Allegato A
Criteri per l applicazione
della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.
1.
Finalità
La presente normativa tecnica dà
attuazione alle previsioni della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, con cui la Regione
Lombardia ha inteso ribadire gli obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente:
razionalizzare e ridurre i consumi energetici con iniziative ad ampio respiro che possano
incentivare lo sviluppo tecnologico, ridurre linquinamento luminoso sul territorio
regionale e conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia allinterno
che allesterno delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici
ed astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per
tutelarne lattività di ricerca scientifica e divulgativa.
I criteri elaborati, fatte salve le
determinazioni di carattere generale o più esplicitamente riferite agli osservatori, sono
orientate alla costruzione di impianti per lilluminazione esterna, pubblica e
privata, caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali allabbattimento
dellinquinamento luminoso ed al risparmio energetico; per quanto attiene gli aspetti
connessi alla sicurezza impiantistica, si rimanda alle vigenti disposizioni normative di
settore.
2. Adempimenti
La Regione
incentiva ladeguamento degli impianti di
illuminazione esterna esistenti;
aggiorna lelenco degli Osservatori di cui
all'art. 10 della l.r. 17/00 con gli eventuali nuovi osservatori che ne facciano
richiesta, anche su proposta della Società astronomica italiana e dell'Unione astrofili
italiani e ne determina la relativa fascia di rispetto; a tale fine, i responsabili pro
tempore dei nuovi osservatori devono trasmettere, alla competente Unità
Organizzativa della Giunta regionale, la seguente documentazione:
- i dati georeferenziati relativi alla localizzazione
dellosservatorio;
- una relazione sulla tipologia dell'osservatorio e
sulla relativa dotazione strumentale;
- il programma scientifico - culturale annuale o
pluriennale;
- il regolamento per laccesso dei visitatori ed
una relazione sulle eventuali infrastrutture di supporto ai medesimi;
- la relazione storica sull'attività svolta (per gli
osservatori in attività, che richiedano linserimento nellelenco ufficiale);
- le fotografie a colori sullambiente, sul
paesaggio e sulla struttura nel suo complesso;
- individua, mediante cartografia in scala adeguata, le
zone di protezione degli osservatori astronomici, dandone informazione ai comuni
interessati, mediante linvio di copia della documentazione;
emana i presenti criteri per lapplicazione
della l.r. 17/00 e li adegua in relazione alle nuove disposizioni di settore che dovessero
intervenire, ovvero in dipendenza della necessità di adottare soluzioni tecnologiche
innovative, in termini di antinquinamento luminoso e risparmio energetico.
Le province
esercitano il controllo sul corretto e razionale uso
dellenergia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi
dettati dalla l.r. 17/00;
- curano la redazione e la pubblicazione
dellelenco dei comuni interessati direttamente o indirettamente dalla presenza di
osservatori astronomici, anche se fuori dallambito amministrativo di competenza, in
quanto ricadenti nelle fasce di protezione indicate;
- aggiornano lelenco in dipendenza delle
variazioni disposte dalla Regione;
I comuni
adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, i piani
d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni, in accordo con i presenti
criteri, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice della
strada", con le leggi statali 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10 attinenti il "Piano
energetico nazionale";
- autorizzano, con atto del Sindaco, i progetti di
tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, con
lesclusione di quelli di modesta entità, quali quelli del capitolo 9), lettere a),
b), c), d) ed e).
Ai fini dellautorizzazione, il
progetto, deve essere redatto in conformità ai presenti criteri e quindi firmato da un
tecnico di settore, abilitato, che se ne assume la responsabilità.
Al termine dei lavori,
linstallatore trasmette al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto
d'illuminazione ai criteri della L.R. 17/00 ed il certificato di collaudo a norma della
legge 5 marzo 1990, n. 46 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" e
successivi aggiornamenti; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico del committente.
- concordano, con gli osservatori, specifiche
indicazioni per l'eventuale revoca delle deroghe relative alle sorgenti di luce nelle zone
tutelate;
- provvedono, tramite controlli periodici diretti o a
seguito di richiesta degli osservatori astronomici e di altri osservatori scientifici, a
garantire il rispetto e lapplicazione della l.r. 17/00 negli ambiti territoriali di
competenza, sia da parte dei soggetti pubblici, che privati;
- emettono apposite ordinanze per la migliore
applicazione dei presenti criteri e per contenere linquinamento luminoso ed i
consumi energetici connessi allilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai
fini del rilascio delle licenze edilizie;
- provvedono, anche su richiesta degli
osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce
non corrispondenti ai requisiti previsti dai presenti criteri e dispongono per la
modifica, la sostituzione o la normalizzazione degli stessi, entro 1 anno dalla notifica della constatata
inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
- provvedono, tramite i comandi di polizia municipale,
ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed
autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in
transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei presenti
criteri;
adottano, se non ricadenti nelle fasce di protezione
degli osservatori protetti, ma in quanto autonomamente orientati a conseguire i medesimi
obiettivi, in modo integrale i criteri previsti per tali aree, mediante appositi
regolamenti;
- applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative
di cui allarticolo 8 della l.r. 17/00, impiegandone i relativi proventi per i fini
di cui al medesimo articolo.
Gli osservatori
astronomici
segnalano, alle autorità territoriali competenti, ed
in primo luogo ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non rispondenti ai presenti
criteri requisiti richiedendone lintervento affinché esse vengano modificate o
sostituite o comunque uniformate ai criteri medesimi;
- collaborano con i comuni, le comunità montane e le
province, nonché la Regione, per una migliore e puntuale applicazione dei presenti
criteri, secondo le loro specifiche competenze;
- richiedono, ai comuni, controlli periodici per
garantire il rispetto e lapplicazione dei presenti criteri sugli ambiti territoriali
di competenza, da parte di soggetti pubblici e privati;
- richiedono, ai comuni, la verifica, la rimozione e
ladeguamento dei punti luce non corrispondenti ai presenti criteri.
Le case
costruttrici, importatrici, fornitrici
- provvedono a corredare la documentazione tecnica dei
seguenti documenti:
- il certificato di conformità alla l.r. 17/00, su
richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul territorio della Regione
Lombardia;
- la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in
forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard
normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo; la stessa deve
riportare:
- la temperatura ambiente durante la misurazione;
- la tensione e la frequenza di alimentazione della
lampada;
- la norma di riferimento utilizzata per la
misurazione;
- lidentificazione del laboratorio di misura ed
il nominativo del responsabile tecnico;
- le specifiche della lampada (sorgente luminosa)
utilizzata per la prova;
- la posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e
la relativa incertezza di misura;
- la dichiarazione dal responsabile tecnico di
laboratorio o di enti terzi, quali lIMQ, circa la veridicità delle misure.
I progettisti
- redigono e sottoscrivono il progetto, conformemente
ai presenti criteri, solo in quanto tecnici abilitati iscritti ad ordini professionali,
con curricula specifici; restano fatte salve le disposizioni della legge 46/90 per quanto
attiene la progettazione delle insegne pubblicitarie.
- richiedono, alle case costruttrici, importatrici e
fornitrici, per i prodotti messi in opera sul territorio regionale, il certificato di
conformità alla l.r. 17/00, da allegare ai singoli progetti;
Gli installatori
realizzano gli impianti conformemente ai
presenti criteri ed
applicano, al prodotto messo in opera sul territorio regionale, letichetta adesiva riportante la dicitura
"ottica antinquinamento luminoso a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione
Lombardia";
- rilasciano la dichiarazione di conformità
dell'impianto d'illuminazione ai criteri della l.r. 17/00.
3.
Definizione
La l.r. 17/2000 considera
inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiali che si
disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar
modo, se orientata al di sopra della linea dellorizzonte.
4. Premesse
Disposizioni
generali
Dalla data di entrata in vigore
della l.r. 17/00, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che
interessano lintero territorio regionale, ivi compresi quelli in fase di
progettazione o in procedura dappalto, devono essere realizzati in conformità ai
presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico.
Tutti i capitolati relativi agli
impianti ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere
conformi alla l.r. 17/00 e, quindi, ai presenti criteri.
Gli impianti, già in fase di
realizzazione alla stessa data, devono, ove possibile nellimmediato, essere dotati
di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la dispersione di luce verso lalto, fatto
salvo lobbligo del loro successivo adeguamento secondo i presenti criteri.
Per gli impianti di illuminazione
esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, la normalizzazione,
fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, deve essere
completata entro 18 mesi dallentrata in vigore della l.r.17/00., modificando
linclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile,
più prossimi allorizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare
lemissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza
elettrica.
Disposizioni
particolari per le fasce di rispetto
Tutte le sorgenti di luce ricadenti
nelle fasce di rispetto degli osservatori, non rispondenti ai presenti criteri, devono,
entro quattro anni dallentrata in vigore della l.r. 17/00, essere modificate onde
ridurre linquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante l'uso di lampade al
sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con analoga efficienza, in relazione
allo stato della tecnologia;
5. Criteri comuni
Gli impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico devono
possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
- apparecchi che, nella loro posizione di
installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per g ³
90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a
tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore
dellapparecchio stesso;
- lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza
luminosa, quali al sodio a bassa pressione o al sodio ad alta pressione, in luogo di
quelle con efficienza luminosa inferiore. Nei soli casi ove risulti indispensabile
unelevata resa cromatica è consentito limpiego di lampade a largo spettro,
agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purchè
funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata;
- elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e
piani, realizzati con materiale stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed
altri con analoghe proprietà;
- luminanza media mantenuta delle superfici da
illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
- calcolo della luminanza in funzione del tipo e del
colore della superficie;
impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che
conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei
punti luce;
- mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte
salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non
superiori ad 1 cd/m2;
- impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le
ore 24.00, lemissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto alla
situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;
- orientamento su impianti a maggior coefficiente di
utilizzazione;
- realizzazione di impianti a regola darte, così
come disposto dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF, ecc.
assumendo, a parità di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello
minimo di luminanza mantenuta.
6. Criteri per
impianti specifici
Per le tipologie impiantistiche di
seguito elencate, ad integrazione di quanto previsto al capitolo 5, devono, altresì,
essere applicati i criteri di seguito elencati.
Extraurbani
Lilluminazione di autostrade,
tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con limpiego,
preferibilmente, di lampade al sodio a bassa pressione; sono ammessi, ove necessario,
analoghe lampade ad alta pressione.
Grandi aree
Lilluminazione di parcheggi,
piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita con limpiego,
preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione;
Gli impianti devono essere dotati di
appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non
utilizzazione.
Linstallazione di torri-faro,
deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici
illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero se il fattore di
utilizzazione, riferito alla sola superficie stradale, superi il valore di 0,5.
Centri storici e vie commerciali
I centri luminosi, in presenza di
alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici
da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.
Lilluminazione dei centri
storici deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a
parete.
7. Criteri per altri
impianti specifici
Impianti sportivi
Lilluminazione di tali
impianti, operata con fari, torri-faro e proiettori, deve essere realizzata nel rispetto
delle indicazioni generali di cui al capitolo 5.
La stessa deve essere garantita con
limpiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità
di garantire unalta resa cromatica, è consentito limpiego di lampade agli
alogenuri metallici.
Gli impianti devono essere dotati di
appositi sistemi di variazione della luminanza in relazione alle attività/avvenimenti,
quali allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri.
I proiettori devono essere di tipo
asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori
dellarea destinata allattività sportiva.
Per gli impianti sportivi di grandi
dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori
asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la
dispersione della luce al di fuori delle aree designate.
Nellilluminazione delle piste
da sci, deve essere limitata al massimo la dispersione di luce oltre la pista medesima; il
calcolo della luminanza deve essere correlato allelevato indice di riflessione del
manto nevoso. Gli impianti devono essere spenti entro le ore 21.
Monumenti ed edifici
Lilluminazione di tali
manufatti, fatte salve le indicazioni generali di cui al capitolo 5, deve essere,
preferibilmente, di tipo radente, dallalto verso il basso; solo nel casi di
conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico, i
fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo, comunque, almeno un metro
al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il
perimetro della stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione
di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.
Limpianto deve utilizzare
ottiche in grado di collimare il fascio luminoso anche attraverso proiettori tipo spot o
sagomatori di luce ed essere corredato di eventuali schermi antidispersione.
La luminanza media mantenuta non
deve superare quella delle superfici illuminate nelle aree circostanti, quali strade,
edifici o altro e, in ogni caso, essere contenuta entro il valore medio di 1 cd/m2
.
Lilluminazione dei capannoni
industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa
pressione.
Per gli edifici privi di valore
storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad alta
pressione ed anche, eventualmente, a bassa pressione; in alternativa possono essere
utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per laccensione degli apparecchi
per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi di
controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza
impiegata, entro le ore ventiquattro.
Insegne prive di
illuminazione propria
Lilluminazione deve essere
realizzata dallalto verso il basso, come definito nel capitolo 5 "Criteri
comuni".
Appartengono a questa categoria le
insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse;
8. Criteri
aggiuntivi per le fasce di rispetto
Gli impianti di illuminazione
ricadenti in tali ambiti territoriali, fatte salve le disposizioni temporali per
ladeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 17/00,
già indicati al capitolo 4, ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono
uniformarsi ai criteri integrativi di seguito richiamati:
- la variazione dellinclinazione degli apparecchi
pubblici e privati, fissata in mesi sei dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00,
deve essere attuata solo in quanto compatibile con le norme tecniche di sicurezza, se
previste;
- ladeguamento degli impianti di illuminazione
esterna privati può essere attuato con linstallazione di appositi schermi, o con la
sostituzione delle calotte di protezione, ovvero delle lampade stesse, compatibilmente con
i requisiti di sicurezza elettrica;
- le lampade sostituite devono essere al sodio ad alta
o bassa pressione; solo in caso di materiale impossibilità è consentito limpiego
di lampade diverse, purchè con analoga efficienza, in relazione allo stato della
tecnologia;
- gli impianti d'illuminazione esterna pubblici, ove
non sia possibile la variazione dell'inclinazione o la sostituzione delle calotte di
protezione, devono essere adeguati mediante la sostituzione degli apparecchi;
- tutti gli impianti di illuminazione esterna,
esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, ove sia possibile mantenere i
livelli minimi di sicurezza, se previsti, possono, in luogo dellimpiego di variatori
di flusso, essere parzializzati al 50% entro le ore 23.00 nel periodo di ora solare ed
entro le ore 24.00 nel periodo di ora legale;
- gli apparecchi d'illuminazione altamente inquinanti,
come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari,
esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, devono essere schermati e, in
ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere nell'emisfero
superiore unintensità luminosa massima comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a
90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti, compatibilmente con i requisiti
di sicurezza elettrica. Ove non si possano attuare tali misure, gli apparecchi devono
essere sostituiti con altri aventi i requisiti di cui al capitolo 5;
- i nuovi impianti d'illuminazione devono possedere i
requisiti di cui al capitolo 5 ed essere dotati di sole lampade al sodio ad alta o bassa
pressione, ovvero, in caso di materiale impossibilità, di lampade con analoga efficienza,
in relazione allo stato della tecnologia e di regolatori di flusso luminoso;
- le insegne luminose di qualsiasi tipo, di non
specifico e indispensabile uso notturno, devono essere spente entro le ore 23.00 nel
periodo di ora legale ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora solare; le altre entro il
relativo orario chiusura.
9. Deroghe
La deroga ai presenti criteri è
concessa per:
tutte le sorgenti luminose internalizzate e
quindi non inquinanti, quali quelle allinterno degli edifici, nei sottopassaggi,
nelle gallerie, ed in strutture simili, che schermano la dispersione della luce verso
l'alto;
le sorgenti di luce con emissione non superiore ai
1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di
modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per
gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo
ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso
luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del
singolo punto luce e dellemissione della singola sorgente, in ogni direzione, non
superiore a 1500 lumen;
le sorgenti di luce di uso temporaneo o che vengano
spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di
ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o
altro, regolati da un sensore di presenza;
le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione
propria, di modesta entità, quali:
- le insegne di esercizio, come indicate all'art.23 del
codice della strada e relativo regolamento di attuazione, e quelle con superfici comunque
non superiori a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso
il basso, al fine di conseguire lintensità luminosa nei termini di cui al capitolo
5;
- gli apparecchi di illuminazione esterna delle
vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto
dallalto verso il basso, al fine di conseguire lintensità luminosa nei
termini di cui al capitolo 5;
- le insegne ad illuminazione propria, anche se
costituite da tubi di neon nudi;
- le sorgenti di luce di cui sia prevista la
sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00;
le strutture in cui vengano esercitate
attività relative allordine pubblico, allamministrazione della giustizia e
della difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici.
La revoca delle deroghe di cui
sopra, per le zone tutelate, consegue a specifiche indicazioni concordate tra i comuni
interessati e gli osservatori.
La deroga di cui alla lettera d) è
limitata alla sola progettazione, ai fini dellautorizzazione di cui allart. 4,
comma 1 lettera b), della l.r. 17/00.
Per tutte le insegne luminose
permane comunque lobbligo dello spegnimento totale, così come indicato alla lettera
h) del capitolo 8.
10. Divieti
Luso di fari fissi o roteanti
per meri fini pubblicitari. di richiamo o di altro tipo, è vietato su tutto il territorio
della Regione Lombardia.
CieloBuio
- Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno