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PREMESSO:
- che la mancanza di controllo sullilluminazione pubblica e privata esterna determina o pu determinare nel Comune, uno spreco rilevante denergia; una ridotta efficienza del servizio; fenomeni di inquinamento luminoso che danneggiano la percezione del cielo notturno, nuocciono allambiente naturale e ostacolano losservazione astronomica; effetti di abbagliamento e di inquinamento ottico per gli automobilisti nonch altri disturbi psico-fisici per i cittadini quali quelli prodotti dalla luce intrusiva;
- che una parte rilevante dellenergia elettrica impegnata per lilluminazione esterna viene inutilmente disperso verso lalto con un dispendio economico annuale ingente ed altra ne viene sprecata con lampade poco efficienti e impianti non ottimizzati;
- che per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna notturna, pubblici e privati finalizzata al:
1. Contenimento del consumo energetico derivante dallilluminazione esterna notturna;
2. Miglioramento dellilluminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e l dove serve effettivamente ai cittadini;
3. Limitazione dellimpatto ambientale e protezione del cielo notturno;
Ritenuto opportuno esercitare un controllo effettivo e vincolante per un pi razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;
VISTO il protocollo di Kyoto in cui si chiede allItalia di stabilizzare lemissione di anidride carbonica ai livelli del 1990;
VISTE le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per lattuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per lattuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dellenergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per lattuazione del Piano energetico nazionale;
VISTO larticolo n. 844 del C.C. Immissioni indesiderate su propriet altrui e larticolo n. 659 C.P. sulla normale tollerabilit e n. 674 sulle condizioni di utilizzo della propriet;
VISTA la legge della Regione Puglia n. 15 del 23/11/05 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", ed il Regolamento di attuazione Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 Misure urgenti per il contenimento dellinquinamento luminoso e per il risparmio energetico;
RITENUTO detto Regolamento meritevole di approvazione a integrazione dei disposti legislativi regionali;
Sentiti gli interventi favorecoli dei consiglieri comunali;
Con 15 voti unanimi e favorevoli espressi dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA DI:
Approvare il seguente Regolamento per la riduzione dellinquinamento luminoso e per il risparmio energetico.
Rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 gg. dalla esecutivit della presente deliberazione.
REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Articolo 1
(Finalit)
Ai fini del presente regolamento il cielo stellato considerato patrimonio naturale del comune, da conservare e valorizzare.
Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilit e vivibilit del territorio comunale durante gli orari serali.
Articolo 2
(Criteri generali)
Su tutto il territorio comunale vietata linstallazione, la diffusione, la vendita e la detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento.
Articolo 3
(Nuovi impianti)
In tutto il territorio comunale, i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformit alla presente legge e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:
Essere dotati di progetto illuminotecnico, salvo per le disposizioni di cui al successivo comma 2, realizzato ed asseverato da professionista abilitato iscritto a ordini o collegi professionali, completo di relazione tecnica che dimostri il rispetto della presente legge e delle norme di settore vigenti, nonch dalle misurazioni fotometriche dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo "Eulumdat", firmate, circa la veridicit delle misure, dal responsabile tecnico del laboratorio che le ha emesse in regime di qualit.
Essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi unintensit luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi. In particolare gli apparecchi per uso funzionale di strade, piste ciclabili, aree o percorsi pedonali e spazi destinati alluso pubblico, devono avere un rendimento percentuale superiore al 55%, inteso come rapporto tra flusso luminoso in uscita dallapparecchio e flusso luminoso emesso dalla sorgente o dalle sorgenti interne;
Essere equipaggiati con sorgenti luminose ad elevata tecnologia quali al sodio alta pressione o analoghe ma con efficienza delle sorgenti (lampade tradizionali) o dei moduli di sorgenti (per sorgenti a led) superiore ai 90 lm/W (lumen su watt) e una temperatura di colore inferiore a 3500K ad esclusione degli impianti di cui al successivo comma 2.
Avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare o illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza con le relative tolleranze di misura, ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
Impiego, a parit di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi privilegiando impianti con maggior coefficiente di utilizzazione.
Impiego nei nuovi impianti di illuminazione di percorsi, fatta salva la prescrizione dellimpiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di percorso ed alla sua classificazione illuminotecnica, rapporti fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose superiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, solo se necessarie, e solamente per carreggiate con larghezza superiore a 10 metri.
essere provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno regime di operativit entro le ore 24 oppure prevederne lo spegnimento entro le ore 24.
E concessa deroga per:
le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso lalto;
le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cio che vengono rimosse entro non pi di un mese dalla messa in opera e che contemporaneamente vengono spente entro le ore 24.00;
gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
impianti appartenenti ad edifici di culto religioso;
le strutture in cui vengono esercitate attivit relative allordine pubblico e allamministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la sicurezza;
impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o similari, che contemporaneamente posseggono i seguenti requisiti:
- in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lm,
- ogni apparecchio emetta meno di 150 lm verso lalto,
- gli apparecchi dellimpianto dilluminazione non emettano, complessivamente, pi di 2250 lm verso lalto.
I suddetti impianti sono anche in deroga al progetto illuminotecnico ma necessitano della dichiarazione di conformit di cui allallegato B, da rilasciare allufficio tecnico comunale da parte di chi realizza lopera.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a, b, c si applicano anche al rifacimento degli impianti esistenti, o che prevedano la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti; per questi ultimi, sino 5 punti luce, non obbligatoria la realizzazione del progetto illuminotecnico.
Dallentrata in vigore del presente regolamento devono essere installati esclusivamente apparecchi per cui le case costruttrici, importatrici o fornitrici abbiano certificato tra le caratteristiche tecniche la loro rispondenza al presente regolamento come specificato al successivo art. 7, comma 7. lettera b). Tali apparecchi devono essere installati in modo da soddisfare ai criteri del comma 1.
Lilluminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminano dallalto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4500 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 24.00 e al pi tardi alla chiusura dell'esercizio.
Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, uninclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dellimpianto, aventi unintensit luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono da privilegiare apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. Linstallazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parit di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se un impianto costituito da torri faro ha un fattore di utilizzazione, riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare, superiore al valore di 0,5. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.
Nellilluminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere adottati i criteri di cui alart. 3, comma 1 lettera a). Laccensione dellimpianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dellattivit.
E' fatto obbligo di disporre a livello impiantistico e di impiegare due livelli luminosi differenti: uno per gli allenamenti avente una riduzione del flusso luminoso del 50% e l'altro avente il flusso luminoso nominale per le gare. E' consentito limpiego di lampade agli alogenuri metallici.
E fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, luso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto gi definito al comma 3 del presente articolo. E altres vietata lilluminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonch utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o lemissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
Nellilluminazione di edifici storici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono lutilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dallalto verso il basso. Esclusivamente nel caso in cui ci non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore storico e architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi. Utilizzare se necessario dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce. Provvedere comunque allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore 24.00.
Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, necessario procedere, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, alla modifica dellinclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi allorizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare lemissione luminosa oltre i 90 gradi, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.
Articolo 4
(Impianti preesistenti)
Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli impianti dilluminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati.
Gli impianti dotati di apparecchi la cui modifica dellinclinazione, compatibilmente con le eventuali norme di sicurezza, permetta di rientrare nei criteri di cui allart.3, devono essere adattati entro 2 anni dallentrata in vigore del presente regolamento.
Entro 1 anno dallentrata in vigore del regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dellilluminazione pubblica al presente regolamento, da ultimarsi inderogabilmente entro i 5 anni di cui al comma 1.
Ladeguamento degli impianti, oltre a rispettare i dettami dellarticolo 3 del presente regolamento, deve essere tale da favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate.
Articolo 5
(Criteri integrativi)
Lincremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna nel territorio comunale non pu superare l1% del consumo al momento dellentrata in vigore del presente regolamento. Devono essere favorite scelte di ottimizzazione degli impianti.
Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorit di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta allinquinamento luminoso.
Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, pu concedere ai privati (su loro richiesta) contributi per ladeguamento dellilluminazione gi esistente a quanto previsto dal presente regolamento, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 5 mila Euro.
Articolo 6
(Concessioni edilizie)
Questo regolamento costituisce integrazione al regolamento edilizio.
1. I regolamenti edilizi comunali in materia di illuminazione devono essere aggiornati con le indicazioni del presente regolamento e del Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica;
2. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni dovr:
comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento,
verificare preventivamente la compatibilit degli impianti di illuminazione con gli stessi.
3. Tutti i capitolati relativi allilluminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalit del presente regolamento e al Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica.
Articolo 7
(Applicazione)
1. Per la migliore e pi razionale limitazione dellinquinamento luminoso il Comune potr avvalersi della Consulenza Tecnica fornita a titolo gratuito dalle Associazioni che si occupano di lotta allinquinamento luminoso.
2. Il Comune provveder a garantire il rispetto e lapplicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta delle Associazioni che si occupano di lotta allinquinamento luminoso o su richiesta delle Associazioni facenti parte dell'Unione Astrofili Italiani.
3. Il controllo dellapplicazione e del rispetto del presente regolamento demandato al Comando di Polizia Locale per quanto di sua competenza, che potr avvalersi, per quanto riguarda linquinamento luminoso, della consulenza degli organismi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonch delle loro segnalazioni. La verifica pu avvenire anche attraverso incarichi di perizie a professionisti, a enti pubblici o privati quali lARPA;
5. Entro un mese dallentrata in vigore del presente regolamento il Comune provveder a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalit che verranno ritenute pi opportune.
6. Il Comune rediger un Rapporto Annuale dove sono indicati i provvedimenti adottati per la riduzione dellinquinamento luminoso e del risparmio energetico con le seguenti indicazioni minime:
gli impianti o singoli apparecchi pubblici sostituiti e/o messi a norma nonch quelli privati segnalati ai proprietari e non ancora adattati;
il numero e i proventi delle sanzioni applicate;
le scelte tecnologiche ed i conseguenti risparmi conseguiti,
7. Il comune autorizza gli impianti di illuminazione realizzati secondo i criteri di cui allart. 3 solo se documentati con apposito progetto illuminotecnico redatto da Professionista abilitato che dimostri la rispondenza al regolamento comunale e che ne certifichi la conformit con lallegato A del presente regolamento. Per verificare la conformit inoltre:
Linstallatore rilascia la dichiarazione dinstallazione conforme al progetto e al presente regolamento, di cui allallegato B.
Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono rilasciare la documentazione necessaria per verificare la conformit al presente regolamento, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio comunale. La documentazione tecnica inoltre dovr essere corredata dalle misure fotometriche sia in formato tabellare numerico cartaceo e informatico, tipo il formato commerciale eulumdat, corredate dalla dichiarazione sulla veridicit dei dati fotometrici firmata dal responsabile di laboratorio che li ha emessi, preferibilmente di enti terzi qualificati quali lIMQ Performance, nonch delle raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta ai fini del rispetto della legge.
Articolo 8
(Sanzioni)
1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dallinvito del Comando di Polizia Locale, nella sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 300 per punto luce e allobbligo di immediato spegnimento dellimpianto fino alla modifica/sostituzione.
2. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 300 a Euro 900 per punto luce qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati per tutta la durata della notte o abbiano semplici scopi pubblicitari o voluttuari, con lobbligo di immediato spegnimento dellimpianto fino alla modifica/sostituzione.
3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per ladeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.
Allegato A
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
AL REGOLAMENTO COMUNALE E ALLA L.r. 15/05 e s.m.i.DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA DARTEIl sottoscritto .................................................................Con studio di progettazione con sede in via........................................................................n .........CAP.................comune...........................................................Prov..........tel............................................fax...............................................e-mail.................Iscritto all'Ordine/Collegio:.............................................n iscrizione...............Progettista dellimpianto dilluminazione (descrizione sommaria):.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................DICHIARAsotto la propria personale responsabilit che limpianto stato progettato in conformit alla legge della Regione Puglia n. 15 del 23/11/05 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", art. 5 comma 1, ed al relativo regolamento di attuazione, ed al regolamento comunale di cui questo documento fa parte integrante, avendo in particolare:(riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione corretta ed ai sensi della l.r. 15/05 e succ. integrazioni e del regolamento comunale succitato.(rispettato le indicazioni tecniche della L.r. 15/05 e del regolamento comunale, e realizzato una relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della L.r. 15/05 medesima e del regolamento comunale,(seguito la normativa tecnica applicabile allimpiego e nello specifico la norma UNI 11248 o analoga (.) e quindi di aver realizzato un progetto a regola darte(corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:
Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni della L.r. 15/05 e s.m.i. e del regolamento comunale,
Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-illuminamenti)
Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicit, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualit, preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ.DECLINAogni responsabilit per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo,
ogni responsabilit, qualora dopo averlo segnalato alla societ installatrici, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme al regolamento comunale di Vignole "PER LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO) dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta,Data..........................................Il progettista
.................................................................
Allegato B
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLINSTALLAZIONE
Il sottoscritto ..................................................................titolare o legale rappresentante della ditta...........................................................operante nel settore ..............................................................con sede in via........................................................................n .........CAP.................comune...........................................................prov..........tel............................................fax...............................................P.IVA .....................................................................................(iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n 2011) della camera C.I.A.A. di .............................................................................al n ................................(iscritta allalbo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n 443) di ................................................................................al n ................................esecutrice dellimpianto (descrizione schematica):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................inteso come:(nuovo impianto(trasformazione(Ampliamento(manutenzione straordinaria(altro .............................................realizzato presso:................................................comune:................................................DICHIARAsotto la propria personale responsabilit che limpianto stato realizzato in modo conforme alla legge della Regione Puglia n. 15 del 23/11/05 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", art. 5 comma 1, ed al relativo regolamento di attuazione, ed al regolamento comunale di cui questa dichiarazione fa parte integrante, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui destinato il luogo dinstallazione, avendo in particolare:(rispettato il progetto esecutivo predisposto da tecnico abilitato conforme alla L.r. 15/05;(seguito le indicazioni dei fornitori per la conformit alla L.r. 15/05;(seguito la normativa tecnica applicabile allimpiego ...........................................................................(installato i componenti elettrici in conformit al D.M. 36/08 ed altre leggi vigenti;(installato componenti e materiali costruiti a regola darte e adatti al luogo di installazione;(controllato limpianto ai fini della sicurezza e della funzionalit con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.Allegati:(.....................................................................(......................................................................(.....................................................................(......................................................................DECLINAogni responsabilit per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dellimpianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.Data..........................................Il dichiarante.................................................................
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