Regione del
Veneto
LEGGE
REGIONALE 27 giugno 1997, n. 22
Norme per la prevenzione dell'inquinamento
luminoso.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità e campo di
applicazione
- La presente legge prescrive misure per la
prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e
migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette
ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività
di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
- Le disposizioni di cui alla presente legge non
si applicano :
- alle installazioni, impianti e strutture
pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già
regolata da specifiche norme statali;
- agli impianti privati di illuminazione
esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per
ciascuna sorgente non superiore a 1,500 lumen.
Art. 2 Definizione
- Agli effetti delle disposizioni di cui alla
presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce
artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
Art. 3 Competenze della Regione
- Sono di competenza della Regione :
- la predisposizione, l'approvazione e
l'aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di cui
all'articolo 5;
- l'incentivazione all'adeguamento alle norme
antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
- la divulgazione delle problematiche relative
all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'Associazione italiana di
illuminazione (AIDI), l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la
Società astronomica italiana (SAIT), l'Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l'Ente
nazionale per l'energia elettrica (ENEL);
- la promozione di iniziative di aggiornamento
tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni
pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione.
Art. 4 Competenze dei Comuni
- Sono di competenza dei Comuni:
- la predisposizione, l'approvazione e
l'aggiornamento del piano comunale dell'illuminazione pubblica, a integrazione del piano
regolatore generale di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni e integrazioni;
- l'integrazione del regolamento edilizio di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale n. 61/1985 con
disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di
illuminazione esterna;
- i controlli sul rispetto delle misure
stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all'articolo 5;
- l'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui all'articolo 12;
- gli ulteriori atti eventualmente previsti dal
piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5.
Art. 5 Piano regionale di prevenzione
dell'inquinamento luminoso
- Il piano regionale di prevenzione
dell'inquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina l'attività della
Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo in
particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI):
- le norme tecniche per la progettazione,
l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
- le tipologie degli impianti di illuminazione
esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da
assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministratore comunale e le relative
procedure;
- i criteri per l'individuazione delle zone di
protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui
all'articolo 9;
- le misure di protezione da applicare nelle
zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
- le misure di protezione da applicare nelle
aree naturali protette ai sensi della legge n.394/1991;
- i criteri per la predisposizione del piano
comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6.
- Il PRPIL ha l'efficacia del piano di settore
di cui all'art. 3, primo comma, punto 1, lettera a) della legge regionale n. 61/1985; la
sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica
variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle
prescrizioni e ai vincoli approvati.
- Il PRPIL è adottato dalla Giunta regionale
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
- Dell'adozione del PRPIL di cui al comma 3 è
data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi
e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la
documentazione.
- Il PRPIL di cui al comma 3 è depositato
presso gli uffici regionali ed almeno anche presso le sedi delle Province ed è
disponibile per la consultazione per sessanta giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta
adozione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- Chiunque vi abbia interesse può presentare
osservazioni sul PRPIL di cui al comma 3, entri i successivi trenta giorni dalla scadenza
del periodo di consultazione di cui al comma 5.
- Entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 6, la Giunta regionale trasmette il PRPIL, unitamente alle osservazioni ed
alle relative controdeduzioni, al Consiglio regionale per l'approvazione. Il PRPIL entra
in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
- Il PRPIL è aggiornato ogni qualvolta ve ne
sia la necessità e comunque almeno ogni cinque anni; per l'aggiornamento si applicano le
procedure di cui ai commi da 4 a 7.
- Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL, di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) sono apportate mediante deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta
giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.
Art. 6 Piano comunale
dell'illuminazione pubblica
- Il piano comunale dell'illuminazione pubblica
di cui all'articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti
pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL,
perseguendo i seguenti obiettivi:
- sicurezza del traffico veicolare e delle
persone;
- riduzione dell'inquinamento luminoso;
- risparmio energetico;
- miglioramento della qualità della vita e
della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e
architettonici;
- ottimizzazione dei costi di esercizio e
manutenzione.
2. Il piano comunale
dell'illuminazione pubblica indica, tra l'altro, le modalità e i termini per
l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.
Art. 7 Disposizioni integrative
del regolamento edilizio
- I Comuni integrano il regolamento edilizio con
disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di
illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL.
Art. 8 Tutela dell'inquinamento luminoso
degli osservatori astronomici
- Sono tutelati dalla presente legge:
- gli osservatori astronomici professionali che
svolgono attività di ricerca scientifica, di cui all'allegato A;
- gli osservatori astronomici non professionali
e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di
rilevante interesse regionale, di cui all'allegato B.
- L'elenco degli osservatori astronomici
professionali di cui all'allegato A è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su
proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.
- L'elenco degli osservatori astronomici non
professionali e dei siti di cui all'allegato B è aggiornato dalla Giunta regionale, anche
su proposta congiunta dell'UAI e della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 9 Misure di protezione
dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici
- Fino all'entrata in vigore del PRPIL, si
applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori
astronomici di cui al presente articolo.
- Attorno a ciascuno degli osservatori e dei
siti astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare
protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i
confini regionali, pari a:
- 25 chilometri per gli osservatori
professionali di cui all'allegato A;
- 10 chilometri per gli osservatori non
professionali ed i siti di cui all'allegato B.
- Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 2, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro un chilometro in linea
d'aria dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, sono vietate tutte le
sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti
esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente
schermate.
- A partire dal trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al
comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati
l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso
il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa
tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dagli osservatori
professionali di cui all'allegato A, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno
novanta gradi dalla direzione di cui si trovano i telescopi.
- Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in
scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma
4; copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.
- Su richiesta dei responsabili degli
osservatori astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari
fenomeni e comunque per non più di trenta giornate all'anno, i Sindaci dei Comuni
interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione
veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la
riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
Art. 10 Contributi regionali ai
Comuni
- La Regione concede ai Comuni contributi per la
predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui all'articolo 6, in
misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque
per un importo non superiore a lire 30 milioni.
- La Regione concede ai Comuni contributi per
l'adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli
impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa e comunque per
un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.
- Per ottenere i contributi di cui ai commi1 e
2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con
l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.
- Entro i sessanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei
contributi, individuando le modalità di erogazione.
- I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono
assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- Comuni ricadenti nelle zone di protezione
degli osservatori astronomici professionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
- Comuni ricadenti nelle zone di protezione
degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera b);
- Comuni ricadenti nelle aree naturali protette
ai sensi della legge n. 394/1991.
- Per l'anno 1997 il termine di cui comma 3, è
fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 11 Norme transitorie
- Fino al'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni
adottano in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di
illuminazione esterna i criteri tecnici di cui all'allegato C.
- Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni
promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti
privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui all'allegato C.
Art. 12 Sanzioni
- A partire dal novantesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del PRPIL, l'installazione o la modifica di impianti di
illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della
stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2
milioni.
- Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del
titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione dell'impianto a conformità
delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.
- In caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro
trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a. lire10 milioni..
- In caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro
dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
- I proventi delle sanzioni di cui al presente
articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti
pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui
al PRPIL.
Art. 13 Norma Finanziaria
- Agli oneri derivanti dalla presente legge,
quantificati in lire 300 milioni per l'esercizio 1997, si fa fronte mediante riduzione
dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato
"Interventi regionali per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge n.
549/1995", iscritto nello stato di previsione della spesa di bilancio preventivo per
l'anno 1997.
- Nel medesimo stato di previsione della spesa
è istituito il capitolo n. 50274 denominato "Interventi per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso", con stanziamento di lire 300 milioni in termini di
competenza e cassa.
- Per gli esercizi successivi al 1997 gli
stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità) e successive modificazioni e integrazioni.
______
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla
osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 giugno 1997
Galan
ALLEGATO A (previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera a)
Osservatori astronomici professionali:
- Osservatorio astronomico di Padova a Cima
Ekar, in comune di Asiago (Vicenza);
- Osservatorio astrofisico dell'Università
degli studi di Padova, in comune di Asiago (Vicenza)
ALLEGATO B (previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera b)
Osservatori astronomici non professionali
e siti di osservazione:
- Osservatorio del Col Drusciè, Associazione
Astronomica Cortinese, località Col Drusciè, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
- Osservatorio di Vignui, Associazione Feltrina
Astrofili, località Vignui, in comune di Feltre (Belluno)
- Sito astronomico del Monte Lagazuoi, Rifugio
Lagazuoi, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno)
- Osservatorio "Giuseppe Colombo",
Gruppo Astrofili di Padova, Via Cornaro 1 b, in comune di Padova;
- Osservatorio Collegio PIO X, Associazione
Astrofili Trevigiani, Borgo Cavour 40, in comune di Treviso;
- Osservatorio del "Centro Incontri con la
natura", Casa don Bosco, Via Santa Lucia 45, in comune di Crespano del Grappa
(Treviso)
- Osservatorio pubblico, Associazione Astrofili
di Vittorio Veneto, Via Piadera, in comune di Fregona (Treviso)
- Osservatorio Luciano Lai, Via Mantovana 130,
Madonna di Dossobuono, in comune di Verona;
- Osservatorio "Le Pleiadi", località
settimo, in comune di Pescantina (Verona);
- .Sito astronomico "Bocca di Selva",
località Bocca di Selva, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
- .Sito astronomico "Pozza Morta",
località Pozza Morta, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
- .Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo
Astrofili di Schio, località La Busa, in comune di Schio (Vicenza);
- .Sito astronomico del Monte Toraro
(riferimento geografico: installazioni militari), in comune di Arsiero (Vicenza).
ALLEGATO C (previsto
dall'articolo 11)
Criteri tecnici per la
progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna.
- Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a
vapori di sodio ad alta pressione.
- Per le strade con traffico motorizzato,
selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed
illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
- Evitare per i nuovi impianti l'adozione di
sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un
flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale
emesso dalla sorgente.
- Limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale
necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i
sessanta gradi dalla verticale.
- Adottare sistemi automatici di controllo e
riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore
ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta
ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
CieloBuio
- Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno