28 agosto 2026 – Proiettori da stadio al Rifugio Baita Adamè: la segnalazione di CieloBuio porta alla loro rimozione

Apparecchi per illuminazione sportiva installati su piano verticale lungo il perimetro di un rifugio alpino, all’interno di due siti della Rete Natura 2000. Il procedimento aperto dal Comune si è chiuso con la rimozione. Ma dall’accesso agli atti emerge che nessuno dei titoli previsti dalla normativa regionale risultava acquisito agli atti comunali.

Rifugio Baita Adamè, Valle Adamè - corpi illuminanti installati lungo il perimetro esterno

Il 29 giugno 2026 CieloBuio OdV ha trasmesso al Comune di Saviore dell’Adamello (BS) una segnalazione formale relativa all’impianto di illuminazione esterna realizzato presso il Rifugio Baita Adamè, in alta Val Adamè. La nota, a firma del referente regionale per la Lombardia Tobia Invernizzi Martini, è stata inviata per conoscenza alla Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale, al Parco Naturale Adamello Brenta e al Nucleo Carabinieri Forestale di Breno.

Il luogo è ciò che rende il caso emblematico: l’area ricade all’interno di due siti della Rete Natura 2000 – la ZSC IT2070007 “Vallone del Forcel Rosso” e la ZPS IT2070401 “Parco Naturale dell’Adamello” – soggetti ai più elevati livelli di tutela faunistica e conservazionistica, in un fondovalle alpino a cielo naturalmente buio prossimo al confine con il Trentino-Alto Adige e al contiguo Parco Naturale Adamello-Brenta.

Un proiettore da stadio installato sulla facciata di un rifugio. Gli apparecchi sono stati identificati nel modello ALIA SPORT del produttore Lumeitalia, classificato dal produttore stesso come “sistema di illuminazione sportiva modulare per stadi, arene e impianti professionali”, con potenza compresa tra 250 e 1.500 W per singolo corpo e ottiche dedicate all’illuminamento dei campi di gara, anche per riprese televisive. Si tratta quindi di un proiettore concepito per grandi impianti sportivi, del tutto estraneo – per destinazione, potenza e distribuzione fotometrica – all’illuminazione di servizio di un rifugio alpino. Ciascun apparecchio emette un flusso luminoso dell’ordine di diverse decine di migliaia di lumen, fino a superare i 169.000 lumen nelle configurazioni di maggiore potenza.

Decisiva è però la geometria di installazione. Gli apparecchi a chiusura piana non risultavano orientati verso il basso, bensì installati con la superficie di emissione disposta su un piano verticale, parallela alla facciata del fabbricato, anziché perpendicolarmente verso il suolo come prescritto dalle normative vigenti. In tale configurazione circa il 60% del flusso luminoso emesso da ciascun apparecchio viene disperso al di sopra del piano dell’orizzonte e quindi verso la volta celeste. Il dato è radicalmente incompatibile con il limite di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre prescritto dalla norma. Per dare la misura della sproporzione, l’illuminamento stimato è dell’ordine di dieci volte il valore di riferimento per l’illuminazione di un’autostrada, pari a quello che si adotterebbe per un campo sportivo di medie dimensioni;apparecchi, peraltro, destinati al montaggio su torri faro ad altezze dell’ordine dei 25 metri, non al fissaggio a parete sulla facciata di un edificio.

Il fondamento normativo. La segnalazione ha contestato la violazione dell’art. 6, comma 2, della L.R. 17/2000 – tuttora applicabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. 31/2015 – e dell’art. 3, comma 3, lettera a), della L.R. 31/2015, che impone “la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell’orizzonte”; il sovradimensionamento rispetto all’art. 3, comma 4, lettera c), della medesima legge; e infine l’art. 3, comma 7, della L.R. 31/2015, che vieta di illuminare siti naturali qualora ciò confligga con le disposizioni di tutela di cui alle Direttive “Habitat” e “Uccelli”. Trattandosi di zona di particolare tutela ai sensi dell’art. 9, comma 6, della L.R. 31/2015, le sanzioni previste dall’art. 10, comma 1, lettera b), sono raddoppiate. CieloBuio ha chiesto l’immediato spegnimento degli apparecchi e la contestazione delle violazioni, ricordando di essere espressamente legittimata a richiedere verifiche e interventi ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), della L.R. 17/2000.

Il procedimento. Il 10 luglio 2026 il Comune ha avviato il procedimento amministrativo, riconoscendo nell’atto che l’area è “soggetta a particolare tutela in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso” e chiedendo alla parte interessata titoli autorizzativi e documentazione tecnica. Il 15 luglio 2026 l’Associazione Gruppo Volontari Baita Adamè ODV, che gestisce la struttura su aree di proprietà del Comune di Cedegolo, ha comunicato l’avvenuta rimozione degli apparecchi, dichiarando che erano stati installati “esclusivamente come prova” per valutare soluzioni di illuminazione esterna finalizzate alla sicurezza, in particolare in caso di atterraggio di emergenza dell’elicottero in orari notturni. Il 17 luglio 2026 il Comune ha concluso il procedimento accertando “il venir meno della situazione segnalata” e rilevando che “allo stato attuale non risultano pertanto elementi tali da configurare violazioni”, con formula di adeguamento spontaneo e senza adozione di ulteriori provvedimenti.

Il dato emerso dall’accesso agli atti. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione – CieloBuio non figurava tra i destinatari né dell’avvio né della conclusione del procedimento – il 20 agosto 2026 l’associazione ha trasmesso un sollecito accompagnato da una richiesta di accesso alle informazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 195/2005, chiedendo copia del progetto illuminotecnico, dei dati fotometrici certificati, delle dichiarazioni di conformità e dell’autorizzazione sindacale.

Il riscontro del 28 agosto è il passaggio più significativo dell’intera vicenda: il Comune ha comunicato che, “per quanto risulta dagli atti e dalla documentazione attualmente detenuti da questa Amministrazione, non risultano acquisiti agli atti del Comune il progetto illuminotecnico, i dati fotometrici, le dichiarazioni di conformità e l’autorizzazione sindacale”. L’Ente ha inoltre confermato che non risultano adottati verbali di contestazione, ordinanze o provvedimenti sanzionatori. Dagli atti trasmessi non risulta infine alcun verbale di sopralluogo: l’istruttoria si è fondata sulla dichiarazione e sulla documentazione fotografica prodotte dalla parte interessata.

Il risultato concreto c’è ed è importante sottolinearlo: gli apparecchi sono stati rimossi e un’area di altissimo pregio è tornata al proprio buio naturale. Resta però un elemento preoccupante: un impianto di quella potenza è stato installato in due siti della Rete Natura 2000 senza che alcun titolo abilitativo risultasse mai transitato dagli uffici comunali. Il progetto illuminotecnico e l’autorizzazione sindacale non sono adempimenti formali: sono esattamente gli strumenti che dovrebbero impedire, a monte, che un proiettore per stadi finisca sulla facciata di un rifugio alpino. Che siano stati aggirati senza che nessuno se ne avvedesse fino alla segnalazione di un’associazione è la cartina tornasole di quanto frequentemente il monitoraggio dell’inquinamento luminoso e l’applicazione delle relative norme in materia, resti affidato alla sola vigilanza dei cittadini e delle associazioni di tutela ambientale.

Vale infine ricordare il contesto in cui questi episodi maturano: il regolamento attuativo della L.R. 31/2015, che la Giunta regionale avrebbe dovuto approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, non è ancora stato emanato a oltre dieci anni di distanza. Nel frattempo la disciplina resta affidata a un quadro normativo stratificato, la cui applicazione dipende in larga parte dalla capacità di controllo dei singoli Comuni.

Redazione CieloBuio

Documentazione

Commenti chiusi