LA POSIZIONE DI CIELOBUIO
IN MERITO ALLA NORMA UNI 10819

La norma UNI 10819 non risponde ai criteri:
della legge regionale della Lombardia n°17 del 27 marzo 2000,
della legge regionale del Lazio n°13 del 13 aprile 2000,
della legge regionale del Veneto n° 22 del 27 giugno 1997, 
della legge regionale Toscana n° 37 del 21 marzo 2000, 
almeno per quanto riguarda i valori di emissione luminosa oltre i 90°.

In tale senso non puņ essere applicata sull’intero territorio delle regioni : Lombardia, Veneto, Lazio e Toscana.

Detta norma, infatti, consente percentuali di flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedenti 0cd / klm del flusso totale emesso dalla sorgente, come invece previsto dalla legge regionale della Lombardia 17/00 (oppure alle analoghe limitazioni previste dalle leggi della regione Lazio, Veneto, Toscana), in tutto il territorio regionale.

Inoltre, all'interno dei confini regionali, non esistono aree 1, 2 o 3, come previsto dalla norma UNI 10819, ma sono individuate solamente aree protette di pertinenza degli Osservatori astronomici.

Tutti perciņ, anche i privati, sono tenuti al rispetto di quanto previsto:

all'art. 6 , della L.R.Lombarda 17/00
agli artt. 5 e 12, della L.R.Lazio 13/00
all'art. 9 allegato C, della L.R.Veneto 22/97
all'art. 11 allegato C, della L.R.Toscana 37/00

Pertanto, l'esecuzione di impianti di illuminazione rispondenti alla norma UNI 10819 in discussione, ma non a quanto previsto dalla legge della regione: Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana sono da ritenersi FUORI LEGGE in particolare in queste regioni.
Tale norma, e' da applicare semmai, solo ed esclusivamente nelle zone sprovviste di un qualsiasi regolamento comunale, o nelle Regioni senza alcuna legge regionale, che regoli l'emissione della dispersione luminosa oltre un certo angolo.

 

CieloBuio - Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno