Legge della Regione Molise n. 2/2010

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 2 del 26 gennaio 2010.

“Misure in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso”

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge promuove il contenimento nel territorio regionale dell’inquinamento luminoso ed il conseguente risparmio energetico al fine della conservazione e valorizzazione dell’ambiente.

2. Ai fini della presente legge è inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente dedicata, segnatamente se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

3. Sono esenti dall’applicazione della presente legge:

a) le installazioni, gli impianti e le strutture pubbliche, civili e militari, le cui progettazione, realizzazione e gestione siano regolate da norme dello Stato e, in particolare, i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza, i porti e gli aeroporti;

b) i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 4 non si applicano per le sorgenti in impianti pubblici e privati con emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna; per tali impianti è comunque richiesta la dichiarazione di conformità che attesti la rispondenza di legge;

c) le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, e, in generale, le installazioni che, per il loro posizionamento, non diffondono luce verso l’alto;

d) le sorgenti di luce a funzionamento non continuo, che comunque non risultino attive oltre le due ore dal tramonto del sole;

e) gli impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti, con carattere di temporaneità e provvisorietà, regolarmente autorizzate dai Comuni, entro il limite massimo di cinque giorni al mese;

f) impianti realizzati in occasione di feste patronali;

g) impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.

Art. 2
Funzioni e compiti della Regione

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, la Giunta regionale:

a) emana, ove necessario, linee-guida integrative ed esplicative a completamento di quanto prescritto dall’articolo 4;

b) coordina la raccolta delle informazioni relative all’applicazione della presente legge al fine della loro divulgazione, anche nelle scuole;

c) promuove iniziative di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale in materia di illuminazione e risparmio energetico, anche in collaborazione con esperti ed associazioni che si occupano di inquinamento luminoso;

d) autorizza, dietro richiesta dei Comuni e di privati, le deroghe alle disposizioni della presente legge per impianti con caratteristiche peculiari che giustifichino diversi regimi di illuminazione;

e) esercita la vigilanza sui Comuni circa l’ottemperanza alle disposizioni della presente legge, provvedendo, se necessario, a sostituire gli enti inadempienti nel rispetto della leale collaborazione;

f) concede contributi ai Comuni per l’adeguamento ai criteri tecnici previsti dalla presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d), la Giunta regionale si avvale della collaborazione dell’ARPAM.

 
Art. 3
Funzioni e compiti dei Comuni

1. In attuazione della presente legge, i Comuni:

a) adottano il piano regolatore comunale dell’illuminazione di cui all’articolo 5;

b) adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge;

c) assicurano la conformità alle disposizioni della presente legge dei nuovi impianti in sede di rilascio di permesso di costruire o al ricevimento di denuncia di inizio attività;

d) rilasciano l’autorizzazione per gli impianti di illuminazione esterna, anche per gli adeguamenti alle disposizioni della presente legge da effettuarsi a norma dell’articolo 6;

e) individuano i dispositivi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale e dispongono interventi di normalizzazione nel rispetto delle vigenti norme in materia;

f) vigilano sulla rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge, anche in caso di ricostruzione o di sostituzione parziale dei corpi illuminanti, degli impianti di illuminazione pubblica e privata, adottando, nei casi di accertate inadempienze, i provvedimenti sanzionatori previsti all’articolo 7;

g) provvedono all’adeguamento degli impianti comunali e vigilano sull’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e privata alle disposizioni della presente legge, adottando, nei casi di accertate inadempienze, i provvedimenti sanzionatori previsti all’articolo 7.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve farsi pervenire al Comune il progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare, redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino la rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge, e l’impresa installatrice, a fine lavori, deve produrre al committente la dichiarazione di conformità alla presente legge in relazione al progetto approvato. Il progetto illuminotecnico, da redigersi secondo le modalità previste dalle norme tecniche di sicurezza, deve essere corredato dei dati fotometrici dei corpi illuminanti, in formato tabellare numerico cartaceo e sotto forma di file normalizzato secondo i più diffusi standard europei, sottoscritti, a prova della loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio che li ha emessi.

3. I Comuni, per gli adempimenti di loro competenza, possono avvalersi della collaborazione dell’ARPAM.

 
Art. 4
Regolamentazione delle sorgenti di luce da illuminazione esterna

1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche in fase di progettazione o di affidamento in appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, secondo i criteri di cui al presente articolo e fatte salve le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3.

2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico esclusivamente gli impianti aventi un’intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e comunque con efficienza adeguata al piano di illuminamento medio conforme alla normativa europea non inferiore a 90 lumen/w; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media e gli illuminamenti medi previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l’emissione di luce degli impianti in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa e qualora l’impianto preveda una potenza superiore a 2.5 kw.

3. Per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti.

4. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

5. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

6. Per l’illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 sull’intensità luminosa massima, devono essere privilegiati sistemi di illuminazione radente dall’alto verso il basso. Solo in caso di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di particolare interesse storico, architettonico e monumentale, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l’illuminamento non superi i 15 lux, l’emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.

7. È vietata l’illuminazione delle piste ciclabili esternamente ai centri abitati. È ammessa esclusivamente una illuminazione segnavia di potenza massima di 500 W per chilometro di pista.

8. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall’alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all’individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l’orario di chiusura dell’esercizio.

9. Gli apparecchi destinati all’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, specialmente se non funzionali alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche di sicurezza italiane ed europee.

10. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. 

 
 
Art. 5
Piano regolatore comunale dell’illuminazione
1. I Comuni, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, adottano il piano regolatore comunale dell’illuminazione, con il quale provvedono al censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti di illuminazione esterna insistenti sul territorio di competenza, pianificano le nuove installazioni e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, programmano tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione degli impianti esistenti identificando gli investimenti ed i ritorni economici delle opportunità di efficienza e risparmio energetico.

 
Art. 6
Adeguamento degli impianti illuminanti inquinanti
1. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti o di illuminazione privata di nuova realizzazione devono essere adeguati alle disposizioni della stessa.

2. Gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti, quali globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte e insegne luminose, devono essere adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi è consentito l’adeguamento anche mediante l’adozione di schermature o dispositivi in grado di contenere e dirigere verso il basso il flusso luminoso, purché l’intensità luminosa risultante non superi 15 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.

 
Art. 7
Sanzioni
1. Chiunque realizzi impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata, in difformità dalle disposizioni della presente legge, ovvero, decorsi i termini ivi previsti, non abbia ottemperato agli obblighi di adeguamento di cui all’articolo 6, è diffidato ad adempiere entro e non oltre sei mesi. Nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti qualora non sia pregiudicata la sicurezza privata e pubblica. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l’obbligo di adeguamento, al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per punto luce.

2. Competenti alla comminatoria delle sanzioni sono i Comandi di Polizia municipale dei Comuni entro il cui territorio è installato l’impianto non conforme. Gli organi di Polizia municipale procedono alla verifica ed alla notifica della violazione di legge entro trenta giorni dalla data in cui ne acquisiscono conoscenza. L’adeguamento deve avvenire entro sei mesi dalla data di notifica della contestazione. In caso di mancato adeguamento, decorso detto termine, si comminano le sanzioni di cui al comma 1. Dette somme sono impiegate dai Comuni per l’adeguamento e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

3. I Comuni che non applicano e non fanno applicare o non provvedano all’adeguamento di cui all’articolo 6 sono esclusi dai benefici economici regionali previsti all’articolo 8 e sono sottoposti, a cura dei competenti uffici dell’ARPAM, alla medesima procedura sanzionatoria di cui al comma 1. In tali casi le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono introitate dalla Regione.

 
Art. 8
Contributi ai Comuni
1. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi ai comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge.

2. I contributi sono erogati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per somma non superiore a 20.000 euro.

3. La Giunta regionale, d’intesa con la competente Commissione consiliare, stabilisce le modalità per la presentazione dei progetti ed i criteri per la concessione dei contributi.

4. Ai Comuni che hanno già provveduto all’adeguamento in materia di risparmio energetico e di lotta all’inquinamento luminoso, con proprie risorse, è riconosciuto un contributo del 40% con i limiti e le modalità già previsti al comma 2.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 3, comminate dall’ARPAM, sono destinati a finanziare i capitoli di spesa relativi alla messa in sicurezza della pubblica illuminazione.

 
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 si provvede mediante la previsione di appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2010 e successivi.

 
Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

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