitino il controllo sull’utilizzo razionale dell’energia per illuminazione esterna da parte dei Comuni e dei privati. Quali sono gli organi provinciali compententi a cui segnalare le presunte violazioni della LR31/00 ?
Gli stessi articoli delle menzionate LR prevedono che le Provincie definiscano le linee guida per l’applicazione della LR31/00: tali linee guida esistono ? come possono essere consultate dal pubblico? Infine gli stessi articoli prevedono che le provincie divulghino i principi e le finalità delle LR31/00 e LR23/02. Esistano pubblicazioni od atti in questo senso ? é possibile per il cittadino partecipare ai progrmami di divulgazione ?

Ringrazio e saluto

Giancarlo Gotta
Corso Marx 58
I 15100 Alessandria AL
Tel 0131 218429

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Con riferimento ai quesiti da Lei posti, scusandoci per il ritardo della presente dovuto alla necessità di acquisire specifiche informazioni in merito, si trasmettono le risposte pervenute.

Quesito1.
Gli organi competenti provinciali a cui segnalare le presunte violazioni della LR 31/00 sono gli uffici competenti della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria e per conoscenza il Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio, cioè quello di Alessandria (figurandosi le ARPA come organo tecnico di riferimento per le Province). NB QUESTO NELLA LR31\00 NON C’é !

Quesiti 2-3.
La Legge 31 del 24 marzo 2000, che all’art.5 definisce le competenze delle Province e all’art.6 quelle dei Comuni, risulta per alcuni versi una legge “monca”, poiché al fine di una appropriata definizione di apposite Linee Guida da parte delle Province avrebbe dovuto precedere, da parte della Giunta Regionale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge 31/00 medesima, una definizione delle aree del territorio regionale a più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso, nonché l’elenco dei Comuni ricadenti in tali aree per l’applicazione della presente legge. A tutt’oggi non risulta che sia stato rispettato tale termine (definito nell’art.8) di 12 mesi (a parte il documento di modifica alla legge in parola citata e di cui si parla in seguito), ne che sia mai stato redatto dalla Giunta Regionale alcun provveddimento atto ad uniformare, attraverso Criteri Tecnici, (come contenuto nell’art.3 comma 2), le scelte delle diverse Province Piemontesi nell’eventuale redazione di tal linee guida. L’analisi del Capitolo relativo alle disposizioni finanziarie crea inoltre alcune perplessità per la corretta applicazione della presente legge.
Alla luce di quanto esposto si è ritenuto dunque, pur procedendo nella fase di stesura degli strumenti di controllo e nella direzione di attivazione delle azioni predisposte dal dispositivo di legge, di adottare una posizione di aspettativa anche e soprattutto in relazione al Disegno di Legge no.336 presentato dalla Giunta Regionale del Piemonte e avente come oggetto: “Modificazioni alla Legge Regionale 24 Marzo 2001, N.31 -Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.”
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.R.P.
Dott. Mauro PIANESE

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