 |
Adesivi e brochures illustrati
13777-CieloBuio
 November 2000 - Minor Planet Circulars (13777) Cielobuio = 1998 UV6 Discovered 1998 Oct. 20 by M. Cavagna and A. Testa at Sormano. Motivazione: "...Cielobuio ha giocato un ruolo fondamentale di supporto all''approvazione della legge regionale della Lombardia contro l''inquinamento luminoso, una delle più avanzate del mondo..."
CieloBuio's Asteroid Kids
|
CieloBuio - Coordinamento per la protezione del cielo notturno
Sito dell'Associazione che dal 1997 opera per la salvaguardia del cielo notturno, promuovendo campagne di sensibilizzazione sul tema dell"inquinamento luminoso. Iscriviti a:
mailinglist di CieloBuio e sostieni le Ns. azioni nella tua regione.
CieloBuio Associazione Iscrizione e donazioni
mailinglist Illuminare News che informa progettisti e Uffici Tecnici comunali sulle novità del settore illuminotecnico e inquinamento luminoso.
info@cielobuio.org
ATTENZIONE: SalvaguardateVi e salvaguardateCi da chi abusa dell'immagine di CieloBuio
Approvata la D.G.R. n. 48/31 della Regione Sardegna
D.G.R. n. 48/31del 29/11/2007 della Regione Sardegna
"Linee guida e modalità tecniche d’attuazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico e il conseguente risparmio energetico (art. 19, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 2)."
D.G.R. n.48/31 del 29/11/07 della Regione Sardegna - DOC
BURAS Sardegna n. 48/31 del 29/11/2007 (2.5Mb)
Scarica la legge, la Visual Legge e le decine di documenti tecnici allegati: LEGGE, PROCEDURE, DOCUMENTI, STRUMENTI, LETTERE, REFERENZE e TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO PER APPLICARE E FAR APPLICARE La D.G.R. della Regione Sardegna n. 48/31
Master di Illuminotecnica Applicata per Esterni: Milano 2008

dal 23 Maggio al 7 Giugno 2008 - Regione Puglia: Lecce
VISUAL
Regolamento di Attuazione
della LR 17/00
Legge della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/2000
"Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e
di lotta allinquinamento luminoso"
Delibera della Giunta Regionale n. 7 / 2611 del 2/12/2001
"Aggiornamento dellelenco degli osservatori astronomici in Lombardia e
determinazione delle relative fasce di rispetto"
Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001
"Criteri di applicazione della L.R. n. 17 del 27/03/01"
Interpretare, capire, conoscere ed approfondire
la LR 17/00 e le relative delibere
[fra parentesi quadre ed in carattere italico commenti, osservazioni, descrittivi di foto]
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dei
questo documento ed alla realizzazione delle fotografie di questo documento: Bajoni Carlo,
Benatti Roberto, Bonata Diego, Bonomi Ivan, Dalla Gassa Leopoldo, Di Sora Mario, Duches
Alberto, Falchi Fabio, Minuto Silvano, Rama Franco, Rossi Eric, Scannabissi Andrea,
Scardia Marco, Vedovato Marco.
Per qualsiasi informazione : info@cielobuio.org
Ottobre 2001
Criteri per lapplicazione della
legge regionale 27 marzo 2000, n. 17
Delibera della Giunta regionale N.7/6162 del 20
settembre 2001
Tratto dal BURL Serie Ordinaria n.40 del 1 Ottobre 2001
[Appendice A - Legge 17/00]
Libera Interpretazione a cura di
Cielobuio Coordiamento nazionale per la
protezione del cielo notturno
1. Finalità
La presente normativa tecnica dà attuazione alle
previsioni della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, con cui la Regione Lombardia ha
inteso ribadire gli obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente: razionalizzare e
ridurre i consumi energetici con iniziative ad ampio respiro che possano incentivare lo
sviluppo tecnologico, ridurre linquinamento luminoso sul territorio regionale e
conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia allinterno che
allesterno delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed
astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per tutelarne
lattività di ricerca scientifica e divulgativa.
I criteri elaborati, fatte salve le determinazioni
di carattere generale o più esplicitamente riferite agli osservatori, sono orientate alla
costruzione di impianti per lilluminazione esterna, pubblica e privata,
caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali allabbattimento
dellinquinamento luminoso ed al risparmio energetico; per quanto attiene gli aspetti
connessi alla sicurezza impiantistica, si rimanda alle vigenti disposizioni normative di
settore.
2. Adempimenti
La Regione
incentiva ladeguamento degli impianti di illuminazione esterna
esistenti;
- aggiorna lelenco degli Osservatori di cui all'art. 10 della
l.r. 17/00 con gli eventuali nuovi osservatori che ne facciano richiesta, anche su
proposta della Società astronomica italiana e dell'Unione astrofili italiani e ne
determina la relativa fascia di rispetto; a tale fine, i responsabili pro tempore
dei nuovi osservatori devono trasmettere, alla competente Unità Organizzativa della
Giunta regionale, la seguente documentazione:
[Appendice B Elenco degli
osservatori e fasce di rispetto (Delibera n.2611 del 11 Dicembre 2000)]
i dati georeferenziati relativi alla localizzazione
dellosservatorio;
[Allegato C - Elenco degli osservatori,
categorie e coordinate geografiche di riferimento]
una relazione sulla tipologia dell'osservatorio e sulla relativa
dotazione strumentale;
il programma scientifico - culturale annuale o pluriennale;
il regolamento per laccesso dei visitatori ed una relazione
sulle eventuali infrastrutture di supporto ai medesimi;
la relazione storica sull'attività svolta (per gli osservatori in
attività, che richiedano linserimento nellelenco ufficiale);
le fotografie a colori sullambiente, sul paesaggio e sulla
struttura nel suo complesso;
- individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di
protezione degli osservatori astronomici, dandone informazione ai comuni interessati,
mediante linvio di copia della documentazione;
emana i presenti criteri per lapplicazione della l.r. 17/00 e
li adegua in relazione alle nuove disposizioni di settore che dovessero intervenire,
ovvero in dipendenza della necessità di adottare soluzioni tecnologiche innovative, in
termini di antinquinamento luminoso e risparmio energetico.
Le province
esercitano il controllo sul corretto e razionale uso
dellenergia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi
dettati dalla l.r. 17/00;
- curano la redazione e la pubblicazione dellelenco dei comuni
interessati direttamente o indirettamente dalla presenza di osservatori astronomici, anche
se fuori dallambito amministrativo di competenza, in quanto ricadenti nelle fasce di
protezione indicate;
I comuni
adottano, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della l.r. 17/00, i piani d'illuminazione che disciplinano le nuove
installazioni, in accordo con i presenti criteri, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
recante il "Nuovo codice della strada", con le leggi statali 9 gennaio 1991, n.
9 e n. 10 attinenti il "Piano energetico nazionale";
[Allegato E - Introduzione ai piani di illuminazione per approfondimenti si vedano
inoltre i seguenti 2 articoli pubblicati su Luce: Maggio 2001 "Cesano Boscone: il
piano urbano della luce", Settembre 2001 "Milano, Piano urbano della luce-
S.Bernardino alle Ossa e piazza S.Stefano"]
- autorizzano, con atto del Sindaco, i progetti di tutti gli impianti
di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, con lesclusione di quelli di
modesta entità, quali quelli del capitolo 9), lettere a), b), c), d) ed e).
Ai fini dellautorizzazione, il progetto, deve
essere redatto in conformità ai presenti criteri e quindi firmato da un tecnico di
settore, abilitato, che se ne assume la responsabilità.
Al termine dei lavori, linstallatore trasmette
al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della
L.R. 17/00 ed il certificato di collaudo a norma della legge 5 marzo 1990, n. 46 recante
"Norme per la sicurezza degli impianti" e successivi aggiornamenti; la cura e
gli oneri dei collaudi sono a carico del committente.
[Allegato I Modello di modulo per la dichiarazione di
conformità alla LR17/00 - DOC]
concordano, con gli osservatori, specifiche indicazioni per
l'eventuale revoca delle deroghe relative alle sorgenti di luce nelle
zone tutelate;
provvedono, tramite controlli periodici diretti o a seguito di
richiesta degli osservatori astronomici e di altri osservatori scientifici, a garantire il
rispetto e lapplicazione della l.r. 17/00 negli ambiti territoriali di competenza,
sia da parte dei soggetti pubblici, che privati;
provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di
altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai
requisiti previsti dai presenti criteri e dispongono per la modifica, la sostituzione o la
normalizzazione degli stessi, entro 1 anno dalla notifica della
constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
[Allegato F - Scheda di constatazione inadempienze - DOC]
provvedono, tramite i comandi di polizia municipale, ad individuare
gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in
quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e dispongono
immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;
[Allegato G - Articolo 23 codice della
strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e aggiornamenti]
adottano, se non ricadenti nelle fasce di protezione degli
osservatori protetti, ma in quanto autonomamente orientati a conseguire i medesimi
obiettivi, in modo integrale i criteri previsti per tali aree, mediante appositi
regolamenti;
[Allegato H - Regolamento Comunale integrativo a norma della LR della
Lombardia 17/00 - DOC]
applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui allarticolo 8 della l.r. 17/00, impiegandone i relativi
proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
Gli osservatori astronomici
- segnalano, alle autorità territoriali competenti, ed in primo luogo
ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non rispondenti ai presenti criteri requisiti
richiedendone lintervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque
uniformate ai criteri medesimi;
[Allegato F - Scheda di constatazione inadempienze - DOC]
collaborano con i comuni, le comunità montane e le province, nonché
la Regione, per una migliore e puntuale applicazione dei presenti criteri, secondo le loro
specifiche competenze;
[Alcuni Esempi: La provincia di Lecco pubblica ha distribuito in
tutta la provincia il fascicolo illustrativo "Inquinamento luminoso e risparmio
energetico" che illustra il rispetto della LR17/00 e la delibera delle fasce di
rispetto n.2611 del 11/12/00. Con il patrocini degli ordini degli ingegneri, degli
architetti ed il collegio dei periti della provincia di Bergamo si è organizzato in data
5/5/2001 il seminario regionale "Illuminare 2001: LR17/00 sicurezza, risparmio
energetico e salvaguardia dellambiente" http://www.cielobuio.org/illuminare2001.php ]
richiedono, ai comuni, controlli periodici per garantire il rispetto
e lapplicazione dei presenti criteri sugli ambiti territoriali di competenza, da
parte di soggetti pubblici e privati;
Le case costruttrici, importatrici, fornitrici
- provvedono a corredare la documentazione tecnica dei seguenti
documenti:
- il certificato di conformità alla l.r. 17/00, su richiesta del
progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio della Regione Lombardia;
[Alleganto M - Esempio di dichiarazione di
conformita' dei prodotti]
- la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare
numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il
formato commerciale "Eulumdat" o analogo; la stessa deve riportare:
[Allegato L - Esempi di curve e tabelle
fotometriche]
- la temperatura ambiente durante la misurazione;
- la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada;
- la norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
- lidentificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del
responsabile tecnico;
- le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la
prova;
- la posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa
incertezza di misura;
- la dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti
terzi, quali lIMQ, circa la veridicità delle misure.
I progettisti
- redigono e sottoscrivono il progetto, conformemente ai presenti
criteri, solo in quanto tecnici abilitati iscritti ad ordini professionali, con curricula
specifici; restano fatte salve le disposizioni della legge 46/90 per quanto attiene la
progettazione delle insegne pubblicitarie.
Gli installatori
realizzano gli impianti conformemente ai presenti criteri ed applicano, al prodotto messo in opera sul territorio regionale, letichetta adesiva riportante la dicitura "ottica
antinquinamento luminoso a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione
Lombardia";
3. Definizione
La l.r. 17/2000 considera inquinamento luminoso
dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiali che si disperda al di fuori
delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di
sopra della linea dellorizzonte.
 |
 |
 |
| Fig.1 - Tipici
esempi di dispersione di luce ingiustificata verso il cielo o ove non richiesta |
4. Premesse
Disposizioni generali
Dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00,
tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che interessano
lintero territorio regionale, ivi compresi quelli in fase di progettazione o in
procedura dappalto, devono essere realizzati in conformità ai presenti criteri
antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico.
 |
| Fig.2 Impianti di
illuminazione NON ammessi dalla LR 17/00 |
 |
| Fig.3 Impianti di
illuminazione conformi alla LR 17/00 (GLi apparecchi di fig. 6 e 8 solo in casi del tutto
eccezionali come specificato dalla legge art. 6 comma 10) |
Tutti i capitolati relativi agli impianti ed
apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere conformi alla l.r.
17/00 e, quindi, ai presenti criteri.
[Allegato N - Capitolato tipo conforme alla LR17/00 - PDF]
Gli impianti, già in fase di realizzazione alla
stessa data, devono, ove possibile nellimmediato, essere dotati di sistemi e
accorgimenti atti ad evitare la dispersione di luce verso lalto, fatto salvo
lobbligo del loro successivo adeguamento secondo i presenti criteri.
Per gli impianti di illuminazione esistenti e non
rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, la normalizzazione, fatte salve le
prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, deve essere completata entro 18
mesi dallentrata in vigore della l.r.17/00., modificando linclinazione degli
apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, più prossimi
allorizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare lemissione luminosa
oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.
Disposizioni particolari per le fasce di rispetto
Tutte le sorgenti di luce ricadenti nelle fasce di
rispetto degli osservatori, non rispondenti ai presenti criteri, devono, entro quattro
anni dallentrata in vigore della l.r. 17/00, essere modificate onde ridurre
linquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante l'uso di lampade al sodio
ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con analoga efficienza, in relazione allo
stato della tecnologia;
[Appendice B Elenco degli osservatori e fasce di
rispetto (Delibera n.2611 del 11 Dicembre 2000)]
[Al capitolo 8 sono chiariti inoltre gli interventi di
adeguamento sugli impianti e sugli apparecchi che devono avvenire con la medesima
tempistica: 4 anni]
5. Criteri comuni
Gli impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto
consumo energetico devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
- apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere
una distribuzione dell'intensità luminosa massima per g ³ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49
candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le
lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dellapparecchio stesso;
 |
| Fig.4 Alcuni
modelli di apparecchi conformi alla L.R. 17/00. Nel sito di CieloBuio: http://www.cielobuio.org/cielobuio/prodotti.htm
è possibile accedere ad una guida fotografica di prodotti buoni dal punto di vista
dell'inquinamento luminoso per i quali i produttori hanno dato la loro disponibilità alla
pubblicizzazione. (Attenzione non tutti i prodotti nel sito sono conformi alla L.R.
17/00). |
 |
| Fig.5 - Apparecchi
dilluminazione che è possibile trovare nelle nostre città NON conformi alla L.R.
17/00. |
- lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza
luminosa, quali al sodio a bassa pressione o al sodio ad alta pressione, in luogo di
quelle con efficienza luminosa inferiore. Nei soli casi ove risulti indispensabile
unelevata resa cromatica è consentito limpiego di lampade a largo spettro,
agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purchè
funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata;
| Tipo di lampada |
Efficienza (Lumen / Watt) |
Vita media della lampada (ore) |
| Incandescente |
8 25 |
1000 - 2000 |
| Vapore Del Mercurio |
13 - 48 |
12000 - 24000+ |
| Alogenuri Metallici |
60 100 |
10000 - 15000 |
| Fluorescente |
60 100 |
10000 - 24000 |
| Sodio Ad alta pressione |
45 110 |
12000 - 24000 |
| Sodio Di Pressione Bassa |
80 180 |
10000 - 18000 |
| Tabella comparativa dei tipi di lampade più comuni
(Cortesia International DarkSky Association - 1999) |
- elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e
piani, realizzati con materiale stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed
altri con analoghe proprietà;
 |
| Fig.6 Alcuni degli
aspetti che possono caratterizzare la conformazione degli apparecchi illuminanti necessari
per soddisfare le esigenze espresse nella L.R.17/00 |
- luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore
ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti
criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
- calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della
superficie;
- impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni
ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;
- mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse
disposizioni connesse alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1
cd/m2;
- impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00,
lemissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di
regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;
- orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione;
- realizzazione di impianti a regola darte, così come disposto
dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF, ecc. assumendo, a parità
di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza
mantenuta.
6. Criteri per impianti specifici
Per le tipologie impiantistiche di seguito elencate,
ad integrazione di quanto previsto al capitolo 5, devono, altresì essere applicati i
seguenti criteri.
Extraurbani
 |
| Fig.7 Impianto
stradale extraurbano (con pista ciclabile) conforme alla LR17/00 e realizzato ad Usmate
dopo lapprovazione della LR17/00 |
Lilluminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni,
ecc. deve essere garantita con limpiego, preferibilmente, di lampade al sodio a
bassa pressione; sono ammessi, ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione.
 |
| Fig.8 Ai lati della
foto due parcheggi conformi alla LR17/00 ed al centro uno realizzato con sfere in parte
schermate comunque non conformi alla LR 17/00 |
Grandi aree
Lilluminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre
superfici similari deve essere garantita con limpiego, preferibilmente, di lampade
al sodio ad alta o bassa pressione;
 |
| Fig.9 - Torri faro
"palesemente" inquinanti. Nell'ultimo impianto a destra infatti, il cappello ha
l'unico obiettivo di proteggere gli apparecchi dilluminazione dalle intemperie. |
Gli impianti devono essere dotati di
appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non
utilizzazione.
 |
| Fig.10 - Torri faro
conformi alla L.R.17/00 |
Linstallazione di torri-faro,
deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici
illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se il fattore di
utilizzazione, riferito alla sola superficie stradale, superi il valore di 0,5.
Centri storici e vie commerciali
I centri luminosi, in presenza di alberature, devono
essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia
intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.
Lilluminazione dei centri storici deve dare
preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete.
 |
| Fig.11 (Nella foto di sinistra) Piazza del comune di
Dalmine. Illuminazione conforme alla LR17/00 e sorgenti luminose poste in modo da non
interferire con la chioma degli alberi. (Nellimmagine di destra) Due esempi di
illuminazione di centri storici con apparecchi sotto gronda (nellimmagine più a
destra unapparecchio orizzontale affiancato ad uno inclinato e che invece disperde
luce verso lalto). |
7. Criteri per altri impianti specifici
Impianti sportivi
Lilluminazione di tali impianti, operata con
fari, torri-faro e proiettori, deve essere realizzata nel rispetto delle indicazioni
generali di cui al capitolo 5.
 |
| Fig.12 - Impianti sportivi
illuminati in modo conforme alla L.R.17/00 con proiettori asimmetrici orientati
orizzontalmente e che non disperdono luce vero l'alto. |
La stessa deve essere garantita con limpiego,
preferibilmente, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire
unalta resa cromatica, è consentito limpiego di lampade agli alogenuri
metallici.
Gli impianti devono essere dotati di appositi
sistemi di variazione della luminanza in relazione alle attività/avvenimenti, quali
allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri.
I proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con
inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dellarea destinata
allattività sportiva.

Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove
siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici,
proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la dispersione
della luce al di fuori delle aree designate.
Nellilluminazione delle piste da sci, deve
essere limitata al massimo la dispersione di luce oltre la pista medesima; il calcolo
della luminanza deve essere correlato allelevato indice di riflessione del manto
nevoso. Gli impianti devono essere spenti entro le ore 21.
Monumenti ed edifici
Lilluminazione di tali manufatti, fatte salve
le indicazioni generali di cui al capitolo 5), deve essere, preferibilmente, di tipo
radente, dallalto verso il basso; solo nel casi di conclamata impossibilità e per
manufatti di particolare e comprovato valore storico, i fasci di luce possono essere
orientati diversamente, rimanendo, comunque, almeno un metro al di sotto del bordo
superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il perimetro della stessa,
provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata
entro le ore ventiquattro.
 |
| Fig.13 Tre
situazione di illuminazione di palazzi. Nella prima foto a sinistra un palazzo di valore
storico con illuminazione mista, dallalto verso il basso ed entro la sagoma
delledificio (conforme alla LR17/00) e dal basso verso lalto(non conforme).
Nella seconda foto un edificio di nessun interesse artistico, storico, militare o per
lamministrazione della giustizia illuminato dal basso con alta potenza installata
senza alcun motivo. Nella terza foto lilluminazione delledificio di non
indifferente valore storico ed artistico avviene dal basso verso lalto entro la
sagoma delledificio stesso come specificato dalla LR17/00 anche se purtroppo la
potenza installata sembra eccessiva. |
Limpianto deve utilizzare ottiche in grado di
collimare il fascio luminoso anche attraverso proiettori tipo spot o sagomatori di luce ed
essere corredato di eventuali schermi antidispersione.
La luminanza media mantenuta non deve superare
quella delle superfici illuminate nelle aree circostanti, quali strade, edifici o altro e,
in ogni caso, essere contenuta entro il valore medio di 1 cd/m2 .
Lilluminazione dei capannoni industriali deve
essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa pressione.
 |
| Fig.14 Nelle foto
sono evidenziati alcuni apparecchi per illuminazione stradale, di parcheggi e capannoni
industriali. Le lampade utilizzate nelle tre foto sono al sodio BP completamente full
cut-off a vetro piano orizzontale. |
Per gli edifici privi di valore storico sono da
preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad alta pressione ed anche,
eventualmente, a bassa pressione; in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati
di sensori di movimento per laccensione degli apparecchi per l'illuminazione di
protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano allo
spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore
ventiquattro.
Insegne prive di illuminazione propria
Lilluminazione deve essere realizzata
dallalto verso il basso, come definito nel capitolo 5 "Criteri comuni".
Appartengono a questa categoria le insegne con
sorgenti di luce esterne alle stesse;
 |
| Fig.15 - Tre modi
per illuminare le insegne. Nel primo (illuminazione laterale - foto a sinistra) si è
evitato di illuminare dal basso ma gran parte della luce viene comunque dispersa verso
l'alto. Nel secondo, seppure l'impianto gia' illumini dall'alto verso il basso
l'inclinazione degli apparecchi in parte disperdere luce verso l'alto. Nell'ultimo
l'illuminazione è rivolta verso il basso ed inoltre le lampade sono perfettamente
schermate dall'armatura che si intravvede nella foto. |
8. Criteri aggiuntivi per
le fasce di rispetto
Gli impianti di illuminazione ricadenti in
tali ambiti territoriali, fatte salve le disposizioni temporali per ladeguamento di
quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 17/00, già indicati al
capitolo 4, ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono uniformarsi ai criteri
integrativi di seguito richiamati:
[In questo capitolo sono chiariti i tipi di interventi da attuarsi sugli
impianti e sugli apparecchi con le medesime tempistiche, tranne ove chiaramente
specificato, indicate al capitolo 4: 4 anni]
a. La variazione dellinclinazione degli
apparecchi pubblici e privati, fissata in mesi sei dalla data di entrata in vigore della
l.r. 17/00, deve essere attuata solo in quanto compatibile con le norme tecniche di
sicurezza, se previste;
b. ladeguamento degli impianti di illuminazione esterna
privati può essere attuato con linstallazione di appositi schermi, o con la
sostituzione delle calotte di protezione, ovvero delle lampade stesse, compatibilmente con
i requisiti di sicurezza elettrica;
 |
| Fig.16 - Apparecchi che sono stati schermati per l'adeguamento previsto
nelle fasce di rispetto. Trattasi di apparecchi normalmente considerati NON a norma (coppe
prismatiche e proiettori inclinati). |
c. le lampade sostituite devono essere al sodio ad
alta o bassa pressione; solo in caso di materiale impossibilità è consentito
limpiego di lampade diverse, purchè con analoga efficienza, in relazione
allo stato della tecnologia;
d. gli impianti d'illuminazione esterna pubblici,
ove non sia possibile la variazione dell'inclinazione o la sostituzione delle calotte di
protezione, devono essere adeguati mediante la sostituzione degli apparecchi;
[La sostituzione deve
avvenire con apparecchi che rispettano i "Criteri Comuni" del capitolo 5, tranne
nei casi previsti al punto f che segue per facilitare ladeguamento di
apparecchi particolarmente inquinanti]
e. tutti gli impianti di illuminazione esterna,
esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, ove sia possibile mantenere i
livelli minimi di sicurezza, se previsti, possono, in luogo dellimpiego di variatori
di flusso, essere parzializzati al 50% entro le ore 23.00 nel periodo di ora solare ed
entro le ore 24.00 nel periodo di ora legale;
f. Gli apparecchi
d'illuminazione altamente inquinanti, come globi, globi con alette schermanti, sistemi a
luce indiretta, lanterne o similari, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r.
17/00, devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di
contenere e dirigere nell'emisfero superiore unintensità luminosa massima comunque
non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione
trasparenti, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica. Ove non si possano
attuare tali misure, gli apparecchi devono essere sostituiti con altri aventi i requisiti
di cui al capitolo 5;
 |
| Fig.17 - Un semplice inserimento di schermo paraluce per evitare luce
molesta e vesso l'alto. Nella in alto un esempio di adeguamento alla L.R.17/00 presso la
stazione centrale di Milano, si è infatti inserito fra lampadina e vetro opalino di
protezione una coppa in alluminio per evitare dispersione di luce. |
g. i nuovi impianti d'illuminazione devono
possedere i requisiti di cui al capitolo 5 ed essere dotati di sole lampade al sodio ad
alta o bassa pressione, ovvero, in caso di materiale impossibilità, di lampade con
analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia e di regolatori di flusso
luminoso;
h. le insegne luminose di qualsiasi tipo, di non specifico e
indispensabile uso notturno, devono essere spente entro le ore 23.00 nel periodo di ora
legale ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora solare; le altre entro il relativo orario
chiusura.
9. Deroghe
La deroga ai presenti criteri
è concessa per:
a. tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non
inquinanti, quali quelle allinterno degli edifici, nei sottopassaggi, nelle
gallerie, ed in strutture simili, che schermano la dispersione della luce verso l'alto;
 |
| Fig.18 Quattro esempi di luci internalizzate: allinterno di
edifici, sotto porticati e in gallerie (pedonali o stradali) |
b. le sorgenti di luce con emissione non superiore ai
1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di
modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per
gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo
ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso
luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del
singolo punto luce e dellemissione della singola sorgente, in ogni direzione, non
superiore a 1500 lumen;
 |
| Fig.19 Nelle 2 foto di sinistra lilluminazione è conforme
alla deroga con 3 punti luce non schermati di max 23W a fluorescenza. Nella foto di
sinistra però la deroga è applicabile solo se i 5 apparecchi (punti luce) fossero dotati
ciascuno di lampade di max 23W a fluorescenza schermate verso lalto (cosa che non
avviene) in modo tale che lemissione massima oltre i 90° non superi
complessivamente 2250lumen. |
c. le sorgenti di luce di uso temporaneo o che
vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel
periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a
fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza;
d. le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di
modesta entità, quali:
- le insegne di esercizio, come indicate all'art.23 del codice della
strada e relativo regolamento di attuazione, e quelle con superfici comunque non superiori
a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, al
fine di conseguire lintensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;
 |
| Fig.20 Sulla destra un insegna di esercizio che ai fini della
LR17/00 non necessita ne di progetto ne di autorizzazione del sindaco anche se deve
comunque essere verificata la rispondenza alle prescrizioni tecniche (0cd/klm a 90° ed
oltre). In questo caso linclinazione poco consona alla LR17/00 potrebbe comunque
essere compensata dallo schermo naturale del terrazzo. Nella foto di sinistra altro tipo
di insegna (conforme alla LR17/00 in quanto illuminata correttamente) che essendo maggiore
di 6 metri quadrati richiede comunque progetto e autorizzazione del sindaco. |
gli apparecchi di illuminazione esterna delle
vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto
dallalto verso il basso, al fine di conseguire lintensità luminosa nei
termini di cui al capitolo 5;
 |
| Fig.21 Nella foto di sinistra una vetrina illuminata erroneamente
dal basso verso lalto. In quella di destra invece lilluminazione è conforme
alla LR17/00. Se la vetrina di destra fosse conforme non necessiterebbe ne di progetto ne
di autorizzazione dellautorità competente ai fini della conformita alla
LR17/00. |
e. le insegne ad illuminazione propria, anche
se costituite da tubi di neon nudi;
 |
| Fig.22 Alcuni tipi di insegne derogate dalla legge e per le quali
la legge richiede solamente, ma solo nelle fasce di rispetto, lo spegnimento dopo le 23 o
allorario di chiusura dellesercizio. Si vedono: lettere scatolate con
illuminazione propria (la scritta cinema), neon nudi (decorazione ingresso al cinema e
scritta in cinese), o pannelli ad illuminazione interna (le scritte ristorante e la
locandina del cinema). |
f. le sorgenti di luce di cui sia prevista la
sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00;
g. le strutture in cui vengano esercitate attività relative
allordine pubblico, allamministrazione della giustizia e della difesa,
limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici.
 |
Fig.23 Alcuni tipi di illuminazioni pubblicitarie.
In alto a sinistra: luminarie di natale. Tali insegne se di uso temporaneo (molto limitato
nel tempo) possono essere installate in quanto in deroga alla LR17/00.
In alto a destra: Insegna dei Carabinieri in deroga alla legge in quanto di struttura in
cui si esercita ordine pubblico (in deroga anche per quanto riguarda lo spegnimento dopo
le 22 nelle aree di protezione degli Osservatori Astronomici).
In basso a sinistra: Interessante illuminazione completamente schermata e con bassi valori
di illuminazione, più che sufficienti per lo scopo che si prefiggono.
In basso a destra: Insegna desercizio in deroga alla legge in quanto non del tipo
illuminata dallesterno, tale insegna comunque nelle aree di protezione degli
osservatori deve essere spenta entro le 22 o lorario di chiusura
dellesercizio. |
La revoca delle deroghe di cui sopra,
per le zone tutelate, consegue a specifiche indicazioni concordate tra i comuni
interessati e gli osservatori.
La deroga di cui alla lettera d) è limitata alla
sola progettazione, ai fini dellautorizzazione di cui allart. 4, comma 1
lettera b), della l.r. 17/00.
Per tutte le insegne luminose permane comunque
lobbligo dello spegnimento totale, così come indicato alla lettera h) del capitolo
8.
 |
| Fig.24 Illuminazione (notturna e diurna) di aiuole e di giardini
con impianto conforme alla LR17/00 e del relativo regolamento di attuazione. |
10. Divieti
Luso di fari fissi o roteanti per
meri fini pubblicitari. di richiamo o di altro tipo, è vietato su tutto il territorio
della Regione Lombardia.
 |
Fig.25 Fasci di luce pubblicitari di tipo
fisso o rotante. I suddetti tipi di illuminazione sono assolutamente vietati su tutto il
territorio regionale.
In modo del tutto analogo sono assolutamente vietati altri tipi di richiami luminosi
pubblicitari non appartenenti alla categoria insegne, analizzate nelle deroghe del
capitolo 9, quali mongorfiere luminose, scritte luminose proiettate in cielo o altro. |
[Allegato N -
Esempio di Ordinanza tipo per lo spegnimento di fasci di luce "Laser"
pubblicitari]
|
 |
|
 |
Applicazione delle Leggi Anti I.L.
|
|
 |
|
 |
|