LINQUINAMENTO LUMINOSO IN
TOSCANA
Proposta di Legge
Regionale
NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO
Titolo I
FINALITA E DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Finalità e ambito di
applicazione
- La presente legge prescrive misure per la
prevenzione dellinquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare
e migliorare lambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali
protette ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n°49 "Norme sui parchi,
le riserve naturali e le aree protette di interesse locale" di attuazione della
legge 6 dicembre 1991, n°394 "Legge quadro sulle aree protette", nonché
al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori
Astronomici.
- Le disposizioni di cui alla presente legge non
si applicano:
- alle installazioni, impianti e strutture
pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già
regolata da specifiche norme statali;
- agli impianti privati di illuminazione
esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per
ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
Art.2 - Definizione
- Agli effetti delle disposizioni di cui
alla presente legge si intende per "inquinamento luminoso" ogni forma di
irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.
Art.3 - Compiti della Regione
- Sono di competenza della Regione:
- la predisposizione, lapprovazione e
laggiornamento del Piano Regionale per la Prevenzione dellInquinamento
Luminoso (PRPIL), di cui allart.5;
- lincentivazione nelladeguamento
alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
- la divulgazione delle problematiche relative
allinquinamento luminoso, anche in collaborazione con lAssociazione Italiana
di Illuminazione (AIDI), lAssociazione Nazionale Produttori di Illuminazione
(ASSIL), il Comitato per la Divulgazione dellAstronomia presso lOsservatorio
Astrofisico di Arcetri, il Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT)
e con lEnte Nazionale per lEnergia Elettrica (ENEL);
- la promozione di iniziative di
aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle
amministrazioni pubbliche con competenze nellambito dellilluminazione.
- Per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1 la Regione si avvale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n°45 "Norme
in materia di risorse energetiche", dellAgenzia Regionale per
lEnergia e del Comitato Regionale per lEnergia per gli adempimenti di propria
competenza previsti dalla presente legge.
- Il Comitato, per gli aspetti relativi alla
legge in oggetto, è integrato da un rappresentante designato dal Comitato per la
Divulgazione dellAstronomia presso lOsservatorio Astrofisico di Arcetri e da
un rappresentante designato dal Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana
(CAAT), nominati ai sensi dellart.3 della legge regionale n°45 del 1997
Titolo II
COMPITI DEGLI ENTI LOCALI
Art.4 - Competenze dei Comuni
- Sono di competenza dei Comuni:
- la predisposizione, lapprovazione e
laggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica, a integrazione del
Piano Regolatore Generale di cui allart.23 della legge regionale 16 gennaio 1995,
n°5 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e
integrazioni;
- lintegrazione del Regolamento Edilizio
di cui allart.35 della legge regionale 16 gennaio 1995, n°5 "Norme per il
governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni con disposizioni
concernenti la progettazione, linstallazione e lesercizio degli impianti di
illuminazione esterna;
- i controlli sul rispetto delle misure
stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui allart.5;
- lapplicazione delle sanzioni
amministrative di cui allart.12;
- gli ulteriori atti eventualmente
previsti dal Piano Regionale per la Prevenzione dellInquinamento Luminoso di cui
allart.5.
Titolo III
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO
Art.5 - Piano Regionale di
Prevenzione dellInquinamento Luminoso
- Il Piano Regionale di Prevenzione
dellInquinamento Luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina lattività
della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dellinquinamento luminoso,
provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche
emanate dallEnte nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI):
- le norme tecniche per la progettazione,
lesecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
- le tipologie di impianti di illuminazione
esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da
assoggettare ad autorizzazione da parte dellamministrazione comunale e le relative
procedure;
- i criteri per lindividuazione delle zone
di protezione degli Osservatori Astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui
allart.9;
- le misure di protezione da applicare nelle
zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui allart.9;
- le misure di protezione da applicare nelle
aree naturali protette ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n°49 "Norme
sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale" di
attuazione della legge 6 dicembre 1991, n°394 "Legge quadro sulle aree protette";
- i criteri per la predisposizione del
piano comunale dellilluminazione pubblica di cui allart.6.
- Il PRPIL ha lefficacia di piano di
settore, pertanto la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e
vincoli, lautomatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi,
in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
- Il PRPIL è adottato dalla Giunta Regionale
entro un anno dallentrata in vigore della presente legge.
- Ladozione del PRPIL di cui al comma 3 è
data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi
e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la
documentazione.
- Il PRPIL di cui al comma 3 è depositato
presso gli uffici regionali ed almeno anche presso le sedi delle Provincie ed è
disponibile per la consultazione per 60 (sessanta) giorni dopo la pubblicazione
dellavvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Chiunque vi abbia interesse può presentare
osservazioni sul PRPIL di cui a comma 3, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla
scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.
- Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 6, la Giunta Regionale trasmette il PRPIL, unitamente alle
osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio Regionale per
lapprovazione. Il PRPIL entra in vigore il 16° (sedicesimo) giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Il PRPIL è aggiornato ogni qualvolta ve ne
sia la necessità e comunque almeno ogni 5 (cinque) anni; per laggiornamento si
applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.
- Le modifiche alle norme tecniche del
PRPIL di cui allart.5, comma 1, lettera a) sono apportate mediante deliberazione
della Giunta Regionale, sentito il competente Comitato, di cui allart.3 comma 2, che
si esprime entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso
favorevole.
Art.6 - Piano Comunale della
Illuminazione Pubblica
- Il Piano Comunale della illuminazione
Pubblica di cui allart.4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli
impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute
nel PRPIL, perseguendo i seguenti obiettivi:
- sicurezza del traffico veicolare e delle
persone;
- riduzione dellinquinamento luminoso,
- risparmio energetico;
- miglioramento della qualità della vita e
delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e
architettonici;
- ottimizzazione dei costi di esercizio e
manutenzione.
Il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica
indica, tra laltro, le modalità ed i termini per ladeguamento degli impianti
pubblici esistenti alle norme antinquinamento.
Art.7 - Disposizioni
integrative del Regolamento Edilizio
- I Comuni integrano il Regolamento
Edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, linstallazione e
lesercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme
tecniche contenute nel PRPIL.
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
ZONE TUTELATE
Art.8 - Tutela
dallinquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici
- Sono tutelati dalla presente legge:
- gli Osservatori Astronomici professionali che
svolgono attività di ricerca scientifica, di cui allallegato A;
- gli Osservatori Astronomici non
professionali ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse
regionale e provinciale, di cui allAllegato B.
- Lelenco degli Osservatori Astronomici
professionali di cui allallegato A è aggiornato dalla Giunta Regionale, anche su
proposta del Comitato per la Divulgazione dellAstronomia presso lOsservatorio
Astrofisico di Arcetri, sentito il competente Comitato Regionale per lEnergia.
- Lelenco degli Osservatori
Astronomici non professionali di cui allallegato B è aggiornato dalla Giunta
Regionale, anche su proposta del Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana
(CAAT), sentito il competente Comitato Regionale per lEnergia.
Art.9 - Misure minime di
protezione dallinquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici
- Fino alla entrata in vigore del PRPIL, si
applicano le misure minime di protezione dallinquinamento luminoso degli Osservatori
Astronomici di cui al presente articolo.
- Attorno a ciascuno degli Osservatori
Astronomici di cui allart.8, comma 1, è istituita una zona di particolare
protezione dallinquinamento luminoso avente unestensione di raggio, fatti
salvi i confini regionali, pari a:
- 25 (venticinque) chilometri per gli
Osservatori professionali di cui allallegato A e Osservatori non professionali di
cui allallegato B che svolgono attività di ricerca allinterno di progetti
istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;
- 10 chilometri per gli Osservatori non
professionali di cui allallegato B.
- Fatto salvo quanto disposto dallart.1,
comma 2, a partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro 1 (uno)
chilometro in linea daria dagli Osservatori professionali di cui allallegato A
e Osservatori non professionali di cui allallegato B che svolgono attività di
ricerca allinterno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri
professionali, sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di
luce verso lalto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono
essere sostituite ovvero opportunamente schermate.
- A partire dal 30° (trentesimo) giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di
cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati
limpiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti
verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo; nella fascia
compresa tra il raggio di 25 (venticinque) chilometri ed il raggio di 50 (cinquanta)
chilometri dagli Osservatori di cui allallegato A e Osservatori non professionali di
cui allallegato B che svolgono attività di ricerca allinterno di progetti
istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali, detti fasci dovranno essere
orientati ad almeno 90 (novanta) gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.
- Entro 120 (centoventi) giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede ad individuare, mediante
cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia
di cui al comma 4; copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni
interessati.
- Su richiesta dei responsabili degli
Osservatori Astronomici di cui allart.8, comma 1, in coincidenza con particolari
fenomeni e comunque per non più di 3 (tre) giornate lanno, i Sindaci dei Comuni
interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione
veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la
riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
Titolo VI
CONTRIBUTI REGIONALI
Art.10 - Contributi regionali
ai Comuni
- La Regione concede ai Comuni contributi per la
predisposizione del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica di cui allart.6, in
misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un
importo non superiore a lire 30 milioni.
- La Regione concede ai Comuni contributi per
ladeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli
impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e
comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.
- Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e
2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con
lindicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.
- Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta Regionale, sentito il competente
Comitato, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riporto dei contributi,
individuando le modalità di erogazione.
- I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono
assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- Comuni ricadenti nelle zone di protezione
degli Osservatori Astronomici professionali di cui allart.8, comma 1, lettera a);
- Comuni ricadenti nelle zone di protezione
degli osservatori Astronomici non professionali di cui allart.8, comma 1, lettera
b);
- Comuni ricadenti nelle aree naturali
protette ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n°49 "Norme sui parchi,
le riserve naturali e le aree protette di interesse locale" di attuazione della
legge 6 dicembre 1991, n°394 "Legge quadro sulle aree protette".
- Per lanno 1999 il termine di cui
al comma 3, è fissato al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Titolo VII
NORME TRANSITORIE
Art.11 - Norme transitorie
- Fino alla entrata in vigore del PRPIL, i
Comuni adottano in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti
pubblici di illuminazione esterna i criteri tecnici indicati nellallegato C.
- Fino alla entrata in vigore del PRPIL, i
Comuni promuovono ladeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli
impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nellallegato
C.
Titolo VIII
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.12 - Definizione ed
utilizzo dei proventi
- A partire dal 90° (novantesimo) giorno
successivo allentrata in vigore del PRPIL, linstallazione o la modifica di
impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in
difformità della stessa, comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa da
lire 500.000 a lire 2 milioni.
- Il Sindaco ordina dufficio, a spese del
titolare dellimpianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere
realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità alla medesima.
- In caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni di cui allart.9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro
30 (trenta) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1
milione.
- In caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni di cui allart.9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro
10 (dieci) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10
milioni.
- I proventi delle sanzioni di cui al
presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per ladeguamento degli
impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge
e di cui al PRPIL.
Titolo IX
NORME FINANZIARIE
Art.13 - Norme finanziarie
- Agli oneri derivanti dalla presente
legge, si fa fronte con la somma di lire 300.000 milioni, con legge di bilancio, a partire
dal 1999.
ALLEGATO A
(previsto dallart.8, comma 1, lettera
a)
Osservatori astronomici professionali:
- Osservatorio Astrofisico di Arcetri, in
Comune di Firenze (Firenze)
ALLEGATO B
(previsto dallart.8, comma 1, lettera
b):
Osservatori astronomici non
professionisti e stazioni di osservazione:
- Attivi e/o in costruzione:
- Stazione Astronomica "Poggio
Cardinale", Unione Astrofili Senese, loc. Poggio Cardinale in Comune di Siena (Siena)
- Stazione Astronomica "ARO", Gruppo
Studio Fotografia Astronomica, loc. San Sano in Comune di Gaiole in Chianti (Siena)
- Osservatorio "Poggio alle Forche",
Circolo Casolese Astrofili Betelgeuse, loc. Cavallino in Comune di Casole dElsa
(Siena)
- Osservatorio Astronomico e Naturalistico
"Torre di Luciana", loc. Mercatale Val di Pesa in Comune di San Casciano Val di
Pesa (Siena)
- Osservatorio "Città di Siena", loc.
Poggio al Vento in Comune di Siena (Siena)
- Osservatorio Comunale di Grosseto,
Associazione Maremmana Studi Astronomici, loc. Casette di Mota - Roselle in Comune di
Grosseto (Grosseto)
- Osservatorio Astronomico di "Villa
Henderson", Associazione livornese Scienze Astronomiche, Via Roma 234 in Comune di
Livorno (Livorno)
- Osservatorio Astronomico di "Punta
Falcone", Associazione Astrofili di Piombino, loc. Punta Falcone in Comune di
Piombino (Livorno)
- Osservatorio Astronomico di
"Tavolaia", Gruppo Astrofili Isaac Newton, loc. Tavolaia in Comune di Santa
Maria a Monte (Pisa)
- Osservatorio Astronomico "Galileo
Galilei", Associazione Astrofili Galileo Galilei, loc. Libbiano in Comune di Peccioli
(Pisa)
- Stazione Astronomica IRAS-1, Istituto Spezzino
Ricerche Astronomiche, loc.Gragnola in Comune di Fivizzano (Carrara)
- Osservatorio Astronomico Comunale
"Spartaco Palla", Società Astronomica Versiliese in Comune di Pietrasanta
(Lucca)
- Osservatorio Astronomico "Alpi
Apuane", Gruppo Astronomico Viareggio, loc. Stazzema (Lucca)
- Osservatorio Astronomico "San
Giuseppe", loc. San Donato a Livizzano in Comune di Montelupo Fiorentino (Firenze)
- Osservatorio Sociale di san Polo a Mosciano,
Associazione Astrofili Fiorentini, loc. San Polo a Mosciano in Comune di Scandicci
(Firenze)
- Osservatorio Planetario "Marco
Falorni", Gruppo Planetario San Gersolè, loc. Monteoriolo in Comune di Firenze
(Firenze)
- Osservatorio Astronomico "Otello
Bettarini", loc. Piazzano in Comune di Empoli (Firenze)
- Osservatorio Sociale, Associazione Astrofili
Giorgio Abetti, in Comune di Pontassieve (Firenze)
- Osservatorio Sociale, Centro Ricerche Scienza
e Natura, loc. Castra di Montalbano in Comune di Empoli (Firenze)
- Primo Osservatorio Sociale, Associazione
Culturale Quasar (Prato)
- Secondo Osservatorio Sociale, Associazione
Culturale Quasar (Prato)
- Osservatorio Astronomico della Montagna
Pistoiese, Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, loc. Pian dei Termini in Comune di San
Marcello Pistoiese (Pistoia)
In progetto:
- Osservatorio Astronomico Comunale "Marco
Falorni", Gruppo Astrofili Aretini, loc. Sargiano in Comune di Arezzo (Arezzo)
- Osservatorio Astronomico Comunale
"Aronte", Gruppo Astrofili Massesi, loc. Pian della Foiba in Comune di Massa
(Massa)
- Osservatorio Astronomico di
"Comano", Gruppo Astrofili Massesi, loc. Monte Giovi in Comune di Comano (Massa)
ALLEGATO C
(previsto dallart.11)
Criteri tecnici per la progettazione,
realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna
- Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a
vapori di sodio ad alta pressione.
- Per le strade con traffico motorizzato,
selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed
illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
- Evitare per i nuovi impianti ladozione
di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un
flusso luminoso nellemisfero superiore eccedente il tre per cento (3%) del flusso
totale emesso dalla sorgente.
- Limitare luso di proiettori ai casi di
reale necessità, in ogni caso mantenendo lorientazione del fascio verso il basso,
non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale.
- Adottare sistemi automatici di controllo e
riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento (50%) del totale, dopo le ore
22, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia
possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza
CieloBuio
- Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno