COMUNE DI ROMANO DEZZELINO
IL SINDACO
Richiamato lart. 23 del nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e sue modifiche ed integrazioni, secondo cui per effetto del comma I, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare "sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma , colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne lattenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione",
Accertato che è ormai consolidata e diffusa abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano verso lesterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati a identificare e localizzare la presenza dei locali stessi e a catturare lattenzione dei cittadini e di quanti percorrono le strade,
Constatato però che essi, proprio in relazione alla loro natura, alle specificità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade distraendone lattenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale,
Ravvisata la necessità di vietare su tutto il territorio comunale linstallazione e luso di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo per lincolumità dei cittadini così come previsto dallart. 23, comma I del nuovo codice della strada;
Visto lart. 23, comma I del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e le sue modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
ORDINA
In via cautelativa limmediato divieto di installazione di nuove sorgenti luminose del tipo sopra indicato ovvero, nel caso di sorgenti già installate, limmediato divieto di accensione dal momento della notifica del presente provvedimento;
La rimozione della sorgente luminosa entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza allAlbo pretorio ovvero dalla notifica alle ditte che già hanno installato tali sorgenti luminose prima dellemissione del presente provvedimento.
INFORMA
Che per la violazione delle presenti disposizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada;
che ai sensi dellart. 3, comma IV della legge 07 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
DEMANDA
Allufficio di polizia municipale la verifica del rispetto del presente provvedimento; inoltre, sono incaricati dellesecuzione della presente ordinanza lufficio Tecnico Comunale e gli organi di cui allarticolo 12 del D. Lgs. N° 285/92 per quanto di competenza;
PRESCRIVE
che la fine non si verifichino nuove situazioni di pericolo dovute allinstallazione di sorgenti luminose, di fari, di proiettori ecc., ci si attenga, sia nellinstallazione di tutte le nuove fonti luminose che nella sostituzione di quelle esistenti, alle indicazioni di seguito riportate:
Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.
Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sai possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
Evitare per i nuovi impianti ladozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera e diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nellemisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.
Limitare luso dei proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo lorientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale.
Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
CieloBuio - Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno